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Decisione di esecuzione (UE) 2022/1095

ID 16983 | | Visite: 2006 | Legislazione Merci Pericolose UEPermalink: https://www.certifico.com/id/16983

Deroghe interne ADR

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1095

Deroghe interne ADR | Modifiche all. I, II e III Direttiva 2008/68/CE

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1095 della Commissione del 29 giugno 2022 che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di autorizzare determinate deroghe nazionali

GU L 176/33 del 1.7.2022

...

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:

(1) L’allegato I, capo I.3, l’allegato II, capo II.3, e l’allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE elencano deroghe nazionali, che consentono di tener conto di specificità nazionali. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie modifiche delle deroghe autorizzate.
(2) La Commissione ha esaminato o riesaminato tali richieste di deroghe e constatato che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/68/CE. Tali deroghe dovrebbero pertanto essere autorizzate.
(3) L’allegato I, capo I.3 e l’allegato II, capo II.3 della direttiva 2008/68/CE dovrebbero quindi essere adattati e, in considerazione di ciò, è opportuno sostituirli per motivi di chiarezza.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/68/CE.
(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

Ha adottato la prersente decisione:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell’allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste relative al trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio.

Articolo 2

Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

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Tags: Merci Pericolose Accordi multilaterali

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