Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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ID 24483 | 25.08.2025 / / Scheda e Indicazioni SECO Ordinanza 3/1993 CH Art. 36 allegata
Il D.Lgs. 81/2008 all'Art. 45 Primo soccorso ed il decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 relativo disposizioni sul pronto soccorso aziendale, non riportano specifiche disposizioni sul numero di addetti al primo soccorso in relazione alla natura, attività, dimensioni / altro dell'azienda.
Utile riferimento può essere l'Ordinanza del Consiglio Federale Svizzero n. 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3) (Tutela della salute) che riporta, all'Art. 36 Pronto soccorso, nelle Indicazioni della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) di cui alla Tabella 336-1 (raccomandazione) il numero di primi soccorritori, che devono disporre di una formazione adeguata in materia di pronto soccorso, aggiornata regolarmente, in relazione al numero di collaboratori per sito.
7) Per sito si intende un’unità che, dal punto di vista logico (dimensioni, tipo di attività e accesso), può essere organizzata per gli interventi.
Il pronto soccorso viene spesso prestato direttamente sul luogo dell’evento. Tuttavia, un’infermeria o un locale di pronto soccorso può essere parte integrante del piano di pronto soccorso. In questo caso il locale deve essere facilmente accessibile per i servizi di soccorso con le barelle (larghezza dei passaggi: 1,2 m, larghezza utile delle porte: 0,9 m).
Personale addestrato
I primi soccorritori devono disporre di una formazione adeguata in materia di pronto soccorso, da aggiornare regolarmente. La formazione deve permettere di acquisire in particolare le seguenti competenze:
- Proteggersi
- Fare il punto della situazione: riconoscere, valutare e dare priorità alle misure di primo soccorso.
- Dare l’allarme secondo il concetto di primo soccorso (catena di primo soccorso; fig. 336-1).
- Valutare il paziente e attuare le misure di primo soccorso necessarie (basic life support, BLS; rianimazione cardiopolmonare, CPR, ecc.) ad esempio corsi di primo soccorso con obiettivi di formazione e prestazioni comparabili secondo lo IAS.
- utilizzo di un defibrillatore automatico esterno, DAE, se disponibiletrattamento di lesioni minori (ad es. medicazione di ferite);
- trattamento di lesioni minori (ad es. trattamento di ferite).
La formazione deve essere adeguata ai pericoli (eventualmente tramite un’analisi dei rischi in caso di pericoli particolari secondo la direttiva CFSL n. 6508), alle dimensioni e all’ubicazione dell’azienda e tener conto della prassi standard attuale.
I primi soccorritori devono poter seguire regolarmente dei corsi di perfezionamento. Sarebbe opportuno che il personale di soccorso possa essere identificato (ad es. tramite giubbotti specifici o altri elementi di riconoscimento).
Capoverso 3
I locali di pronto soccorso (infermerie) e i punti di custodia del materiale di pronto soccorso devono essere segnalati in maniera funzionale. Devono essere ben visibili e ben posizionati. I locali di pronto soccorso e i punti di custodia del materiale di pronto soccorso devono essere contrassegnati con segnali in uso in ambito internazionale (croce bianca su sfondo verde.
Art. 45 - Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario.
3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni.
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