Procedure D.M. 23 giugno 2016
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Impianti fotovoltaici in esercizio Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico / Procedure ai sensi del D.M. 23 giugno 2016
ID 17193 | Ed. 2017
Il documento, pubblicato in attuazione delle previsioni dell’art. 30 del DM 23 giugno 2016 “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, fornisce agli Operatori di Settore e ai Soggetti Responsabili indicazioni in merito ai princìpi generali di riferimento per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico1 da effettuarsi su impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, nonché sulle strutture edilizie ospitanti nel caso di impianti integrati o semplicemente installati su tali strutture. Un impianto fotovoltaico, durante il periodo di incentivazione e fino alla fine della sua vita utile, può essere oggetto di specifici e idonei interventi di manutenzione che consentano di mantenerlo in efficienza a fronte del naturale prevedibile degrado dei componenti che lo costituiscono. Per manutenzione si intende il complesso delle attività tecniche ordinarie (2) e straordinarie (3), atte a conservare o ripristinare la funzionalità e l'efficienza di un impianto ove:
- per funzionalità si intende l’idoneità a fornire le prestazioni previste nel progetto di realizzazione,
- per efficienza si intende l’idoneità a fornire le predette prestazioni in condizioni accettabili sotto gli aspetti dell'affidabilità, dell’economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.
Inoltre, può presentarsi la necessità di dover realizzare interventi di ammodernamento tecnologico dell’impianto fotovoltaico, per rimediare a un evidente quanto intempestivo degrado dei componenti attivi che ne limitano prematuramente la producibilità energetica oppure a scelte progettuali inadeguate, per conseguire il ripristino del rendimento teorico atteso. Infine, nel caso di impianti integrati o semplicemente installati su edifici o altre strutture edilizie, può presentarsi l’esigenza di intervenire su questi per ripristinarne o ottimizzarne le prestazioni e i benefici economici a cui sono finalizzati.
Le presenti procedure, redatte con lo spirito di ridurre e semplificare sin dove possibile gli adempimenti a carico degli Operatori verso il GSE, intendono agevolare il perseguimento e il conseguimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale nonché la massimizzazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, promuovendo la diffusione di “buone pratiche” da adottare nella realizzazione degli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico sugli impianti fotovoltaici incentivati.
(1) Per esempio, la sostituzione di un inverter che non rispetta le prescrizioni dell’Allegato A70 con un altro che garantisce quelle prestazioni è un intervento di adeguamento che può essere ricompreso nella categoria generale di ammodernamento tecnologico. Di fatto, la sostituzione del componente ha comportato l’ammodernamento tecnologico dell’impianto.
(2) La manutenzione ordinaria comprende tutte le operazioni finalizzate al mantenimento delle prestazioni energetiche previste in fase di progettazione e di messa in servizio dell’impianto nonché a far fronte a eventi accidentali, senza tuttavia modificare la struttura essenziale dell’impianto stesso. Fonte: RSE, Fotovoltaico: Power to the People?, edizioni Alkes, http://www.rseweb.it/applications/webwork/site_rse/local/doc-rse/RSE_Fotovoltaico_power_to_the_people/index.html
(3) La manutenzione straordinaria consiste nella sostituzione di un componente con un altro avente caratteristiche diverse. Fonte: RSE, Fotovoltaico: Power to the People?, edizioni Alkes, http://www.rse-web.it/applications/webwork/site_rse/local/docrse/RSE_Fotovoltaico_power_to_the_people/index.html
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Art. 30. Interventi sugli impianti in esercizio
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per l’effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con le finalità di salvaguardare l’efficienza del parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti criteri:
a) sono consentiti gli interventi di manutenzione che non comportano incrementi superiori all’1% della potenza nominale dell’impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi; per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW sono consentiti incrementi fino al 5%; per gli impianti solari termodinamici non è altresì ammesso l’incremento della superficie captante;
b) nel caso di sostituzioni definitive devono essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati;
c) fatta salva la lettera d), gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei componenti principali degli impianti, come indicati dal paragrafo 4 dell’allegato 2, sono comunicati al GSE entro sessanta giorni dall’esecuzione dell’intervento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in conformità a un modello predisposto dallo stesso GSE, per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b); a tal fi ne, per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacità di generazione è inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003 sono stabilite modalità di comunicazione ulteriormente semplificate;
d) per gli impianti di potenza fi no a 3 kW operanti in regime di scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) , non è prevista alcuna comunicazione, fatto salvo quanto stabilito ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL;
e) sono consentiti gli interventi di manutenzione mediante l’utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di riserva, anche nella titolarità di soggetti diversi dal soggetto responsabile, che non comportino incrementi della potenza nominale dell’impianto.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al paragrafo 13 dell’allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 si applicano solo per gli interventi di sostituzione dei componenti principali di cui alla lettera c) dello stesso comma 1.
3. Il GSE verifi ca il rispetto delle disposizioni del presente articolo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014.
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