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ADR 2019 Preview: Trasporto di merci pericolose in macchinari - Esenzioni

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Merci pericolose in macchinari ADR 2019

ADR 2019: Trasporto di merci pericolose in macchinari - Esenzioni  (ADR 1.1.3)  

ID 6977 | Update news 20.12.2022

Nell'ADR 2019 l'esenzione 1.1.3.1 b) è stata soppressa ed ora le merci pericolose contenute in macchinari devono essere inserite nel UN 3363 (deroga fino al 31 dicembre 2022).

Update 20.12.2022

Il 31 Dicembre 2022 scade l’esenzione ADR, di cui la misura transitoria 1.6.1.46 per i macchinari o attrezzature (non specificati nel presente allegato) contenenti merci pericolose relativa a 13 ONU. Schede Report materie allegate.

Vedi

Le edizioni precedenti dell'ADR, tra le esenzioni per la natura dell'operazione di trasporto, prevedevano la dispensa dall'applicazione delle norme ADR (Sottosezione 1.1.3.1 b) in linea generale per i trasporti di UN 3363 macchinari o dispositivi non specificati dall'ADR e contenenti merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che fossero adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto (Download Report materia UN 3363). Con le modifiche introdotte, l'edizione ADR 2019, dopo aver soppresso la suddetta generale esenzione, stabilisce delle condizioni semplificate per il trasporto delle merci pericolose contenute nei dispositivi od apparati, che sono stabilite:

- dalla nuova disposizione speciale 301 che definisce il criterio di applicazione di questa rubrica;
- dalla nuova disposizione speciale 672, che fissa determinate condizioni, riferite all'imballaggio, perché sia possibile eseguire il trasporto in esenzione
- dalla nuova istruzione di imballaggio P907 da applicarsi per eseguire il trasporto di macchinari ed apparati in esenzione.
Tuttavia, in base alla specifica disposizione transitoria 1.6.1.46 il trasporto potrà ancora essere esentato in via generale dalle disposizioni dell'ADR, secondo quanto prima prescritto dall'ADR 2017, fino al 31 dicembre 2022, a condizione che siano state prese misure per impedire la perdita di contenuto in normali condizioni di trasporto.

ONU 3363 e Macchinari contenenti sostanze pericolose 

Nell'ADR 2019 l'esenzione 1.1.3.1 b) è stata soppressa.

Esenzioni 1.1.3.1. Esenzioni relative alla natura dell'operazione di trasporto
Le disposizioni dell'ADR non si applicano:

a) ai trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio e sono destinate al loro uso personale o domestico o alle attività ricreative o sportive a condizione che siano prese precauzioni per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. Le merci pericolose in GIR, grandi imballaggi o cisterne, non sono considerate come imballate per la vendita al dettaglio; Se le merci sono costituite da liquidi infiammabili trasportati in recipienti ricaricabili riempiti da, o per, privati, la quantità totale deve essere inferiore a 60 litri per recipiente e 240 litri per unità di trasporto;

b) ai trasporti di macchinari o dispositivi non specificati dall'ADR e che possono contenere merci pericolose nel loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano prese precauzioni per impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto; (Soppresso ADR 2019);
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I macchinari contenenti sostanze pericolose devono essere assegnati al numero ONU 3363 (Download Report materia UN 3363).

Ogni apparecchiatura contenente sostanze pericolose (che non sia nominativamente menzionata nella lista delle merci pericolose) deve essere assegnata alla rubrica 3363.

1.6.1 Deroghe

1.6.1.46 
Il trasporto di macchine e materiali non specificati nel presente allegato e che incidentalmente contengono merci pericolose nella struttura o circuito operativo e che sono pertanto assegnate ai numeri ONU 3363,3537, 3538, 3539, 3540 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 o 3548, che era esente dalle disposizioni dell'ADR conformemente al 1.1.3.1 b), applicabile fino al 31 dicembre 2018, potrà essere ancora esentato dalle disposizioni dell'ADR fino al 31 dicembre 2022, a condizione che siano state prese misure per impedire la perdita di contenuto in normali condizioni di trasporto.

