Decreto 6 agosto 2020
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Decreto 6 agosto 2020 / Etichetta carni suine trasformate
ID 19486 | 24.04.2023
Decreto 6 agosto 2020 - Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni s...
ID 20412 | 16.09.2023
Decreto 6 luglio 2023 Aggiornamento degli allegati 1, 2, 3, 7 e 13 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».
(GU n.217 del 16.09.2023)
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Art. 1.
1. All’allegato 1 «Concimi nazionali», Punto 5.3 Concimi organici NPK, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è aggiunto il prodotto n. 1 «Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente», di cui all’allegato 1 del presente decreto.
2. All’allegato 2 «Ammendanti», Punto 2.2 Ammendanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è modificato il prodotto 3 «Ammendante vegetale semplice non compostato», di cui all’allegato 2 del presente decreto.
3. All’allegato 3 «Correttivi», Punto 2.1. Correttivi calcici e magnesiaci, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è aggiunto il prodotto n. 24 «Scoria bianca da acciaieria elettrica per la produzione di laminati piani di acciaio a basso contenuto di fosforo e zolfo», di cui all’allegato 3 del presente decreto.
4. All’allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le modificazioni di cui all’allegato 4 del presente decreto.
5. Alla Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica», dell’allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è aggiunto il prodotto «Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente », di cui all’allegato 5 del presente decreto.
Art. 2.
1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell’accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L’applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l’Autorità competente ai fini dell’applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 3.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.
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