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Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2019/451

ID 8007 | | Visite: 7660 | Norme armonizzate Prodotti da CostruzionePermalink: https://www.certifico.com/id/8007

Decisione di esecuzione 451

Decisione di esecuzione (UE) 2019/451

della Commissione del 19 marzo 2019 relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

GU L 77/80 del 20.03.2019

Entrata in vigore: 20.03.2019

Come consultare i riferimenti alle norme armonizzate 2019

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).

I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 CPR sono contenuti nelle:

1. Comunicazione del 09 Marzo 2018 (2018/C 92/06) - Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

2. Decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione del 19 marzo 2019 relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77/80 del 20.03.2019).

e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.

Vedi elenco consolidato norme armonizzate Regolamento CPR

....

La Decisione di esecuzione (UE) 2019/451 fa un quadro delle norme armonizzate per il Regolamento CPR, in relazione alle lettere M/109 del 29 agosto 1996, M/130 del 29 gennaio 1999, M/139 del 26 giugno 2001, M/122 del 14 dicembre 1998 e M/135 del 5 maggio 2000, con cui la Commissione ha dato al CEN il compito di rivedere alcune norme armonizzate. In particolare, il CEN ha riveduto le norme armonizzate per i seguenti prodotti: sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio, tegole piane di fibrocemento e relativi accessori, vetro per edilizia e lastre piane di fibrocemento. Inoltre è stato modificato il periodo di coesistenza della norma EN 15824: 2017.

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (UE) n. 305/2011 per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2) Con le lettere M/109 del 29 agosto 1996, M/130 del 29 gennaio 1999, M/139 del 26 giugno 2001, M/122 del 14 dicembre 1998 e M/135 del 5 maggio 2000, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normaliz­zazione (CEN) di elaborare norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/106/CEE del Consiglio («mandati»). I riferimenti delle norme armonizzate elaborate in base ai mandati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(3) I mandati consentono la revisione delle norme armonizzate elaborate in base ai suddetti mandati. Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e dei requisiti del regolamento (UE) n. 305/2011, il CEN ha riveduto alcune norme armonizzate. In particolare, ha riveduto le norme armonizzate per i seguenti prodotti: sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio, tegole piane di fibrocemento e relativi accessori, vetro per edilizia e lastre piane di fibrocemento.

(4) La Commissione ha valutato la conformità delle norme armonizzate rivedute dal CEN ai pertinenti mandati e al regolamento (UE) n. 305/2011.

(5) Le norme armonizzate rivedute dal CEN sono conformi ai pertinenti mandati e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 si dovrebbe indicare un periodo di coesistenza per ciascuna norma armonizzata che sostituisce un'altra norma armonizzata. Tale periodo di coesistenza è stato indicato per quanto riguarda la norma EN 15824: 2017 relativa agli intonaci esterni e interni a base di leganti organici, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Dato che tale periodo non è sufficiente per consentire ai fabbricanti di prepararsi all'uso della norma è necessario indicare un nuovo periodo di coesistenza.

(7) Al fine di consentire ai fabbricanti di utilizzare le norme armonizzate rivedute al più presto la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 che figurano nell'elenco dell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 che figurano nell'elenco dell'allegato II della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con un nuovo periodo di coesistenza per tali norme.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

....

ALLEGATO I

 n.

 

Riferimento della norma

 

Riferimento della norma sostituita

Inizio del periodo di coesi­stenza (gg.mm.aaaa)

Fine del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)

EN 54-5:2017+A1:2018

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 5: Rilevatori di calore - Rilevatori di calore puntiformi

EN 54-5:2000

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 5: Rilevatori di calore - Rilevatori puntiformi

EN 54-5:2000/A1:2002

gg.mm.2019

31.8.2022

EN 54-7:2018

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio-parte7:Rilevatori di fumo - Ri­levatori di fumo puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione

EN 54-7:2000

Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio-parte7:Rilevatoridifumo-Ri­ levatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione

EN 54-7:2000/A1:2002 EN 54-7:2000/A2:2006

gg.mm.2019

31.8.2022

EN 492:2012+A2:2018

Tegole piane di fibrocemento e relativi ac­cessori - Specifica di prodotto e metodi di prova

EN 492:2012

Tegole piane di fibrocemento e relativi ac­cessori -  Specifica di prodotto e metodi di prova

gg.mm.2019

gg.mm.2020

EN 1096-4:2018

Vetroperedilizia-Vetririvestiti-parte4: Norma di prodotto

EN 1096-4:2004

Vetroperedilizia-Vetririvestiti-parte4: Valutazione della conformità/Norma di prodotto

gg.mm.2019

gg.mm.2020

EN 1279-5:2018

Vetroperedilizia-Vetrateisolanti-parte 5: Norma di prodotto

EN 1279-5:2005+A2:2010

Vetroperedilizia-Vetrateisolanti-parte 5: Valutazione della conformità

gg.mm.2019

gg.mm.2020

EN 12467:2012+A2:2018

Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e metodi di prova

EN 12467:2012

Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e metodi di prova

gg.mm.2019

gg.mm.2020

 ALLEGATO II

 n.

Riferimento della norma

Riferimento della norma sostituita

Inizio del periodo di coesi­stenza (gg.mm.aaaa)

Fine del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)

 1

EN 15824:2017

Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici

EN 15824:2009

Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici

9.3.2018

9.3.2020

Vedi elenco consolidato norme armonizzate Regolamento CPR

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Tags: Marcatura CE Norme armonizzate Regolamento CPR

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