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Direttiva delegata (UE) 2025/1801

Direttiva delegata (UE) 2025/1801 / Adeguamento progresso scientifico e tecnico direttiva (UE) 2022/1999

Direttiva delegata (UE) 2025/1801 / Adeguamento progresso scientifico e tecnico direttiva (UE) 2022/1999

ID 24726 | 13.10.2025 / In allegato

Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

C/2025/3886

GU L 2025/1801 del 13.10.2025

Entrata in vigore: 02.11.2025

Recepimento IT: entro e non oltre il 23 giugno 2026

Applicazione: a decorrere dal 24 giugno 2026

_____________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli allegati A e B dell’Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, si applicano alle operazioni di trasporto nazionale all’interno dell’Unione.

(2) La direttiva 2008/68/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati di tale direttiva al fine di tener conto delle modifiche dell’ADR, in particolare quelle relative al progresso scientifico e tecnico. Ai sensi della direttiva (UE) 2022/1999, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano gli allegati di tale direttiva, in particolare per tenere conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE e, di conseguenza, delle modifiche apportate all’ADR.

(3) Gli allegati della direttiva 2008/68/CE, in particolare l’allegato I relativo al trasporto di merci pericolose su strada, sono stati modificati nove volte, da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione.

(4) Per garantire che le norme attualmente in vigore in materia di trasporto di merci pericolose siano adeguatamente applicate, la lista di controllo utilizzata per i controlli su strada di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 dovrebbe essere allineata all’ADR applicabile ai sensi dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

(5) In particolare l’allegato A, capitolo 1.4, dell’ADR stabilisce gli obblighi in materia di sicurezza degli operatori della catena di trasporto delle merci pericolose, ossia gli speditori, i trasportatori, i destinatari, i caricatori, gli imballatori, gli addetti al riempimento, gli operatori di cisterne e gli scaricatori, rendendo così chiare, trasparenti e applicabili le loro responsabilità specifiche. La lista di controllo di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 dovrebbe rispecchiare tali disposizioni dell’ADR individuando gli operatori della catena di trasporto che potrebbero essere ritenuti responsabili di una determinata infrazione. Le autorità nazionali possono basarsi su tali informazioni per effettuare ulteriori controlli.

(6) Riferimenti alle disposizioni specifiche dell’ADR dovrebbero essere forniti nella lista di controllo di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 per permettere alle autorità preposte al controllo e agli operatori della catena di trasporto di individuare le disposizioni giuridiche dell’ADR che sono state aggiornate.

(7) Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/1999, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni sui controlli effettuati ogni anno solare, nonché sul numero di infrazioni constatate per categoria di rischio di cui all’allegato II di tale direttiva. Al fine di facilitare tale comunicazione, la categoria di rischio di un’infrazione constatata, determinata conformemente all’allegato II, dovrebbe essere menzionata nella lista di controllo di cui all’allegato I.

(8) L’allegato II della direttiva (UE) 2022/1999 classifica le infrazioni dell’ADR in base al livello di rischio che esse comportano. Tale lista dovrebbe essere aggiornata a seguito delle modifiche dell’ADR applicabile ai sensi dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

(9) L’allegato I, capo 9, del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione (5) classifica le infrazioni dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in base al loro impatto sull’onorabilità dei trasportatori. Tale capo è stato redatto in modo coerente con l’allegato II della direttiva (UE) 2022/1999. È pertanto necessario che la formulazione del nuovo allegato II della direttiva (UE) 2022/1999 sia mantenuta coerente con l’allegato I, capo 9, del regolamento (UE) 2016/403.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 e, per motivi di chiarezza, sostituirli.

(11) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Modifiche della direttiva (UE) 2022/1999

Gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2 Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 23 giugno 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 24 giugno 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

_____________

Allegato

ALLEGATO I Lista di controllo per i controlli su strada
[...]

ALLEGATO II Infrazioni
[...]

Collegati

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