Direttiva 2000/78/CE
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Leggi tuttoDirettiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(GU L 30...
ID 24000 | 21.05.2025 / In allegato
Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il nuovo Accordo che disciplina la formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se ne anticipa il commento in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta di un provvedimento che, salvo alcuni aspetti, nella struttura non si differenzia dall’impostazione dei procedenti accordi, ma che contiene alcune innovazioni (di contenuto e di logica) che appare necessario sottolineare. L’innovativa formazione del datore di lavoro, l’integrazione contenutistica della formazione per il preposto, l’inserimento di alcune nuove attrezzature tra quelle di cui art. 73 Dlgs 81/2008 e la regolazione degli obblighi formativi per chi opera negli ambienti confinati paiono essere le maggiori novità.
Sul piano concettuale e culturale, occorre sottolineare, poi, la rilevanza del tema della organizzazione della sicurezza, sul quale la giurisprudenza incentra sempre più l’attenzione, in particolare per quanto riguarda il ruolo e le responsabilità del datore di lavoro. Sul piano della logica della formazione, meritano una sottolineatura alcune modalità innovative, tese ad orientare la formazione sempre più al gesto lavorativo sicuro ed al comportamento corretto, superando la tradizionale impostazione teorica e meramente nozionistica, per un percorso teso all’acquisizione della consapevolezza del fare bene (ad esempio, attraverso il riconoscimento dei cd break formativi). Per questi motivi, il documento non riprende puntualmente tutti i contenuti dell’intero Accordo ma si sofferma sui punti essenziali ed innovativi.
Il legislatore, con il dl 146/2021, ha previsto che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottino un accordo nel quale accorpare, rivisitare e modificare gli accordi esistenti in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Accordo, oltre ad armonizzare ed abrogare quelli già esistenti, è chiamato anche a individuare durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il documento dà attuazione alla previsione normativa senza stravolgere l’impostazione degli accordi precedenti ed introducendo alcune novità sulle quali ci si sofferma nel prosieguo, rinviando, per la parte meramente descrittiva, alla lettura del testo.
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Sommario
Abstract
Premessa
L’impatto culturale del nuovo Accordo
Il provvedimento
Soggetti formatori (Parte I - Punto 1)
Requisiti dei docenti (Parte I - punto 2)
Organizzazione dei corsi (Parte I - punto 3)
Modalità di erogazione dei corsi di formazione (Parte I - punto 4)
Modalità di erogazione della formazione: le indicazioni metodologiche (Parte IV)
Corsi di formazione - Principali novità
1. Corso per il datore di lavoro.
2. Corso per i lavoratori
3. Corso per il preposto.
4. Corso per dirigente
5. Corso per RSPP
6. Corso per i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011).
7. Corso per l’uso delle attrezzature (art. 73 Dlgs 81/2008) (Parte II, punto 8).
Aggiornamento (Parte III).
Verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione (parte IV, punti 6 e 7).
Riconoscimento dei crediti formativi (parte V e allegato III, parte VII).
Controllo delle attività formative e monitoraggio dell’applicazione dell’accordo (Parte VI)
Disciplina transitoria (parte VII).
Disposizioni finali
Clausola di invarianza finanziaria
Gli allegati
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