Disegno di legge n. 1264/2024
(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008)
1. Al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato »;
b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
« Art. 14-bis. – (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro) –1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti »;
c) all'articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4 »;
d) all'articolo 41:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: « visita medica preventiva » sono inserite le seguenti: « , anche in fase preassuntiva, »;
1.2) la lettera e-bis) è abrogata;
1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: « sessanta giorni continuativi, » sono inserite le seguenti: « qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica »;
2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
« 2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva »;
3) al comma 4-bis, la parola: « 2009 » è sostituita dalla seguente: « 2024 »;
4) al comma 6-bis, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) del » sono sostituite dalla seguente: « al »;
5) al comma 9, le parole: « all'organo di vigilanza » sono sostituite dalle seguenti: « all'azienda sanitaria locale »;
e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo »;
f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 3, 4 e 5, ».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.