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Decisione di esecuzione (UE) 2025/424

Norme armonizzate interoperabilit   sistemi ferroviari

Decisione di esecuzione (UE) 2025/424 / Norme armonizzate Direttiva ISF Marzo 2025

ID 23702 | 28.03.2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/424 della Commissione, del 4 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 per quanto riguarda l’aggiornamento delle norme di riferimento e l’aggiunta di nuove norme di riferimento

C/2025/1304

GU L 2025/424 del 6.3.2025

Entrata in vigore: 06.03.2025

I punti 1), 4), 6), 8), 10), 13), 15) e 17) dell’allegato si applicano a decorrere dal 6 settembre 2026.

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 17 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, i componenti di interoperabilità e i sottosistemi che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o da parti di esse di cui alla suddetta direttiva.

(2) Con decisione di esecuzione C(2023) 1057 della Commissione, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva (UE) 2016/797.

(3) La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato se le norme redatte o riviste dal CEN e dal Cenelec siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023) 1057.

(4) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della decisione di esecuzione C(2023) 1057, ad eccezione delle norme EN 15313:2024 ed EN 16207:2024, soddisfano tutti i requisiti cui intendono riferirsi. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5) La norma EN 50716:2023 dovrebbe conferire una presunzione di conformità, nei limiti del suo ambito di applicazione, a determinati requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (4) nella misura in cui si applica l’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6) Per quanto riguarda la norma EN 16207:2024 la Commissione ha concluso che, in relazione al regolamento (UE) n. 1302/2014, la norma dovrebbe conferire una presunzione di conformità solo all’allegato, punto 4.2.4.8.2, punti 2) e 4), di tale regolamento, conformemente a quanto indicato nell’allegato ZA della norma, e al punto 4.2.4.8.2, punto 1), applicando il punto 8.1 della norma. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7) Per quanto riguarda la norma EN 15313:2024 la Commissione ha concluso che in relazione all’allegato, punti 4.2.3.5.2.1 e 4.2.3.5.2.2, del regolamento (UE) n. 1302/2014 e all’allegato, punti da 4.2.3.6.2 a 4.2.3.6.5, del regolamento (UE) n. 321/2013, le tolleranze indicate nella norma non dovrebbero essere cumulate con i valori indicati nei punti sopracitati; i valori di cui a tali punti dovrebbero essere considerati valori limite. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 della Commissione.

(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione. Tuttavia, al fine di concedere a tutti i portatori di interessi coinvolti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme riviste, il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 14587-2:2009, EN 15313:2016, EN 15355:2019, EN 15624:2021, EN 16116-2:2021, EN 16286-1:2013, EN 45545-3:2013 ed EN 45545-4:2013 dovrebbe essere rinviato di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 1), 4), 6), 8), 10), 13), 15) e 17) dell’allegato si applicano a decorrere dal 6 settembre 2026.

[...] Segue in allegato

Collegati

Direttiva 2008/57/CE

Norme armonizzate Direttiva ISF

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