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Nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026

Nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026

Nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026 / Linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente

ID 26520 | 25 Giugno 2026 / Allegato

Nota INL n. 4634 del 24 giugno 2026

Oggetto: art. 5, comma 4, D.D. n. 24/2026 - Linee guida per le Commissioni di recupero crediti della patente di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008
_________

In applicazione dell’art. 5, comma 4, del D.D. n. 24/2026, si riportano di seguito le prime indicazioni utili ad uniformare le attività delle Commissioni per il recupero dei crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 6986 del 24 giugno 2026. L’applicazione delle presenti linee guida sarà oggetto di continuo monitoraggio da parte delle competenti strutture centrali di questo Ispettorato e dell’INAIL, al fine di valutare l’introduzione di eventuali modifiche ed integrazioni.

Composizione della Commissione

L’art. 7, comma 2, del D.M. n. 132/2024 stabilisce che sono invitati a partecipare alle sedute della Commissione i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Individuazione ASL

Ai fini dell’individuazione del rappresentante dell’ASL, il Direttore della DIL chiederà alla competente ASL il nominativo di un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La competenza dell’ASL è individuata in relazione alla sede legale dell’azienda

Individuazione RLST

In attesa della banca dati INAIL prevista dall'art. 51, comma 8-bis, la Commissione, per individuare il RLST, invierà una richiesta all'Organismo Paritetico iscritto al repertorio di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, indicato dall'impresa interessata al recupero dei crediti.

La presenza del RLST è prevista per le imprese che aderiscono all’Organismo Paritetico, iscritto al repertorio di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, nel modulo d’istanza allegata alle presenti linee guida.

Al fine di facilitare i lavori della Commissione, il calendario delle riunioni sarà stabilito tenendo conto, per quanto possibile, del settore in cui opera l’impresa o il lavoratore autonomo interessato.

Modalità di recupero crediti

L’art. 7, comma 1, del D.M. n. 132/2024 stabilisce che “il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a)”.

Formazione

La formazione necessaria per il recupero crediti deve essere ulteriore rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la formazione non può essere ritenuta valida ai fini dell’aggiornamento della formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

I percorsi formativi validi ai fini del riconoscimento dei crediti devono rispettare i seguenti criteri:

- soggetti formatori: sono i soggetti individuati nell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025, ad esclusione del datore di lavoro, nelle more dell’adozione dell’Accordo Stato Regioni previsto dalla L. n. 198/2025;
- modalità di erogazione: i corsi possono essere erogati in presenza e/o anche in videoconferenza sincrona, laddove la Commissione non ritenga quest’ultima modalità incompatibile rispetto agli scopi formativi, nel rispetto delle indicazioni presenti nell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025;
- partecipanti: per i corsi in presenza e in videoconferenza sincrona il numero massimo di partecipanti è pari a 30;
- contenuti minimi: il corso di formazione deve essere in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti; pertanto, la Commissione, anche su proposta dell’istante, né indicherà i contenuti;
- docenti: i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può essere docente formatore;
- attestato: il soggetto formatore rilascia un attestato unico per ciascun corso che contenga i seguenti elementi:
-- denominazione del soggetto formatore;
-- dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
-- tipologia di corso e durata;
-- indicazione “valido ai fini del recupero crediti”
-- modalità di erogazione del corso;
-- firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati, preferibilmente in formato digitale;
-- data e luogo.

I crediti saranno riconosciuti nel rispetto dei seguenti criteri:

-- test di verifica: per attribuire i crediti, il corso deve concludersi con un test di apprendimento che deve essere superato con almeno il 70% di risposte corrette;
-- frequenza minima: i crediti vengono attribuiti solo se il discente ha frequentato almeno il 90% delle ore previste dal programma.

La durata del corso di formazione deve tener conto della gravità delle violazioni e della diversa tipologia delle stesse. In particolare, il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: (30-crediti rimanenti) * un moltiplicatore compreso fra 0,8 e 1,5. Il moltiplicatore è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e della concorrenza di violazioni di diversa specie.

