17° Rapporto RAEE Annuale 2024

17° Rapporto RAEE Annuale 2024
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Il nuovo Rapporto Annuale del Centro di Coordinamento RAEE evidenzia che lo scorso anno nel nostro Paese sono stati avviati a corretto...
ID 18509 | 29.12.2022 / Download Scheda e link alle singole Linee guida
Il decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2018/851, che ha modificato la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e ha recepito anche la Direttiva (UE) 2018/852, che ha modificato la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e ha aggiornato il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (D. Lgs. 152/2006), “Norme in materia ambientale”.
L’articolo 3 comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 ha apportato modifiche al comma 5 dell’articolo 219 del D. Lgs. 152/2006 (e successivi aggiornamenti e modifiche), “Norme in materia ambientale”, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.
Il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 prevede che si informino gli operatori della filiera e i consumatori finali di qualunque prodotto merceologico immesso sul mercato nazionale, delle parti e dei materiali che ne compongono il confezionamento e delle modalità di conferimento in raccolta delle stesse.
L’obbligo entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.
Art. 219 (criteri informatori dell'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio)
...
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita' alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. (N)
(N) "Fino al 31 dicembre 2022 e' sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte".
Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), ha predisposto una serie di Linee guida sul tema, per i seguenti settori:
1. Linee Guida per l’etichettatura ambientale: i produttori di imballaggi
2. Linee Guida per l’etichettatura ambientale: il settore alimentare
3. Linee Guida per l’etichettatura ambientale: il settore chimico
4. Linee Guida per l’etichettatura ambientale: i prodotti cosmetici
5. Linee Guida per l’etichettatura ambientale: GDO e beni di consumo
6. Linee Guida per l’etichettatura ambientale: i prodotti del tabacco
7. Linee Guida per l’etichettatura ambientale: i nastri autoadesivi
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