Sentenza CC. n. 30 del 21 febbraio 2020

Sentenza CC. n. 30 del 21 febbraio 2020
Edilizia - Disposizioni statali in materia di altezze - Legge Regione Veneto - Deroga alle altezze - Inammissibilità
E’ inammissibile la questione di legittimità ...
ID 23740 | 03.04.2025 / In allegato
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7604 del 21 marzo 2024 ha ribadito che i balconi devono essere inclusi nel calcolo delle distanze legali tra edifici, mentre elementi come mensole, cornicioni e canalizzazioni di gronda, che hanno solo funzione ornamentale, sono esclusi.
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Nel caso di specie, il proprietario di un appartamento al quarto piano di un edificio ha citato una società di costruzioni, per aver costruito un complesso edilizio in violazione delle distanze legali e in difformità del progetto edilizio approvato.
L'attore ha chiesto che la società fosse condannata al ripristino dei luoghi. Tuttavia, la società ha sostenuto che le costruzioni non potevano considerarsi frontiste a causa della presenza di un manufatto interposto e che, comunque, la distanza tra gli edifici era di 14 metri. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello respingono la domanda del condomino che quindi ricorre in Cassazione.
La Cassazione accoglie il ricorso ricordando che l'art. 10 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 richiede una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, riconoscendo così il diritto di ciascun condomino a contestare costruzioni che violano questa distanza.
In particolare secondo la Corte le misurazioni eseguite dal consulente tecnico d'ufficio (c.t.u.) erano erronee, poiché non consideravano tutto il fronte dei fabbricati, ma solo le parti prospicienti le pareti finestrate dell'appartamento del ricorrente, conflieggendo con il principio secondo cui "le distanze si misurano in relazione a ciascun punto dei fabbricati".
La Corte d'appello aveva inoltre errato nel ritenere che lo "sbalzo tamponato" sul lastrico solare del fabbricato della controparte non dovesse essere conteggiato per il calcolo delle distanze, poiché la lunghezza dello sporto era moderata.
I giudici di legittimità hanno confermato che solo gli sporti con funzione meramente ornamentale sono esclusi dal calcolo delle distanze, mentre elementi come balconi e sporgenze con proporzioni significative devono essere inclusi.
La Corte ha pertanto annullato la decisione della Corte d'appello e ha rinviato il caso per un nuovo esame.
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