Vademecum Medico Competente
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Vademecum Medico Competente / Update Rev. 3.0 Febbraio 2024
ID 19216 | Rev. 3.0 del 13.02.2024 / Vademecum completo in allegato
Il presente vademecum analizza la figura del medico competente illustrandone gli obblighi, le responsabilità e le competenze proprie del ruolo rivestito, in collaborazione alla valutazione dei rischi ed all'effettuazione della sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
Nell’ambito del sistema di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, il Medico Competente (MC) riveste un ruolo di primaria importanza. Lo svolgimento della sua attività professionale comporta necessariamente un’interazione costante con i diversi attori della prevenzione che operano all’interno dell’azienda. Nell’assolvimento delle funzioni e dei compiti che gli sono propri, il MC si colloca al centro di un sistema di prevenzione e di tutela partecipato, all’interno del quale, attraverso la collaborazione fattiva con il Datore di Lavoro (DL), con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e con i Lavoratori, è in grado di avere una visione completa, accurata ed approfondita sia del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori che delle relative eventuali problematiche.
Tale importante ruolo è peraltro ben delineato anche dal vigente quadro normativo di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che valorizza la specificità della figura del MC sancendone, quindi, la rilevanza, attraverso un’indicazione puntuale di obblighi, doveri, responsabilità e competenze.
- Interpello n. 1/2024 del 06 Febbraio 2024
06/02/2024 - n. 1/2024 - Destinatario: Università degli Studi di Milano
Art. 12, decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, in merito alla “Sorveglianza sanitaria a seguito di assenza superiore a 60 gg. per motivi di salute (art .41 comma 2 lettera e-ter decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008)”. Seduta della Commissione del 25 gennaio 2024.
- Nuova Sez. 7 - Interpelli
- Legge 3 luglio 2023 n. 85 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (GU n.153 del 03.07.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2023
Modificati paragrafi:
4.1. Modulo nomina MC (in rosso novità)
5. Obblighi del medico competente (in rosso novità)
- Interpello n. 2/2022 del 26/10/2022 - Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori
- Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (GU n.103 del 04.05.2023). Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/2023
Modificati paragrafi:
4. Obbligo nomina
5. Obblighi del medico competente
1. Premessa
2. Requisiti
2.1 Crediti formativi EMC
2.2 Elenco nazionale dei medici competenti
3. Svolgimento attività medico competente
4. Obbligo nomina
4.1 Modello nomina medico competente
5. Obblighi del medico competente
5.1. Collaborazione nella valutazione dei rischi
5.2. Cartella sanitaria e di rischio
5.3 Protocollo sanitario
5.4 Informazione ai lavoratori e ai rappresentanti e riunione periodica
5.5. Sopralluoghi negli ambienti di lavoro
5.6 Sorveglianza sanitaria
5.7 Trasmissione dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
5.8 Lavoratori esposti a cancerogeni
6. Trattamento dei dati
7. Interpelli [Rev. 3.0 2024]
L’analisi degli obblighi del MC, sanciti dall’art.25 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., conferma che, al fine di un corretto svolgimento della sua attività, sia imprescindibile il contributo e la cooperazione anche delle altre figure del sistema prevenzionistico.
Tra gli obblighi del MC rivestono una particolare rilevanza la collaborazione alla Valutazione dei Rischi (VdR) e l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria (SS) dei lavoratori esposti; entrambe le attività risultano tra le principali misure di prevenzione che permettono di contribuire al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori.
Schema n. 1 - Funzioni compiti MC
Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
Articolo 2, comma 1, lettera h
h) "medico competente": medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
In particolare, il medico competente:
- collabora, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi),
- collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute,
- effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come misura di tutela della salute dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria, come previsto dall’art 41 del D.lgs. 81/2008, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.
Oltre a questi obblighi, il medico competente:
- ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
- ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
- istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.
Requisiti
In base all'art. 38 del D.lgs. 81/2008, vengono definiti, i requisiti professionali obbligatori per poter svolgere le mansioni tipiche di un medico competente.
Il primo di questi requisiti è il possedere almeno uno dei seguenti titoli:
- Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica,
- Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro,
- Specializzazione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.
Art. 38 - Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". (1)
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
…
Note
Decreto interministeriale 15 novembre 2010 - Master abilitante per le funzioni di medico competente
Decreto 4 marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
Decreto 26 novembre 2015 - Modifiche al decreto 4 marzo 2009 di istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
Circolare MLPS 19 maggio 2011, n. 11398 - Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D. Lgs, n. 106/2009
(1) Nota MS 1° giugno 2017, n. 17041 - Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure
(2) Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 comma 1 lett. d, e art. 52, comma 1, come novellati dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Interpelli (0)
Interpello n. 13/2015 del 29/12/2015 - Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori
Interpello n. 7/2019 del 24/10/2019 – Medico Competente della Polizia di Stato – Distanza dai luoghi di lavoro assegnati. Iscrizione nella sezione d - bis dell’elenco dei medici competenti del Ministero della salute e aggiornamento
[...]
