Informazione tecnica HSE / 25 ° anno
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Le norme del presente Regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente indicato, per quanto attiene:
• l'entrata, l'uscita e la circolazione stradale e ferroviaria;
• la sosta;
• lo sbarco per successivo imbarco su altra nave (transhipment);
• le operazioni di riempimento/svuotamento di "unità di carico" e manipolazioni in genere;
• le aree per la sosta delle merci pericolose:
• in colli;
• in colli posti su" unità di carico" o su "carrelli" oppure posti in contenitori posizionati su "carrelli";
• in contenitori che contengono solidi alla rinfusa;
• in contenitori intermedi;
• in contenitori cisterna;
• in veicoli cisterna stradali o ferroviari;
• in veicoli stradali o ferroviari che contengono solidi alla rinfusa.
Salvo che sia diversamente indicato, ai fini di quanto disposto nel presente Regolamento, si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di merci pericolose.
All'interno del Porto si applicano - oltre a quanto previsto dal presente regolamento - le disposizioni legislative in vigore nel territorio nazionale in materia di trasporto di merci pericolose su strada o via ferrovia.
Autorità Portuale di Genova 2014

Multilateral Agreement M347 under section 1.5.1 of ADR on the carriage of monkeypox virus
(1) By derogation of Paragraph 2.2.62.1.4.1, Section 3.2.1. (Table A, Dangero...

ID 3745 | 02.12.2024 Aggiornato ADR 2025
Rev. 7.0 2024
Il Manuale, intende fornire un quadro generale dell'ADR, la normativa per il trasporto su strada di merci ...
Disponibile il testo completo dell'ADR applicabile dal 1° gennaio 2021 (EN)
Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada ADR applicabile da...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024