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Decreto MIT n. 578 del 17 dicembre 2020

ID 12550 | | Visite: 6943 | Legislazioni costruzioni ITPermalink: https://www.certifico.com/id/12550

Linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti

Decreto MIT n. 578 del 17 dicembre 2020

Adozione delle linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico.

Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, che assicurano l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.

________

Art. 1 (Adozione delle linee guida per la gestione del rischio dei ponti esistenti e per la definizione di requisiti ed indicazioni relativi al sistema di monitoraggio dinamico)

1. Sono adottate le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, di cui all’Allegato A al presente decreto, le quali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, assicurano l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali.

Art. 2 (Sistema di monitoraggio da applicare ai ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali)

1. Il presente decreto definisce le modalità di realizzazione, attuazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio di infrastrutture stradali ed autostradali, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 novembre 2018, n. 130, basato sull’applicazione delle Linee Guida di cui all’articolo 1, di seguito Linee Guida.

2. Ai fini del comma 1, per sistema di monitoraggio dinamico si intende un sistema di classificazione e gestione del rischio, di valutazione della sicurezza e di monitoraggio, da applicare, in corso d’opera, su un campione di infrastrutture stradali ed autostradali gestite da ANAS S.p.A. o da concessionari autostradali. 3. L’attività di sperimentazione di cui al presente decreto è svolta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 3 (Attuazione della sperimentazione)

1. Il soggetto attuatore della sperimentazione di cui all’articolo 2 è individuato nel Centro di competenza del Dipartimento della protezione civile, Consorzio interuniversitario ReLUIS.

2. I compiti del soggetto attuatore, i criteri e gli obiettivi della sperimentazione, nonché le infrastrutture oggetto della medesima sono definiti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell’articolo 5.

3. Le modalità di assolvimento dei compiti di cui al comma 2 sono oggetto di specifica convenzione, da stipularsi tra il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consorzio ReLUIS, che regola le relative condizioni tecniche, economico-finanziarie ed operative.

Art. 4 (Commissione di indirizzo e monitoraggio della sperimentazione)

1. E’ istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione di indirizzo e monitoraggio della sperimentazione di cui all’articolo 2, che, oltre ai compiti di cui all’articolo 3, comma 2, sovraintende all’indirizzo, gestione e realizzazione della sperimentazione di cui al presente decreto. La Commissione indirizza e sovraintende, altresì, alle attività del soggetto attuatore di cui all’articolo 3 e all’avanzamento del progetto.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da membri di comprovata competenza tecnica nel settore stradale ed autostradale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I membri della Commissione durano in carica ventiquattro mesi e sono rinnovabili per una sola volta. Per la partecipazione alla Commissione non è dovuto alcun emolumento, compenso, indennità, comunque denominata, né il rimborso delle spese. 

3. La Commissione trasmette al Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con cadenza semestrale, gli esiti del monitoraggio delle attività sperimentali unitamente ad una relazione esplicativa.

4. Le attività di segreteria della Commissione sono svolte dal servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Art. 5 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri per la realizzazione e la gestione della sperimentazione di cui al presente decreto si provvede mediante la somma complessiva di € 15.000.000,00, iscritta sul capitolo 7130 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L’impiego delle risorse utilizzate per le attività di sperimentazione, che, in ogni caso, non possono eccedere il limite massimo dello stanziamento reso disponibile, di cui al comma 1, è oggetto di puntuale rendicontazione secondo le modalità definite nella stessa convenzione.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione. 
_______

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