Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 35
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Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 / Consolidato 2023
ID 485 | 22.03.2023 / In allegato
(GU n.58 del 11.03.2010)
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Art. 11 Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
1. Le disposizioni concernenti il consulente alla sicurezza per il trasporto delle merci pericolose sono quelle previste dall'ADR, RID, ADN.
2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
4. Con provvedimento dell'amministrazione sono individuate le condizioni alle quali le imprese esercenti l'attività di cui al comma 2 (decreto 7 agosto 2023 / ndr) possono essere esonerate dal campo di applicazione delle disposizioni del presente articolo, ai sensi e nei limiti di cui al capitolo 1.8, dell'ADR, del RID e dell'ADN.
5. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente verificate le prassi e le procedure concernenti l'attività dell'impresa presso la quale opera, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività di impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonche' per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza. La relazione e' successivamente redatta annualmente e, comunque, ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e procedure poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, ed e' consegnata al legale rappresentante dell'impresa.
6. Il legale rappresentante conserva le relazioni di cui al comma 5 per cinque anni.
7. La relazione di incidente redatta dal consulente ai sensi dell'ADR, RID, ADN e' trasmessa entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'incidente medesimo al legale rappresentante dell'impresa e per il tramite degli uffici periferici del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al medesimo Dipartimento ed al Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
8. Il certificato di formazione professionale di cui all'ADR, RID, ADN e' rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 9.
9. L'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto si svolge secondo le modalità previste dal capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell' ADN.
10. Con provvedimento dell'amministrazione sono dettate le disposizioni applicative relative agli esami di cui al comma 9, con particolare riferimento a quelli relativi ai consulenti di imprese specializzate nel trasporto di determinati tipi di merci pericolose, ai sensi del capitolo 1.8 dell'ADR, del RID e dell'ADN.
11. Con provvedimento dell'amministrazione e' individuato il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e la durata della nomina stessa.
12. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli importi delle tariffe posti a carico dei candidati all'esame di primo rilascio, aggiornamento per l'integrazione ed aggiornamento quinquennale, nonche' per il rilascio del relativo certificato di formazione professionale, per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 11 e per i compensi di cui al comma 12, sulla base della copertura dei costi effettivi del servizio prestato.
14. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 10, si applicano le disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, quando non in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
15. Le disposizioni del presente articolo relative al trasporto delle merci pericolose per vie navigabili interne si applicano a decorrere dal 1° luglio 2011.
Art. 14. Abrogazione di norme precedentemente in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell’ordinamento interno con i sotto elencati decreti:
a) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della direttiva 94/55/ CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada, e successive modifi cazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto;
b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modifi cazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d) , e 2, comma 5;
c) decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, di attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto è incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
DECRETO 16 gennaio 2015 (in G.U. 03/04/2015, n.78)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 3, comma 2, lettera a); (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 3, comma 2, lettera b); (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 3, comma 2, lettera c).
17/06/2017
DECRETO 12 maggio 2017 (in G.U. 17/06/2017, n.139)
come modificato dall'Errata-Corrige (in G.U. 27/06/2017, n. 148) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 2, lettere a) b) e c). - Testo consolidato 2017
29/05/2018
DECRETO 20 marzo 2018 (in G.U. 29/05/2018, n.123)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 2, lettera a).
05/04/2019
DECRETO 12 febbraio 2019 (in G.U. 05/04/2019, n.81)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 2, lettere a) b) e c).
10/02/2021
DECRETO 13 gennaio 2021 (in G.U. 10/02/2021, n.34)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 2, lettere a) b) e c). - Testo consolidato 2022
Decreto 23 gennaio 2023 (in GU n. 68 del 21.03.2023)
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 3, comma 2, lettere a) b) e c). - Testo consolidato 2023
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