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Il software per Direttiva macchine

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Europe, Rome

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201

ID 14091 | | Visite: 3629 | Norme armonizzate DPI Dispositivi Protezione IndividualePermalink: https://www.certifico.com/id/14091

Norme armonizzate regolamento DPI

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell’udito

GU L 259/8 del 21.7.2021

Entrata in vigore: 21.07.2021

Elenco completo norme armonizzate DPI

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, un dispositivo di protezione individuale conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è considerato conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2) Con mandato M/031 relativo alle norme per i dispositivi di protezione individuale la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di sviluppare e redigere norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
(3) Sulla base della richiesta di normazione M/031, il CEN ha redatto varie nuove norme e ha rivisto una serie di norme armonizzate esistenti.
(4) Il 19 novembre 2020 la richiesta di normazione M/031 è scaduta ed è stata sostituita da una nuova richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione.
(5) Poiché il regolamento (UE) 2016/425 ha ripreso i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili ai dispositivi di protezione individuale stabiliti dalla direttiva 89/686/CEE, i progetti di norme armonizzate sviluppati nell’ambito della richiesta di normazione M/031 sono contemplati nella richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924. Di conseguenza i loro riferimenti dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si può pertanto accettare in via eccezionale che tali norme sviluppate e pubblicate dal CEN e dal Cenelec durante il periodo di transizione tra la richiesta di normazione M/031 e la richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924 non contengano un riferimento esplicito alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(6) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti norme armonizzate: EN 352-9:2020 sui requisiti di sicurezza per inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza e EN 352-10:2020 sui requisiti di sicurezza per inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro, a sostegno del regolamento (UE) 2016/425.
(7) Sulla base della richiesta di normazione M/031 e della richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001, quali modificate dalle norme EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002, quali modificate dalle norme EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008, i cui riferimenti sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5). Tale revisione ha portato rispettivamente all’adozione delle norme armonizzate EN 352-1:2020 sui requisiti generali per le cuffie, EN 352-2:2020 sui requisiti generali per gli inserti, EN 352-3:2020 sui requisiti generali per le cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o del viso, EN 352-4:2020 sui requisiti di sicurezza per le cuffie con risposta in funzione del livello sonoro, EN 352-5:2020 sui requisiti di sicurezza per le cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore, EN 352-6:2020 sui requisiti disicurezza per le cuffie con comunicazione audio, EN 352-7:2020 sui requisiti di sicurezza per gli inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro e EN 352-8:2020 sui requisiti di sicurezza per le cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro.
(8) La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato la conformità di tali norme armonizzate redatte e riviste dal CEN e dal Cenelec alla richiesta di normazione di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
(9) Le norme armonizzate EN 352-4:2020, EN 352-5:2020, EN 352-6:2020, EN 352-7:2020, EN 352-8:2020, EN 352-9:2020 e EN 352-10:2020 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(10) Le norme armonizzate EN 352-1:2020, EN 352-2:2020 e EN 352-3:2020 non prevedono l’obbligo di apporre sui prodotti un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica che offrono. È pertanto opportuno pubblicare tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una limitazione.
(11) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 352-1:2002, EN 352-2:2002, EN 352-3:2002, EN 352-4:2001, quali modificate dalle norme EN 352-4:2001/A1:2005, EN 352-5:2002, quali modificate dalle norme EN 352-5:2002/A1:2005, EN 352-6:2002, EN 352-7:2002 e EN 352-8:2008, dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dato che tali norme sono state riviste.
(12) L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425, mentre l’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a decorrere dalle date indicate in tale allegato.
(13) Le norme armonizzate EN 352-1:2020, EN 352-2:2020 e EN 352-3:2020 sono le prime norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una limitazione. Alla decisione di esecuzione (UE) 2020/668 dovrebbe essere aggiunto un nuovo allegato che elenchi i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una limitazione.
(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/668.
(15) Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme riviste, è necessario rinviare il rispettivo ritiro dei riferimenti delle norme figuranti nell’allegato II.
(16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/668 è così modificata:

1) è inserito il seguente articolo 2 bis:
«Articolo 2 bis
I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 che figurano nell’allegato III della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con una limitazione.»;
2) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione;
3) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;
4) è aggiunto, come allegato III, il testo di cui all’allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO I

All’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

«32.

EN 352-4:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

33.

EN 352-5:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore

34.

EN 352-6:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza

35.

EN 352-7:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

36.

EN 352-8:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro

37.

EN 352-9:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza

38.

EN 352-10:2020

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza - Parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro»

ALLEGATO II

All’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2020/668 sono aggiunte le seguenti voci:

N.

Riferimento della norma

Data di ritiro

«22.

EN 352-1:2002

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie

21 gennaio 2023

23.

EN 352-2:2002

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti

21 gennaio 2023

24.

EN 352-3:2002

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso

21 gennaio 2023

25.

EN 352-4:2001

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro

EN 352-4:2001/A1:2005

21 gennaio 2023

26.

EN 352-5:2002

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore

EN 352-5:2002/A1:2005

21 gennaio 2023

27.

EN 352-6:2002

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza

21 gennaio 2023

28.

EN 352-7:2002

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro

21 gennaio 2023

29.

EN 352-8:2008

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro

21 gennaio 2023»

ALLEGATO III

«ALLEGATO III

N.

Riferimento della norma

1.

EN 352-1:2020

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie

Avvertenza: la presente norma non comporta l’obbligo di apporre sul prodotto un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all’allegato II, punto 3.5., secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.

2.

EN 352-2:2020

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti

Avvertenza: la presente norma non comporta l’obbligo di apporre sul prodotto un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all’allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.

3.

EN 352-3:2020

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su dispositivi di protezione della testa e/o dispositivi di protezione del viso

Avvertenza: la presente norma non comporta l’obbligo di apporre sul prodotto un’etichettatura recante il livello di riduzione acustica. La conformità alla presente norma non conferisce una presunzione di conformità all’allegato II, punto 3.5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/425.

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Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425

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