~ 2000 / 2026 ~
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Le norme del presente Regolamento si applicano, salvo che non sia diversamente indicato, per quanto attiene:
• l'entrata, l'uscita e la circolazione stradale e ferroviaria;
• la sosta;
• lo sbarco per successivo imbarco su altra nave (transhipment);
• le operazioni di riempimento/svuotamento di "unità di carico" e manipolazioni in genere;
• le aree per la sosta delle merci pericolose:
• in colli;
• in colli posti su" unità di carico" o su "carrelli" oppure posti in contenitori posizionati su "carrelli";
• in contenitori che contengono solidi alla rinfusa;
• in contenitori intermedi;
• in contenitori cisterna;
• in veicoli cisterna stradali o ferroviari;
• in veicoli stradali o ferroviari che contengono solidi alla rinfusa.
Salvo che sia diversamente indicato, ai fini di quanto disposto nel presente Regolamento, si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di merci pericolose.
All'interno del Porto si applicano - oltre a quanto previsto dal presente regolamento - le disposizioni legislative in vigore nel territorio nazionale in materia di trasporto di merci pericolose su strada o via ferrovia.
Autorità Portuale di Genova 2014
Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose.
Decreto ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. ...

Circolare MIT 25692 del 13/09/2011
Si informano codesti Uffici che l’Italia ha sottoscritto gli Accordi Multilaterali M235 e M240.
Gli Accordi summenzionati, di cui si a...

ID 18558 | 04.01.2023
ADN 2023: Accordo Internazionale per il Trasporto di Merci Pericolose per Vie d...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024