ADR
Articolo 14
1. Indipendentemente dalla procedura di revisione prevista dall’articolo 13, ciascuna Parte contraente potrà proporre una o più modifiche agli allegati al presente Accordo. A tal fine, ne trasmetterà il testo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Per ottenere la concordanza di questi allegati con gli altri accordi internazionali relativi al trasporto di merci pericolose, il Segretario generale potrà anche proporre modifiche agli allegati al presente Accordo.
2. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti e porterà a conoscenza degli altri Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6 le proposte avanzate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Qualsiasi progetto di emendamento degli allegati sarà ritenuto accettato a meno che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale lo avrà trasmesso, un terzo almeno delle Parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non abbiano notificato per scritto al Segretario generale la loro opposizione all’emendamento proposto. Se sarà ritenuto accettato, l’emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti allo scadere di un nuovo termine di tre mesi, salvo nei casi qui di seguito:
- a) ove emendamenti analoghi siano stati apportati o saranno presumibilmente apportati agli altri accordi internazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’emendamento entrerà in vigore allo scadere di un termine che sarà stabilito dal Segretario generale in modo da permettere, nella misura del possibile, l’entrata in vigore simultanea del detto emendamento e di quelli che sono stati o saranno presumibilmente apportati a tali altri accordi; tuttavia il termine non sarà inferiore a un mese;
- b) la Parte contraente che presenta il progetto di emendamento potrà specificare nella sua proposta un termine di durata superiore a tre mesi per l’entrata in vigore dell’emendamento accettato.
4. Il Segretario generale comunicherà quanto prima possibile a tutte e Parti contraenti e a tutti i Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6 le obiezioni ricevute dalle Parti contraenti contro una proposta di modifica.
5. Se la proposta di modifica degli allegati non è stata accettata, ma se almeno una Parte contraente che non sia quella che l’ha proposta, ha notificato per iscritto al Segretario generale il suo accordo sulla proposta, sarà convocata dal Segretario generale una riunione di tutte le Parti contraenti e di tutti i paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, per opporsi alla modifica in questione. Il Segretario generale può invitare a questa riunione anche rappresentanti:
- a. di organizzazioni internazionali governative aventi competenza in materia di trasporto;
- b. di organizzazioni internazionali non governative la cui attività sia direttamente legata ai trasporti di merci pericolose sui territori delle Parti contraenti.
6. Ogni modifica accettata da più della metà delle Parti contraenti in una riunione convocata in conformità del paragrafo 5 del presente articolo entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti secondo le modalità decise nel corso della suddetta riunione dalla maggioranza delle Parti contraenti che hanno preso parte alla riunione.