Pacchi bombole ADR: Obblighi Consulente ADR
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Pacchi bombole ADR: Obblighi Consulente ADR
ID 9316 | 20.10.2019
La Circolare MI 26422 Div. 3H del 13.11.2015 (Pacchi bombole - Revisione periodica e marcatura) prescrive l’approvazione e il controllo periodico dei pacchi bombola non rivalutabili secondo direttiva 2010/35/UE (TPED), non marcati π, la cui circolazione è limitata al territorio Italiano, ed individua obblighi e responsabilità per il Consulente ADR.
La Circolare precisa, che se i Pacchi bombole contengono anche una sola bombola fabbricata in conformità alla normativa nazionale preesistente – non rivalutata e non marcata π – possono essere trasportati ed eserciti solo sul territorio nazionale.
La direttiva 2010/35/UE (che ha sostituito la precedente Direttiva 99/36/CE) recepita con il D. Lgs. 78 del 12 giugno 2012, stabilisce le regole e modalità da seguire obbligatoriamente per la certificazione di attrezzature a pressione trasportabili. L’applicazione della Direttiva di concretizza attraverso il rispetto dei requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE (relativa al trasporto interno di merci pericolose) e, in base a quanto applicabile, negli accordi internazionali relativi al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).
La definizione di attrezzatura a pressione trasportabile (TPED) è contenuta nella stessa direttiva 2010/35/UE:
- tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE;
- le cisterne, i veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati della direttiva 2008/68/CE, quando le attrezzature di cui alle lettere a) o b) sono utilizzate conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonchè per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell′allegato I della presente direttiva.
Nella definizione di attrezzature a pressione trasportabili si intendono incluse le cartucce di gas (n. ONU 2037) ed esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2 degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3 degli allegati della direttiva 2008/68/CE;
Per quanto attiene il trasporto di merci pericolose via mare, le merci pericolose trasportabili sono indicate nel capitolo 3.2 e le attrezzature per il relativo trasporto combinato strada/mare sono indicate ai capitoli 6.2 (bombole e recipienti criogenici) ,6.1, 6.5 e 6.6 (imballaggi), 6.7 (containers) e 6.8 (veicoli cisterna ).
La Circolare MI 26422 Div. 3H del 13.11.2015 (Pacchi bombole - Revisione periodica e marcatura) prescrive l’approvazione e il controllo periodico dei pacchi bombola non rivalutabili secondo direttiva 2010/35/UE (TPED), non marcati π, la cui circolazione è limitata al territorio Italiano.
Con la Circolare MI 26422 Div. 3H del 13.11.2015 (Pacchi bombole - Revisione periodica e marcatura), la normativa per i pacchi bombola deve essere allineata al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35, norma di riferimento per il trasporto interno di merci pericolose.
Tra le previsioni della Circolare il Consulente ADR partecipa al processo di revisione / accertamento dei Pacchi di bombole, menzionando le attività nella Relazione annuale ADR.
Fino al luglio 2005 la progettazione, fabbricazione, identificazione e prove dei pacchi bombole sono state regolate solo dalle norme nazionali dei singoli stati membri, che sono rimaste comunque applicabili fino al 1 ° luglio 2007 (Vedi il Documento Rivalutazione Pacchi bombole non marcati “π”).
Con la direttiva 2008/68/CE le attrezzature a pressione trasportabili devono essere marcate con il simbolo , accompagnato dal numero identificativo dell'ON.
Il Comitato consultivo per le apparecchiature a pressione nella seduta del 10 giugno 2015, richiama l'attenzione sulle disposizioni a cui sono soggetti le suddette categorie di attrezzature e le verifiche che debbono essere condotte sotto la responsabilità ed in particolare:
a) Tutti i pacchi bombole sono soggetti ad ispezione e revisione periodica di un pacco coincide con la data di scadenza della revisione periodica della bombola del pacco che scade per prima. Le prove periodiche devono essere eseguite in conformità alle disposizioni dell' ADR in vigore e in particolare della norma EN 15888:2014.
b) Per tutti i pacchi bombole deve essere indicata, a cura del proprietario/utilizzatore, in posizione facilmente evidente all'esterno del pacco, con caratteri indelebili verniciati o adesivi di altezza non inferiore a 20 mm, la data di scadenza della prossima revisione del pacco.
La presenza della indicazione della data di scadenza della revisione del pacco, dovrà essere controllata in occasione di ogni riempimento.
c) Per i pacchi bombole già sottoposti a valutazione di conformità o rivalutazione di conformità dei componenti e del pacco assemblato, in accordo la Direttiva 99/36/CE o la direttiva 2010/35/UE, come applicabile, la revisione periodica deve comprendere i procedimenti e le prove specificate nella norma EN 15288:2014.
In occasione della prima revisione periodica successiva al 1° luglio 2015 per i pacchi fabbricati prima del 1° luglio 2013, dovrà inoltre essere controllato che la marcatura del pacco sia conforme alle disposizioni dei punti 6.2.3.9.7.2 e 6.2.3.9.7.3 dell' ADR applicabili dal 1° gennaio 2013 o del 6.2.3.9.7.2 applicabili dal 1° luglio 2015. I pacchi bombole controllati periodicamente al 1° luglio 2015 che non sono marcati conformemente alle disposizioni di cui sopra potranno ancora essere utilizzati fino al prossimo controllo periodico successivo al 1° luglio 2015.
d) I pacchi bombole fabbricati e immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 se non già sottoposti a valutazione o rivalutazione di conformità, dovranno essere sottoposti entro il 31 dicembre 2017 ad una ricognizione per l'accertamento, sotto la responsabilità d proprietario/utilizzatore sentito il parere del Consulente per la Sicurezza dei Trasporti, che gli stessi soddisfino almeno i requisiti minimi previsti dall'ADR in vigore al 31 dicembre 1996 marginale 2212 comma (1) "d" (nei pacchi bombole, le bombole sono collegate da un tubo collettore e sono solidalmente mantenute insieme da una struttura metallica) e marginale 2212 comma (2) "c" (pacchi bombole devono essere muniti di organi che garantiscano la loro manipolazione sicura; il tubo collettore e il rubinetto devono essere situati all'interno del telaio ed essere fissati in modo da essere protetti da ogni avaria.
In caso di esito positivo della suddetta ricognizione il pacco interessato potrà essere mantenuto in servizio sul territorio nazionale fino alla scadenza della normale revisione periodica. In caso di esito negativo il pacco non potrà più essere riempito né trasportato suddette disposizioni.
In ogni caso le verifiche eseguite ed i risultati dell'accertamento dovranno essere registrati in un verbale che dovrà essere conservato dal proprietario fine alla prima revisione periodica. Dell'effettuazione delle citate verifiche dovrà farsi menzionare della relazione annuale redatta dal consulente alla sicurezza (Fig. 1).
Fig. 1 - Obblighi Proprietario e Consulente ADR Pacchi bombole ante 1° Luglio 2007 non rivalutati
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Certifico Srl - IT | Rev. 00 2019
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Direttiva 2010/35/UE
Direttiva 2008/68/CE | Testo consolidato
Direttiva 2008/68/CE
Decreto Legislativo 12 giugno 2012 n. 78
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Istruzioni di imballaggio P200.pdf ADR 2019 Sezione 4.2.1 |
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Istruzioni di imballaggio P203.pdf ADR 2019 Sezione 4.2.1 |
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Pacchi Bombole ADR e Consulente ADR Rev.00 2019.pdf Certifico S.r.l. Rev. 00 2019 |
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