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Europe, Rome

ADR 2025: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

ID 22178 | | Visite: 2224 | ADR 2025Permalink: https://www.certifico.com/id/22178

ADR 2025   Al via

ADR 2025: Al via la procedura di approvazione con la comunicazione UNECE / ONU

ID 22178 | 04.07.2024 / In allegato Comunicazione

Come da procedura (Art. 14 paragrafo 1 ADR), il Segretario Generale dell’ONU ha comunicato in data 1° Luglio 2024 con nota C.N.218.2024.TREATIES-XI.B.14 (Depositary Notification), di aver ricevuto dalla Francia (WP.15 Chief Secretary UNECE), il testo degli emendamenti all’ADR che dovranno entrare in vigore il 1° gennaio 2025.

Emendamenti relativi alle sessioni WP.15:

111th session (9-13 May 2022) - ECE/TRANS/WP.15/258
112th session (08-11 November 2022) - ECE/TRANS/WP.15/260
113th session (15-17 May 2023) - ECE/TRANS/WP.15/262
114th session (06-10 November 2023) - ECE/TRANS/WP.15/264
115th session (02-05 April 2024) - ECE/TRANS/WP.15/267

Emendamenti trasmessi:

ECE/TRANS/WP.15/265 Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR) - Draft amendments to annexes A and B of ADR
ECE/TRANS/WP.15/265/Corr.1 - Corrections to the list of amendments ECE/TRANS/WP.15/265
ECE/TRANS/WP.15/265/Add.1 - Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum (Reissued)

Se entro tre mesi (entro il 1° ottobre 2024) non vi saranno obiezioni da parte degli Stati contraenti tale testo risulterà definitivamente approvato.

ADR 2025: Draft amendments to annexes A and B | Consolidated list

In allegato la Comunicazione

ADR

Articolo 14

1.  Indipendentemente dalla procedura di revisione prevista dall’articolo 13, ciascuna Parte contraente potrà proporre una o più modifiche agli allegati al presente Accordo. A tal fine, ne trasmetterà il testo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Per ottenere la concordanza di questi allegati con gli altri accordi internazionali relativi al trasporto di merci pericolose, il Segretario generale potrà anche proporre modifiche agli allegati al presente Accordo.

2.  Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti e porterà a conoscenza degli altri Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6 le proposte avanzate in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Qualsiasi progetto di emendamento degli allegati sarà ritenuto accettato a meno che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale il Segretario generale lo avrà trasmesso, un terzo almeno delle Parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non abbiano notificato per scritto al Segretario generale la loro opposizione all’emendamento proposto. Se sarà ritenuto accettato, l’emendamento entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti allo scadere di un nuovo termine di tre mesi, salvo nei casi qui di seguito:

a) ove emendamenti analoghi siano stati apportati o saranno presumibilmente apportati agli altri accordi internazionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’emendamento entrerà in vigore allo scadere di un termine che sarà stabilito dal Segretario generale in modo da permettere, nella misura del possibile, l’entrata in vigore simultanea del detto emendamento e di quelli che sono stati o saranno presumibilmente apportati a tali altri accordi; tuttavia il termine non sarà inferiore a un mese;
b) la Parte contraente che presenta il progetto di emendamento potrà specificare nella sua proposta un termine di durata superiore a tre mesi per l’entrata in vigore dell’emendamento accettato.

4.  Il Segretario generale comunicherà quanto prima possibile a tutte e Parti contraenti e a tutti i Paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6 le obiezioni ricevute dalle Parti contraenti contro una proposta di modifica.

5.  Se la proposta di modifica degli allegati non è stata accettata, ma se almeno una Parte contraente che non sia quella che l’ha proposta, ha notificato per iscritto al Segretario generale il suo accordo sulla proposta, sarà convocata dal Segretario generale una riunione di tutte le Parti contraenti e di tutti i paesi indicati al paragrafo 1 dell’articolo 6, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, per opporsi alla modifica in questione. Il Segretario generale può invitare a questa riunione anche rappresentanti:

a. di organizzazioni internazionali governative aventi competenza in materia di trasporto;
b. di organizzazioni internazionali non governative la cui attività sia direttamente legata ai trasporti di merci pericolose sui territori delle Parti contraenti.

6.  Ogni modifica accettata da più della metà delle Parti contraenti in una riunione convocata in conformità del paragrafo 5 del presente articolo entrerà in vigore per tutte le Parti contraenti secondo le modalità decise nel corso della suddetta riunione dalla maggioranza delle Parti contraenti che hanno preso parte alla riunione.

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