
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2032 / Norme armonizzate Direttiva giocattoli Settembre 2026
ID 27088 | 14 Settembre 2026 / In allegato
Decisione di esecuzione (UE) 2026/2032 della Commissione, dell'11 settembre 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/740 per quanto riguarda le norme armonizzate per i set sperimentali per chimica e attività connesse, la formammide in materiali per giocattoli in schiuma e alcuni ritardanti di fiamma al fosforo clorurato nei materiali per giocattoli.
C/2026/6249
GU L 2026/2032 del 14.9.2026
Entrata in vigore: 14.09.2026
Vedi elenco consolidato norme armonizzate Direttiva giocattoli
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 13 della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i giocattoli che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 10 e all’allegato II di detta direttiva contemplate da tali norme o da parti di esse.
(2) Con decisione di esecuzione C(2022) 7410 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di redigere nuove norme armonizzate e rivedere le norme armonizzate esistenti per i giocattoli a sostegno dei requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 2009/48/CE («richiesta»).
(3) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 71-4 2020 «Sicurezza dei giocattoli - parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse», i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2023/740 della Commissione. Ciò ha indotto il CEN ad adottare la norma armonizzata EN 71-4:2020+A1:2025. Inoltre, sulla base della richiesta, il CEN ha adottato le nuove norme EN 71-15:2025 «Sicurezza dei giocattoli - parte 15: Formammide in materiali per giocattoli in schiuma (contenuto)» ed EN 71-16:2025 «Sicurezza dei giocattoli - parte 16: Alcuni ritardanti di fiamma al fosforo clorurato (TCEP, TCPP, TDCP) nei materiali per giocattoli».
(4) Insieme al CEN, la Commissione ha valutato se le norme EN 71-4:2020+A1:2025, EN 71-15:2025 ed EN 71-16:2025 siano conformi alla richiesta.
(5) Le norme armonizzate EN 71-4:2020+A1:2025, EN 71-15:2025 ed EN 71-16:2025 soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti all’articolo 10 della direttiva 2009/48/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6) Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/740 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti delle norme armonizzate EN 71-4:2020+A1:2025, EN 71-15:2025 ed EN 71-16:2025 in detto allegato.
(7) La norma armonizzata EN 71-4:2020+A1:2025 sostituisce la norma armonizzata EN 71-4 2020. È pertanto necessario ritirare il riferimento di tale norma dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Al fine di concedere ai fabbricanti di giocattoli il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle specifiche riviste della norma EN 71-4:2020+A1:2025, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti della norma armonizzata EN 71-4 2020.
(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/740.
(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/740 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1) dell’allegato si applica a decorrere dal 14 marzo 2028.
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ALLEGATO
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/740 è così modificato:
1) la riga 4 è soppressa;
2) è inserita la riga 4 bis seguente:
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N.
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Riferimento della norma
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«4 bis.
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EN 71-4:2020+A1:2025
Sicurezza dei giocattoli - parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse»;
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3) sono aggiunte le righe 12 e 13 seguenti:
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N.
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Riferimento della norma
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«12
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EN 71-15: 2025 Sicurezza dei giocattoli - parte 15: Formammide in materiali per giocattoli in schiuma (contenuto)
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13
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EN 71-16:2025 Sicurezza dei giocattoli - parte 16: Alcuni ritardanti di fiamma al fosforo clorurato (TCEP, TCPP, TDCP) nei materiali per giocattoli».
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