Decreto interministeriale 19 giugno 2017 / Piano per l'incremento degli edifici a energia quasi zero (PANZEB)
ID 26914 | 17 Agosto 2026 / Allegati
Piano per l'incremento degli edifici a energia quasi zero (PANZEB)
(Comunicato in GU n. 187 del 11.08.2017)
Il presente documento è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto dall’ENEA, l’RSE e il CTI, con il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico.
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Articolo 1 (Approvazione)
1. In attuazione di quanto disposto ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è approvato il documento contenente il “Piano d’azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero”, nel testo allegato al presente decreto e facente parte integrante dello stesso.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ai sensi della normativa vigente.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e dello stesso è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Decreto Legislativo n. 192 del 2005
Art. 4-bis (Edifici ad energia quasi zero)
1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.
2. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, sentita la Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.
3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:
a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio;
c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1;
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.
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L’efficienza energetica degli edifici è uno dei temi più rilevanti e strategici che si stiano dibattendo in questi anni in ambito europeo ed internazionale. Quasi il 40% del consumo energetico finale (e il 36% delle emissioni di gas serra) deriva da case, uffici, negozi e altri edifici.
Il miglioramento della prestazione energetica degli edifici europei è un aspetto di fondamentale importanza, non solo per il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020 da parte dell’UE, ma anche per il conseguimento degli obiettivi più a lungo termine della nostra strategia climatica nell’ambito della tabella di marcia verso un’economia a bassa intensità di carbonio entro il 2050.
La UE si è fatta promotrice di programmi, progetti e direttive, come la 2002/91/CE e la 2010/31/UE (abrogata dalla direttiva (UE) 2024/1275 / ndr) sul rendimento energetico degli edifici, la 2006/32/CE sui servizi energetici e la 2012/27/UE sull’efficienza energetica, al fine di mettere in campo strumenti, criteri e soluzioni armonizzate e condivise sul tema specifico dell’incremento dell’efficienza energetica degli edifici, esistenti e nuovi.
La direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (di seguito denominata «direttiva EPBD», dall’inglese Energy Performance of Buildings Directive) è il principale strumento legislativo a livello dell’UE per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici europei. Un elemento fondamentale della direttiva EPBD è rappresentato dagli edifici a energia quasi zero (di seguito denominati «requisiti NZEB», dall’inglese Nearly Zero-Energy Buildings).
La direttiva EPBD, prevede che gli Stati membri provvedono affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero e a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.
L’efficienza energetica rappresenta la prima priorità della Strategia Energetica Nazionale (SEN), la quale istituisce un programma volto a superare gli obiettivi europei al 2020 e tendere verso una leadership industriale per catturare la forte crescita internazionale attesa nel settore delle tecnologie efficienti. In particolare, la SEN fissa l’obiettivo di 15,5 Mtep di risparmio di energia finale al 2020, equivalente ad un risparmio del 24% rispetto allo scenario di riferimento europeo.
Date le potenzialità di risparmio ottenibile dal settore civile che copre circa il 39,7% del fabbisogno energetico nazionale negli usi finali, l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero (NZEB), costituisce un obiettivo prioritario per il Paese che viene perseguito grazie all’attivazione di un’ampia gamma di misure di regolazione e di incentivazione.
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