Decreto 14 marzo 2012
Decreto 14 marzo 2012
Leggi tuttoID 22575 | 18.09.2024 / In allegato
Decreto 14 marzo 2012 Tariffe per l’attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decre...
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
(Chiarimento)
PROT. n° P5/4118 sott. 20/A
Roma, 22 gennaio 2008
OGGETTO: D.M. 9 marzo 2007 - Fattore riduttivo per la presenza di squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio. Con riferimento al quesito indicato in oggetto, si concorda con le valutazioni espresse al riguardo codesto Comando nella nota che si riscontra. Si fa inoltre presente che poiché la tematica ha valenza generale, il chiarimento sarà riportato in un’apposita lettera circolare sull’ argomento, in corso di predisposizione.
Parere della Direzione Regionale
Si trasmette la nota del Comando VV.F. di Brescia inerente il quesito, pari numero, posto dal Comando di Varese e inviato con nota di questa Direzione Regionale Prot. 22451 VII 2/1 del 06/12/2007.
Parere del Comando
Come noto, nel calcolo del carico d’incendio specifico di progetto, il D.M. 09.03.2007 consente l’applicazione di un fattore riduttivo per la presenza di squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio. Inoltre, viene specificato che gli addetti alla squadra devono essere in possesso di attestato di idoneità tecnica per attività a rischio di incendio elevato. Non sono fornite precisazioni circa la continuità del servizio stesso nell’arco dell’intera giornata.
Considerato che:
- la presenza della suddetta squadra antincendio durante le sole ore lavorative è già dovuta, in osservanza al D.L.vo 626/94 ed s.m.i. ed al D.M. 10.03.1998 ed a prescindere dalle valutazioni di resistenza al fuoco delle strutture;
- va assicurato il rispetto di tutti gli obiettivi di cui all’art. 2 del D.M. 09.03.2007 (già previsti dalla direttiva 89/106/CEE recepita dal D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246), con particolare riguardo alla garanzia per le squadre VV.F. di operare in condizioni di sicurezza;
- la squadra antincendio è assimilabile ad un sistema di protezione attiva, dei quali si richiede ordinariamente continuità di esercizio ed affidabilità;
- il carico d’incendio così determinato influisce in maniera permanente sulla individuazione delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
questo Comando ritiene che il fattore riduttivo in parola possa essere adottato, al pari degli altri sistemi di protezione attiva, esclusivamente in caso di presenza continuativa per l’intera giornata (24 ore) della squadra antincendio aziendale.
In caso contrario si apporterebbe, peraltro, una riduzione del livello di protezione proprio in quelle aziende a rischio elevato dove è già prevista la presenza di squadre antincendio con addetti in possesso di attestati di idoneità tecnica.
Si resta in attesa di riscontro circa la corretta interpretazione di quanto rappresentato.
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