Obbligo nomina
La nomina del medico competente è obbligatoria in tutti i casi in cui il datore di lavoro deve organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria a causa dei rischi connessi alle attività lavorative svolte in seno all’azienda e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 (pertanto anche in tutti i casi nei quali la valutazione del rischio, svolta ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del TUS, ne evidenzi la necessità - ad esempio rischio stress lavoro correlato).
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28; (*)
(*) Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 - Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro-, ha disposto che le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;».
Casi previsti nel TUS
In particolare, la nomina del medico competente è obbligatoria quando i lavoratori svolgono delle attività lavorative esposte ai seguenti rischi:
- rischio relativo al rumore;
- rischio chimico;
- rischio da vibrazioni;
- rischio da movimentazione manuale dei carichi;
- rischio di esposizione all’amianto, al piombo e ad altri agenti pericolosi;
- lavoratori che svolgono mansioni d’ufficio che prevedono l’utilizzo della postazione videoterminale per più di 20 ore a settimana;
- lavoratori che svolgono mansioni che determinano lo svolgimento di lavoro notturno.
Art. 41 - Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Sorveglianza sanitaria nel TUS
[...] Segue in allegato
Obblighi del medico competente
Il medico competente
Sul posto di lavoro:
- collabora alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione
- partecipa alla programmazione delle indagini ambientali per il controllo dell’esposizione
- partecipa alla riunione di prevenzione e protezione
- cura la tenuta del registro degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici
In ambulatorio
- effettua le visite mediche preventive e periodiche
- effettua visite richieste dai lavoratori professionali
- esegue o prescrive se correlate ai rischi indagini ed accertamenti diagnostici
- valuta i risultati in relazione all’esprime i giudizi di idoneità esposizione ai rischi alla mansione specifica istituisce ed aggiorna le cartelle sanitarie e di rischio
[...]
Schema n. 2 - Obblighi medico competente
5.1. Collaborazione nella valutazione dei rischi
Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla:
- valutazione dei rischi
- programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
- predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
- attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori (per la parte di competenza)
- organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro
- attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute» secondo i principi della responsabilità sociale
- Sottoscrive il documento di valutazione dei rischi
- Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
Il comma 1 lettera a) dell’articolo Art. 25 Obblighi del medico competente del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo per il medico competente di collaborare con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alle attività di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro.
Il contributo del medico competente alla valutazione dei rischi si realizza nell’individuazione dei rischi potenziali per la salute con lo scopo di consentire al datore di lavoro di verificare la completezza dei pericoli e dei rischi da lui valutati e la correttezza tecnica e temporale delle valutazioni approfondite (misure o metodi alternativi).
L’individuazione di uno o più rischi potenziali da parte del medico competente può conseguire alternativamente al risultato di una valutazione approfondita (misure o metodi alternativi) oppure ad una valutazione di natura probabilistica (sulla base, fra l’altro, della visita ai luoghi di lavoro, di informazioni tecniche o tossicologiche acquisite dal datore di lavoro o dal RSPP, ecc.) e, in quest’ultimo caso, necessita di una valutazione approfondita (misure o metodi alternativi) che ne confermino o ne escludano la sussistenza.
Nel caso che i rischi per la salute siano già stati sottoposti a valutazione approfondita (misure o metodi alternativi), i documenti relativi devono essere forniti “tempestivamente” al medico competente (art. 25 lettera m).
