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ID 24482 | 25.08.2025
Consiglio federale svizzero 18 agosto 1993 (Stato 1° settembre 2024)
ed Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro - SECO 2025
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Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti di tutela della salute che ogni azienda soggetta alla legge deve adottare.
2 Non sono provvedimenti di tutela della salute ai sensi della presente ordinanza le misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali giusta l’articolo 82 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni.
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