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Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026

Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 / Patente a crediti: Commissioni territoriali recupero crediti

DD n. 24 del 6 marzo 2026 / Patente a crediti: Commissioni territoriali recupero crediti

ID 25727 | 12.03.2026 / In allegato

Con il Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 vengono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni territoriali che avranno il compito di deliberare gli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo, che abbia commesso una delle violazioni di cui all’Allegato I-bis del decreto legislativo n. 81/2008, possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare.

____________

Articolo 1 (Costituzione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008)

1. Sono costituite, presso ogni ambito regionale, le Commissioni di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 così composte:

- il direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale de lavoro o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale;
- il direttore regionale dell’INAIL o dirigente dallo stesso delegato;
- un funzionario individuato dal direttore regionale dell’INAIL, esperto nella materia della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e operante presso uno degli Uffici che ricadono nel medesimo ambito regionale.

2. L’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL comunicano reciprocamente i componenti di ciascuna Commissione nonché eventuali sostituzioni, anche temporanee, di ciascuno di essi.

3. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante delle ASL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST). L’invito, ai fini della individuazione del RLST, è trasmesso, con preavviso non inferiore a 10 giorni, all’Organismo paritetico (OP) iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008 competente per settore. L’Organismo paritetico comunica il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale da invitare.

4. Le Linee guida di cui all’art. 5, comma 4, forniscono le necessarie ulteriori indicazioni volte alla individuazione dei partecipanti ai lavori della Commissione.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assegnate alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

6. Ai componenti delle Commissioni e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti, fatti salvi gli ordinari trattamenti di missione da parte delle amministrazioni di appartenenza.

Articolo 2 (Ambito di competenza)

1. L’ambito di competenza di ciascuna Commissione è individuato in relazione alla sede legale dell’impresa o al domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano.

2. In relazione alle imprese ed ai lavoratori autonomi con sede e domicilio presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nella Regione Sicilia, sono competenti, rispettivamente, le Commissioni operanti nella Regione Veneto e nella Regione Calabria.

Articolo 3 (Richiesta di integrazione dei crediti)

1. L’impresa e il lavoratore autonomo interessati alla integrazione dei crediti trasmettono in via telematica alla segreteria della Commissione, anche attraverso apposita modulistica, istanza motivata di recupero crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate). Alla documentazione di cui al presente comma può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.

Articolo 4 (Svolgimento delle riunioni)

1. Le Commissioni si riuniscono presso la sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche in modalità videoconferenza per tutti o alcuni dei partecipanti, secondo un calendario stabilito di comune accordo tra il direttore interregionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o suo delegato e il direttore regionale INAIL o suo delegato.

2. La convocazione delle riunioni avviene di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa.

3. Il calendario delle riunioni è stabilito, ove possibile, tenendo conto dello specifico settore in cui operano le imprese e i lavoratori autonomi interessati. La segreteria trasmette ai rappresentanti ASL e RLST la documentazione necessaria alla valutazione.

Articolo 5 (Recupero dei crediti)

1. La Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l’impresa e il lavoratore autonomo possano recuperare un numero di crediti almeno sufficiente per tornare ad operare.

2. Nell’ambito dell’istruttoria la Commissione attiva un apposito confronto con l’impresa e il lavoratore autonomo interessati al recupero dei crediti nelle ipotesi individuate dalle Linee guida di cui al comma 4.

3. Ai fini del comma 1 la Commissione può richiedere:

- l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l’impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;
- l’adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l’impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;
- la realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.

4. L’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL individuano modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni attraverso l’emanazione di apposite Linee guida. Nell’ambito delle Linee guida sono ricomprese indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale.

5. Gli adempimenti di cui al comma 2 sono proporzionali al numero di crediti che l’impresa e il lavoratore autonomo sono tenuti a recuperare affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti. La realizzazione degli adempimenti non può comunque comportare un accredito di più di 15 crediti.

6. Su richiesta dell’impresa e del lavoratore autonomo cui competono gli adempimenti di cui al comma 2, la Commissione si riunisce di norma entro i successivi 15 giorni lavorativi, per deliberare, entro i successivi 15 giorni, sulla effettiva realizzazione degli stessi. Ad esito della deliberazione la Commissione provvede alla riassegnazione dei crediti.

7. Il recupero dei crediti può avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione, fermo restando il limite massimo di crediti riassegnabili.

Articolo 6 (Monitoraggi)

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro effettua un monitoraggio annuale sull’efficacia e sull’applicazione delle Commissioni territoriali per il recupero dei crediti della patente a crediti.

2. Sulla base degli esiti del monitoraggio e dell’esperienza applicativa, l’Ispettorato nazionale del lavoro può proporre l’aggiornamento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e la revisione delle Linee guida di cui all’articolo 5, comma 4.

[...]

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