Per quanto concerne il numero dei crediti da attribuire: corrispondenza crediti/ora: 0.25/1 (per ogni ora di formazione si riconoscono 0.25 crediti) con arrotondamento al numero intero per difetto (7 ore = 1,75 crediti arrotondati per difetto a 1 credito).

Poiché i crediti possono essere recuperati progressivamente, l’impresa o il lavoratore autonomo ha facoltà di presentare un piano formativo suddiviso in moduli. Su richiesta dell’impresa e del lavoratore autonomo la Commissione si riunisce ai fini del riconoscimento dei crediti maturati in ragione della formazione  effettuata e dei moduli formativi conclusi.

Investimenti

Gli investimenti devono essere sostenibili, sia finanziariamente che organizzativamente, e coerenti con la struttura e le dimensioni dell'impresa, specialmente per i lavoratori autonomi. La Commissione valuta l'investimento in base alle risorse economiche, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e alle tipologie di violazioni riscontrate.

Per il recupero dei crediti, è essenziale che gli investimenti siano mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tali investimenti devono essere valutati in rapporto allo stato dell’arte e alle esigenze specifiche dell’impresa, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e organizzativa. Si riporta, di seguito, la tipologia di investimenti utili ai fini del recupero dei crediti:

1. Sistemi di rilevamento ambientale, ad es.:

- Sensori per radiazioni, rumore, temperatura, gas (ad es. tossici, ossigeno);
- Monitoraggio in tempo reale delle condizioni di esposizione.

2. Dispositivi di protezione individuale (DPI) o abbigliamento da lavoro intelligenti, ad es.:

- Dispositivi di protezione o abbigliamento da lavoro con elettronica o sensori integrati (ad es.
rilevatori di contaminazione, di prossimità, inerziali, tessuti intelligenti); è necessario dare evidenza che i DPI non siano solo acquistati ma anche utilizzati dai lavoratori; pertanto, l’utilizzo sarà verificato attraverso l’evidenza della formazione e dell’eventuale addestramento di cui all’art. 77, comma 4, lett. h), e comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.

3. Tecnologie per la sorveglianza sanitaria, ad es.:
- Cartelle cliniche elettroniche;
- Sistemi di tracciamento per esposizione a sostanze pericolose.

4. Robotica e automazione ad es.:

- Sistemi robotici per operazioni pericolose (es. saldatura, movimentazione materiali tossici);
- Droni in attività o contesti ad alto rischio (ad es. per monitoraggi, ispezioni, campionamenti).

5. Metodologie didattiche e di assistenza, caratterizzate da tecnologie immersive, ad es.:

-  Adozione di sistemi con realtà virtuale, aumentata o mista (ad es. per simulazioni di emergenza, formazione, assistenza da remoto).

Gli investimenti effettuati anche grazie al contributo pubblico sono ritenuti validi.

Il recupero dei crediti può essere inoltre pianificato in modo graduale, sulla base dei risultati conseguiti e mediante una programmazione accurata degli stati di avanzamento degli investimenti.

Istruttoria

L’impresa o il lavoratore autonomo invia la richiesta di recupero crediti tramite la modulistica allegata, illustrando la proposta in relazione ai crediti decurtati (ad esempio formazione, investimenti, tempi). È possibile richiedere un confronto con la Commissione.

L’istanza deve essere trasmessa in modalità telematica alla PEC dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro dove ha sede la Commissione, anche per il tramite dell’associazione di rappresentanza.

L’attribuzione dei crediti può avvenire tenendo conto di quanto rappresentato nella seguente tabella: 

Tipologia investimento

Crediti

per investimenti compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro

1

per investimenti compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro

3

per investimenti compresi superiori a 50.000,00 euro

6

[...]

Fonte: INL

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