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ID 24025 | 26.05.2025
Decreto 6 maggio 2025 - Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalita' di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
(GU n. 120 del 26.05.2025)
...
Art. 1.
1. L’art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è interamente sostituito dal presente articolo:
«1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) allegati A e B: gli allegati A e B dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), adottati quali allegati tecnici alla 2008/68/CE, come modificato da ultimo dalla direttiva delegata 2025/149/UE, che, tramite il decreto di recepimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 13 febbraio 2025, sono diventati parte integrante della normativa nazionale;
b) certificato di formazione professionale: il certificato di cui debbono essere in possesso i conducenti che trasportano merci pericolose, così come previsto al capitolo 8.2 dell’allegato B dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), denominato di seguito CFP.».
Art. 2.
1. Il comma 1 dell’art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è sostituito dal:
«1. I CFP sono rilasciati dai competenti uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione.».
Art. 3.
1. L’art. 4, comma 2, lettera c) , del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è modificato con l’aggiunta di un terzo capoverso che recita:
«associazioni di esperti in materia di trasporto di merci pericolose operanti nel campo della formazione da almeno dieci anni, aventi i requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del presente decreto».
2. All’art. 4 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 3 e 5, le parole «del S.I.I.T. - settore trasporti» sono sostituite dalle parole «della Direzione generale territoriale»;
b) al comma 4, le parole «al medesimo S.I.I.T. - settore trasporti» sono sostituite dalle parole «alla medesima Direzione generale territoriale».
Art. 4.
1. L’art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è sostituito dal seguente:
«I docenti devono essere in possesso di laurea in chimica o in ingegneria o lauree equipollenti, nonché del certificato di qualificazione professionale quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose in corso di validità, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo alla modalità stradale e per le classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto, fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell’art. 8.».
Art. 5.
1. L’art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti del 6 ottobre 2006 è interamente sostituito dal presente articolo:
«1. La Direzione generale per la motorizzazione può istituire un gruppo di lavoro costituito anche da esperti esterni nel settore ADR, con la finalità di adempiere al compito di formazione di indirizzi e proposte per l’elaborazione dei questionari da utilizzare per l’effettuazione degli esami di conducente per i veicoli che trasportano merci pericolose anche alla luce delle innovazioni della normativa internazionale in materia.
2. La partecipazione al gruppo di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo non comporta la corresponsione di compensi.»
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Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024