Direttiva macchine: Testo modificato "Atti delegati" 2020
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Direttiva macchine: Testo Modificato "Atti delegati" 2020 (nuovo regime atti delegati e di esecuzione)
ID 10274 | 02.03.2020 Documento completo allegato
Modifiche al testo della Direttiva macchine 2006/42/CE 2020: introdotta la possibilità di atti delegati della Commissione per variare l'elenco componenti di sicurezza All. V e categorie di macchine pericolose All. IV
Con il Regolamento (UE) 2019/1243 la Commissione ha il potere di adottare Atti delegati per modificare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’allegato V della direttiva 2006/42/CE e categorie di macchine potenzialmente pericolose.
Adattamento agli articoli 290 e 291 del TFUE (atti delegati e degli atti di esecuzione) del TFUE di una serie di atti giuridici (tra cui la direttiva 2006/42/CE) che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (PRCC).
Atti delegati
L’art. 290 prevede espressamente la possibilità, tramite l’adozione di un atto legislativo, di delegare alla Commissione il potere di emanare atti non legislativi di portata generale che possano integrare/modificare taluni elementi non essenziali di un atto legislativo. Ovviamente gli elementi essenziali sono invece riservati esclusivamente all’atto legislativo e non possono essere oggetto di delega.
Atti di esecuzione
Sono disciplinati dall’art. 291.1 che prevede l’adozione di misure specifiche per l’attuazione di atti vincolanti dell’Unione che, normalmente sono di competenza degli Stati membri ma, ove sia necessario garantire condizioni uniformi di esecuzione in ambito unionale, sono di competenza della Commissione e sono conferiti sempre nell’ambito dell’atto di base. In passato tale conferimento era di competenza del Consiglio, che poteva decidere di demandare i poteri alla Commissione ovvero, in casi specifici, di mantenerle per sé; conseguentemente sono state rafforzate, attraverso il predetto disposto normativo, le competenze di esecuzione della Commissione alla quale viene riconosciuta la competenza di principio in materia.
Il Regolamento (UE) 2019/1243 prevede l’adattamento di vari atti giuridici agli articoli 290 e 291 del TFUE, quindi il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (PRCC) con il regime degli atti delegati e degli atti di esecuzione.
Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo.
(GU L 198 del 25.7.2019)
...
4. Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.
Al fine di tener conto dei nuovi sviluppi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all’allegato V della direttiva 2006/42/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le necessarie misure riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2006/42/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Di conseguenza la direttiva 2006/42/CE è così modificata:
1) all’articolo 2, secondo comma, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Un elenco indicativo dei componenti di sicurezza è riportato nell’allegato V.»;
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