L’attività del medico competente risulta nei fatti assai differente a seconda del suo svolgimento presso piccole e medie imprese (al di sotto di 10-15 dipendenti) oppure presso aziende di dimensioni maggiori. Il numero di 15 lavoratori fa riferimento all’articolo 35 del D.lgs. 81/2008, che prevede l’obbligo della riunione periodica annuale solo per le unità produttive che occupano più di 15 addetti (negli altri casi può farne richiesta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
Con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, alcune attività svolte in azienda possono essere in grado di determinare l’effettiva collaborazione alla valutazione del rischio da parte del medico competente:
1. sopralluogo negli ambienti di lavoro: il sopralluogo è uno dei momenti centrali in cui il medico competente acquisisce informazioni utili a definire e a valutare i rischi aziendali. Nel corso del sopralluogo il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, reparti e uffici, interagisce con il datore di lavoro e/o l’RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
2. registrazione delle valutazioni soggettive dei lavoratori in merito ai rischi aziendali: parte importante della visita medica è costituita dal colloquio con il lavoratore in merito alle condizioni di lavoro, ai rischi conosciuti o percepiti, alle misure di prevenzione e protezione utilizzate. Tale eventualità è espressamente prevista dalla cartella sanitaria e di rischio esplicitata nell’allegato III, nella parte dell’anamnesi lavorativa;
3. programmazione del monitoraggio biologico: nei casi individuati, il monitoraggio biologico costituisce parte centrale nel processo di valutazione del rischio e del suo continuo aggiornamento;
4. indicazioni per il controllo dei lavoratori: il medico competente, sulla base della conoscenza del ciclo tecnologico e del processo produttivo, delle mansioni specifiche svolte e/o di particolari condizioni di suscettibilità, indica al datore di lavoro quali lavoratori devono essere sottoposti al controllo sanitario per i vari rischi lavorativi, specificando eventuali esami strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio;
5. effettuazione della sorveglianza sanitaria: la stessa attività di sorveglianza sanitaria svolta nei confronti dei singoli lavoratori, misurando una serie di indicatori modulati dai rischi aziendali (segni e sintomi, risultati degli esami integrativi etc.), costituisce una importante modalità di raccolta di dati relativa ai rischi e a relativi effetti (questa eventualità è anche espressamente prevista dall’art 29 comma 3);
6. elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico: l’analisi di tali dati consente di ottenere informazioni anonime collettive assai utili ai fini della individuazione di elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei lavoratori (questa eventualità è espressamente prevista dall’art. 35);
7. incontri e riunioni con il datore di lavoro, i tecnici consulenti, il RSPP, i RLS, i lavoratori: anche da tali incontri si hanno preziose indicazioni per la predisposizione e l’aggiornamento del protocollo sanitario basato sui rischi, valutati dal medico competente mediante le attività precedentemente illustrate.
Schema n. 3 - Attività MC
[...]
Sorveglianza sanitaria
La SS (art.41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è definita (art.2) come l’insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Lo svolgimento della SS da parte del MC sui lavoratori esposti ai rischi occupazionali, consiste, pertanto, nell’esecuzione di visite mediche, accertamenti di laboratorio chimico-clinici, strumentali, tossicologici e visite specialistiche per l’esplorazione degli organi specificamente esposti ad un determinato fattore di rischio. Questi accertamenti sanitari consentono al MC di verificare lo stato di salute del lavoratore e conseguentemente gli permettono di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Schema n. 4 - Attività MC
Nell’ambito della SS vengono ricomprese differenti tipologie di visite mediche svolte dal MC:
- visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare l’idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica (la periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal MC in funzione della VdR. L’Organo di Vigilanza (OdV), con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della SS differenti rispetto a quelli indicati dal MC;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Schema 5 - Visite mediche idoneità lavorativa
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6)
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
[...] Segue in allegato
Certifico Srl - IT Rev. 3.0 2024
©Copia autorizzata Abbonati
Pagine vademecum: +50
Matrice revisioni
Rev. | Data | Oggetto | Autore |
3.0 | 13.02.2024 | 1. Interpello n. 1/2024 del 06 Febbraio 2024 2. Nuova Sez. 7 - Interpelli |
Certifico Srl |
2.0 | 02.11.2023 | 1. Legge 3 luglio 2023 n. 85 conversione Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 Modificati paragrafi: - 4.1. Modulo nomina MC (in rosso novità) - 5. Obblighi del medico competente (in rosso novità) 2. Rif. Interpello n. 2/2022 del 26/10/2022 3. Altro |
Certifico Srl |
1.0 | 06.05.2023 | - Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Modificati paragrafi: 4. Obbligo nomina 5. Obblighi del medico competente |
Certifico Srl |
0.0 | 17.03.2023 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Vademecum medico competente PA
Schema di Relazione annuale medico competente
Visite di Controllo Medico (fiscali) / Note
Medico Competente: Guida, Scheda autovalutazione, Modello verbale sopralluogo
Modulo nomina Medico Competente (MC) / TUSSL
Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48
Descrizione | Livello | Dimensione | Downloads | |
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Vademecum medico competente Rev. 3.0 2024.pdf Certifico Srl - Rev. 3.0 2024 |
1034 kB | 240 | ||
Vademecum medico competente Rev. 2.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 2.0 2023 |
872 kB | 260 | ||
Vademecum medico competente Rev. 1.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 1.0 2023 |
754 kB | 190 | ||
Vademecum medico competente Rev. 0.0 2023.pdf Certifico Srl - Rev. 0.0 2023 |
749 kB | 299 |
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