ADR 2019 Preview   macchinari

Documento Riservato Abbonati Merci pericolose

Disposizione speciale 301 

Tale rubrica si applica solamente alle macchine o agli apparecchi contenenti merci pericolose come residui o come elemento integrante. Non deve essere utilizzata per macchine o apparecchi che sono già oggetto di una designazione ufficiale di trasporto nella Tabella A del capitolo 3.2. Le macchine e gli apparecchi trasportati sotto questa rubrica devono contenere solo merci pericolose il cui trasporto è consentito in virtù delle disposizioni del capitolo 3.4. La quantità dio merci pericolose contenute nelle macchine o negli apparecchi non deve superare quella indicata per ciascuna di essa nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2. Se le macchine o gli apparecchi contengono più di una merce pericolosa, le materie devono essere racchiuse singolarmente in modo che non possano reagire pericolosamente tra loro durante il trasporto (vedere 4.1.1.6). Se è prescritto che le merci pericolose liquide devono mantenere un determinato orientamento, delle frecce di orientamento devo essere apposte su almeno due facce verticali opposte, con le punte delle frecce rivolte verso l’alto, in conformità al 5.2.1.10.

Nota: In tale disposizione speciale, l’espressione “che sono già oggetto di una designazione ufficiale di trasporto” non include le rubriche specifiche n.a.s. per i nr. ONU da 3537 3548.

Disposizione speciale 672

Le macchine e gli apparecchi trasportati sotto questa rubrica e conformemente alla disposizione speciale 301 non sono soggetti a nessun’altra disposizione dell’ADR purchè siano:

- imballati in un imballaggio esterno robusto, costruito con materiale appropriato e avente resistenza e progettazione adatta alla capacità dell’imballaggio e all’uso previsto, e conforme alle prescrizioni applicabili del 4.1.1.1; oppure

-  trasportati senza imballaggio esterno se la macchina o l’apparecchio è costruito e progettato in modo tale che i recipienti contenenti le merci pericolose sono adeguatamente protetti.

Istruzione di imballaggio P907

Questa istruzione si applica al numero ONU 3363.

Se le macchine o gli apparecchi sono costruiti e progettati in modo tale che i recipienti contenenti merci pericolose sono sufficientemente protetti, non è necessario un imballaggio esterno. Negli altri casi, le merci pericolose contenute in macchine o apparecchi devono essere imballate in imballaggi esterni fabbricati in materia appropriato, sufficientemente resistente e progettato in funzione della loro capacità e dell’uso al quale sono destinati, e conforme alle prescrizioni applicabili del 4.1.1.1.

I recipienti contenti merci pericolose devono soddisfare le disposizioni generali indicate al 4.1.1, ad eccezione del 4.1.1.3, 4.1.14, 4.1.1.12 e 4.1.1.14. Nel caso dei gas infiammabili, non tossici, la bombola a gas o il recipiente interno, il loro contenuto e il loro grado di riempimento devono essere approvati dall’autorità competente del Paese nel quale sono stati riempiti.

Inoltre, i recipienti devono essere contenuti e mantenuti nella macchina o nell’apparecchio trasportato, in modo tale che, nelle normali condizioni di trasporto i rischi di avaria nei recipienti siano bassi, e che nel caso di avaria nei recipienti contenenti merci pericolose solide o liquide, non vi sia alcun rischio di fuoriuscita di merci pericolose all’esterno della macchina o dell’apparecchio (per soddisfare questa prescrizione, può essere utilizzato rivestimento stagno). I recipienti contenenti merci pericolose devono essere installati, mantenuti ed imbottiti con dell’imbottitura per evitare rotture o fuoriuscite e per controllare il loro spostamento all’interno della macchina o dell’apparecchio nelle condizioni normali di trasporto. Il materiale di imbottitura non deve reagire pericolosamente con il contenuto dei recipienti. Eventuali fuoriuscite del contenuto non devono compromettere le proprietà protettive del materiale di imbottitura.


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segue in allegato

Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
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Matrice Revisioni

Rev. Data Oggetto Autore
1.0 Maggio 2019 Agg.  Certifico Srl
0.0 Ottobre 2018 --- Certifico Srl
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