Decreto 19 marzo 2015 Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
(GU n.303 del 29.12.2022)
Update 28.02.2020 | Proroga
Decreto 20 febbraio 2020 Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015. Entrata in vigore: 29 Febbraio 2020 (GU n.50 del 28.02.2020)
Vedi Documento proroghe - Update 11.2024
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Art. 1. Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002
1. I titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi allegata al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 sono integralmente sostituiti rispettivamente dagli Allegati I e II che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2. Applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato I
1. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002, così come modificato dall’allegato I al presente decreto, entro i termini temporali e con le modalità di seguito indicate:
a) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i privati responsabili delle strutture di cui al presente comma individuate nelle categorie B e C ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, richiedono al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, di seguito denominato Comando, la valutazione del progetto, di cui all’art. 3 del medesimo decreto, relativo al completo adeguamento dell’attività. ...
OGGETTO: Assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di impianti frigoriferi e depositi di oli lubrificanti per organi in rotazione di centrali idroe...