Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
/ Documenti disponibili:
44.096
/ Documenti scaricati: 31.553.458
/ Documenti scaricati: 31.553.458
ID 20412 | 16.09.2023
Decreto 6 luglio 2023 Aggiornamento degli allegati 1, 2, 3, 7 e 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».
(GU n.217 del 16.09.2023)
________
Art. 1.
1. All’allegato 1 «Concimi nazionali», Punto 5.3 Concimi organici NPK, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è aggiunto il prodotto n. 1 «Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente», di cui all’allegato 1 del presente decreto.
2. All’allegato 2 «Ammendanti», Punto 2.2 Ammendanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è modificato il prodotto 3 «Ammendante vegetale semplice non compostato», di cui all’allegato 2 del presente decreto.
3. All’allegato 3 «Correttivi», Punto 2.1. Correttivi calcici e magnesiaci, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è aggiunto il prodotto n. 24 «Scoria bianca da acciaieria elettrica per la produzione di laminati piani di acciaio a basso contenuto di fosforo e zolfo», di cui all’allegato 3 del presente decreto.
4. All’allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le modificazioni di cui all’allegato 4 del presente decreto.
5. Alla Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica», dell’allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è aggiunto il prodotto «Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente », di cui all’allegato 5 del presente decreto.
Art. 2.
1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L’applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l’Autorità competente ai fini dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 3.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.
...
Collegati
Regolamento (UE) 2021/1317 della Commissione del 9 agosto 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di piombo in alcuni prodott...
ID 24286 | 16.07.2025
Regolamento (UE) 2025/1377 della Commissione, del 15 luglio 2025, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda determina...
Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024