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Decisione di esecuzione (UE) 2024/2909

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Decisione di esecuzione  UE  2024 2909 Norme armonizzate caldaie a gas

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2909 / Norme armonizzate caldaie a gas Nov. 2024

ID 22997 | 25.11.2024 / In allegato

Decisione di esecuzione (UE) 2024/2909 della Commissione, del 22 novembre 2024, relativa alle norme armonizzate per le caldaie a gas elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 813/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013

GU L 2024/2909 del 25.11.2024

Entrata in vigore: 25.11.2024

__________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le caldaie a gas che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerate conformi a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono, menzionate all’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva ed enunciate nell’allegato VII della stessa, contemplate da tali norme o da parti di esse.

(2) Con decisione di esecuzione C(2015) 2626, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di elaborare norme armonizzate a sostegno dell’attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari.

(3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 2626, il CEN ha pubblicato norme adattate, in particolare la norma EN 15502-1:2021+A1:2023 sulle caldaie per riscaldamento a gas.

(4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato se la norma EN 15502-1:2021+A1:2023 elaborata dal CEN fosse conforme alla richiesta M/535 del 28 aprile 2015.

(5) Dalla valutazione è emerso che la norma è conforme alle specifiche cui intende riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione e nel regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6) La comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 relativa all’attuazione del regolamento (UE) n. 813/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 rimanda alla norma europea EN 15502-1:2012 e ad altre norme europee per permettere di reperire i metodi di misurazione e calcolo prima che i riferimenti delle norme armonizzate siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La norma EN 15502-1:2012 è obsoleta, ragion per cui il riferimento contenuto nella comunicazione 2014/C 207/02 non è più pertinente.

(7) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali, inclusi gli obiettivi di sicurezza, stabiliti nella normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per le caldaie a gas elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 813/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 811/2013, che figurano negli allegati della presente decisione, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

...

ALLEGATO I

N.

Norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 813/2013

1.

EN 15502-1:2021+A1:2023

Caldaie per riscaldamento a gas - parte 1: Requisiti generali e prove

ALLEGATO II

N.

Norme armonizzate redatte a sostegno del regolamento delegato (UE) n. 811/2013

1.

EN 15502-1:2021+A1:2023

Caldaie per riscaldamento a gas - parte 1: Requisiti generali e prove

______

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