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Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Datore di Lavoro

Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro   Formazione Datore di Lavoro

Nuovo Accordo CSR Formazione Sicurezza lavoro: Formazione Datore di Lavoro (Accordo 17 aprile 2025)

ID 22454 | Update 25.05.2025 / In allegato documento completo

Pubblicato nella GU n. 119 del 24 maggio 2025 l’Accordo 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. 

Il nuovo accordo procede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione in modo da garantire:

- l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Costituisce una novità assoluta, la formazione obbligatoria dei datori di lavoro in materia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, difatti, ad oggi, unicamente il datore di lavoro che svolge:

- il compito di RSPP deve svolgere un corso di formazione di 16, 32 o 48 ore a seconda dei casi, come sancito dagli Accordi Stato Regioni 21/12/2011.
- il ruolo di Addetto alla Prevenzione Incendi deve svolgere ai sensi del DM 02/09/2021, un corso di formazione di 4, 8 o 16 ore a seconda dei casi, con relativo aggiornamento quinquennale.
- ruolo di Addetto Primo Soccorso deve svolgere un corso di formazione ai sensi del DM 388/2003, un corso di formazione di 12 o 16 ore a seconda dei casi, con relativo aggiornamento triennale, e
che utilizza:
- attrezzature o mezzi che richiedono una specifica abilitazione (ad esempio carrelli elevatori), dovrà necessariamente seguire i relativi corsi di abilitazione, come stabiliti negli Accordi Stato Regioni 22/02/2012.

L’Accordo 17 aprile 2025 prevede un corso di formazione per i datori di lavoro della durata di 16 ore (una parte di carattere normativo e l’altra in materia di organizzazione e gestione della SSL) a cui si aggiunge un modulo "cantieri" di 6 ore.

Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

D.lgs 81/2008

Art 37 comma 7 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

L’omessa formazione comporta, a carico del datore di lavoratori n base dall’articolo 55, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96.

L’omessa formazione comporta, a carico del datore di lavoratori n base dall’articolo 55, comma 5, lettera c), del d.lgs. n. 81/2008 l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96.

Schema 1 Formazione DL

Schema 1 - In sintesi Formazione Datore di Lavoro Nuovo Accordo CSR Sicurezza lavoro 2025

[...]

Corso per datore di lavoro 

I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri”.

Obiettivi

Il corso di formazione ha l’obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell’ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro.

Durata minima 16 ore

Nuovo Accordo CSR Formazione Datore di Lavoro Corso Immagine 1
Nuovo Accordo CSR Formazione Datore di Lavoro Corso Immagine 2

[...]

Corso per datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi 

Per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi invece, il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi (4) per particolari settori di riferimento.

Al modulo comune, della durata minima di 8 ore, si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro.

Gli ulteriori quattro moduli tecnici integrativi devono rispettare, a seconda del settore di riferimento, una durata minima di 16 ore (Agricoltura - Silvicoltura - Zootecnia; Costruzioni; Chimico - Petrolchimico) e 12 ore (Pesca).

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

Articolazione del percorso formativo

Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, come di seguito riportato.

Al modulo comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro.

Modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento: in presenza / Videoconferenza sincrona (no e-learning).

Tabella Formazione DL PP

[...] Segue in allegato

Certifico Srl - IT  Rev. 1.0 2025
©Copia autorizzata Abbonati

Matrice Revisioni:

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 25.05.2025 Accordo Rep. atti n. 59 CSR del 17 aprile 2025 Certifico Srl
0.0 22.08.2024 -- Certifico Srl

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