Art. 6. Disposizioni finali
1. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo si conformano alle disposizioni da esso dettate in materia di responsabilità estesa del produttore entro il 5 gennaio 2023.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie apportate entro il 1° giugno 2022. Nei sessanta giorni successivi alla predetta comunicazione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può indicare le modifiche che devono essere apportate dai predetti soggetti nei trenta giorni successivi alla comunicazione.
3. In difetto di adeguamento alle modifiche indicate ai sensi del comma 2, ovvero nel caso in cui le modifiche apportate non siano ritenute adeguate, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apporta d’ufficio le modifiche necessarie nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, in caso di mancato adeguamento, ovvero alla trasmissione delle modifiche, in caso di nuove proposte non ritenute adeguate.
4. Gli statuti si intendono approvati in caso di mancata comunicazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle modifiche da apportare entro il termine di cui al comma 2 ovvero, in caso di mancata modifica di ufficio, nel termine di cui al comma 3.
5. Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b -ter) e 184, comma 2 e agli allegati L -quater e L -quinquies , introdotti dall’articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.
Art. 7. Abrogazioni e modifiche
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 179, commi 5, 6, 7 e 8, 180 -bis , 188 - ter , 230, comma 4, 264 -ter , 264 -quater , 266, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) l’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
c) i commi 3 -bis , 3 -ter e 3 -quinquies dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
d) il comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
2. All’articolo 230, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è soppresso il seguente periodo: «I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo 188 -ter , comma 1, lettera f).».
3. Ai fini dell’istituzione del Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 dell’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l’anno 2020, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.