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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944

ID 23045 | | Visite: 107 | Norme armonizzatePermalink: https://www.certifico.com/id/23045

Norme armonizzate Regolamento apparecchi a gas

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 / Norme armonizzate Reg. apparecchi a gas (GAR) Dicembre 2024

ID 23045 | 02.12.2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2944 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione

GU L, 2024/2944, 2.12.2024

Entrata in vigore: 02.12.2024

___________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, apparecchi e accessori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea devono essere ritenuti conformi ai requisiti essenziali disciplinati da tali norme o parti di esse stabiliti in tale regolamento.

(2) Con decisione di esecuzione C(2023)4789 della Commissione la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere le norme armonizzate esistenti elaborate sulla base del mandato di normazione M/BC/CEN/06-89 del 29 aprile 1990 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell’arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/426.

(3) In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)4789, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2024/224 della Commissione (4): EN 30-1-1:2021, EN 30-1-2:2023, EN 88-1:2022, EN 203-1:2021, EN 203-2-1:2021, EN 203-2-2:2021, EN 203-2-4:2021, EN 257:2022, EN 549:2019+A1:2023, EN 751-3:2022, EN 1106:2022, EN 1854:2022, EN 15502-1:2021, EN 15502-2-1:2022 ed EN 16898:2022. Di conseguenza il CEN ha adottato, rispettivamente, le seguenti norme armonizzate riviste: EN 30-1-1:2021+A1:2023, EN 30-1-2:2023+A1:2024, EN 88-1:2022+A1:2023, EN 203-1:2021+A1:2023, EN 203-2-1:2021+A1:2023, EN 203-2-2:2021+A1:2023, EN 203-2-4:2021+A1:2023, EN 257:2022+A1:2023, EN 549:2019+A2:2024, EN 751-3:2022+A1:2023, EN 1106:2022+A1:2023, EN 1854:2022+A1:2023, EN 15502-1:2021+A1:2023, EN 15502-2-1:2022+A1:2023 ed EN 16898:2022+A1:2023.

(4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato la conformità delle norme armonizzate da esso riviste alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)4789.

(5) Il riferimento della norma armonizzata EN 30-1-1:2021 sulla sicurezza generale degli apparecchi di cottura a gas per uso domestico è stato pubblicato, con limitazioni, con decisione di esecuzione (UE) 2024/224. La norma armonizzata EN 30-1-1:2021+A1:2023 non affronta tali limitazioni.

(6) Le norme armonizzate riviste dal CEN sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023)4789, fatta eccezione per la norma armonizzata EN 30-1-1:2021+A1:2023, soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/426. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7) La norma armonizzata EN 30-1-1:2021+A1:2023 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, stabiliti nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/426, fatta eccezione per i requisiti di cui all’allegato I, punti 3.2.4 e 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426. È pertanto opportuno pubblicare, con limitazioni, il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8) Per motivi di chiarezza, razionalizzazione e semplificazione è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 sono attualmente pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2024/224. Di conseguenza è necessario sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2024/224 con una nuova decisione.

(9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e relativi accessori elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/426 che figurano nell’allegato della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2024/224 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO

N.

Riferimento della norma

1.

EN 30-1-1:2021+A1:2023
Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - parte 1-1: Sicurezza - Generalità

Limitazioni:
a) La norma EN 30-1-1:2021+A1:2023 non contempla il requisito essenziale di cui all’allegato I, punto 3.2.4, del regolamento (UE) 2016/426.
b) La norma EN 30-1-1:2021+A1:2023 contempla il requisito essenziale di cui all’allegato I, punto 3.4.4, del regolamento (UE) 2016/426 per quanto riguarda il monossido di carbonio, ma non contempla tale requisito per quanto riguarda altre concentrazioni nocive di sostanze capaci di rappresentare un pericolo per la salute

2.

EN 30-1-2:2023+A1:2024

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - parte 1-2: Sicurezza - Apparecchi con forni a convezione forzata

3.

EN 88-1:2022+A1:2023

Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - parte 1: Regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa

4.

EN 203-1:2021+A1:2023

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 1: Requisiti generali di sicurezza

5.

EN 203-2-1:2021+A1:2023

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 2-1: Requisiti specifici - Bruciatori aperti e wok

6.

EN 203-2-2:2021+A1:2023

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 2-2: Requisiti specifici - Forni

7.

EN 203-2-4:2021+A1:2023

Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - parte 2-4: Requisiti specifici - Friggitrici

8.

EN 257:2022+A1:2023

Termostati meccanici per apparecchi a gas

9.

EN 549:2019+A2:2024

Materiali di gomma per elementi di tenuta e membrane per apparecchi a gas e equipaggiamenti per gas

10.

EN 751-3:2022+A1:2023

Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della 1a, 2a e 3a famiglia e con acqua calda - parte 3: Nastri di PTFE non sinterizzato e stringhe di PTFE non sinterizzato

11.

EN 1106:2022+A1:2023

Rubinetti a comando manuale per apparecchi a gas

12.

EN 1854:2022+A1:2023

Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi a combustibili gassosi e/o liquidi - Dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori e apparecchi a gas

13.

EN 15502-1:2021+A1:2023

Caldaie per riscaldamento a gas - parte 1: Requisiti generali e prove

14.

EN 15502-2-1:2022+A1:2023

Caldaie per riscaldamento a gas - parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1 000  kW

15.

EN 16898:2022+A1:2023

Dispositivi di sicurezza e di controllo per bruciatori a gas e apparecchi a gas - Filtri per gas con pressione massima di esercizio fino a 600 kPa

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