Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.
(GU L 130, 19.5.2017)
Attuazione IT: Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 13
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Modificato da:
- Regolamento delegato (UE) 2020/1588 della Commissione del 25 giugno 2020 (GU L 360 1 del 30.10.2020
Rettificato da:
- Rettifica, GU L 127 del 23.5.2018, pag. 2 (2017/821) 02017R0821 — IT — 19.11.2020 — 001.001 — 1
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Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento («sistema dell'Unione»), al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro. Il presente regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione, e delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio.
2. Il presente regolamento stabilisce gli obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento degli importatori dell'Unione di minerali o metalli di cui all'allegato I, contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro.
3. Il presente regolamento non si applica agli importatori dell'Unione di minerali o metalli, qualora il loro volume annuo di importazioni per ciascuno dei minerali o metalli interessati sia inferiore alle soglie relative ai volumi di cui all'allegato I.
Tutte le soglie relative ai volumi sono fissate a un livello tale da garantire che la maggior parte, e comunque non meno del 95%, dei volumi totali importati nell'Unione di ciascun minerale e metallo per codice della nomenclatura combinata, sia soggetto agli obblighi degli importatori dell'Unione di cui al presente regolamento.
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segue in allegato
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ID 29562 | 11.10.2023
V. 4.0 Febbraio 2023 - IT/EN
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