Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP
ID 90 | | Visite: 146874 | Regolamento CLP | Permalink: https://www.certifico.com/id/90 |
Regolamento (UE) 1272/2008 "CLP" (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) / Consolidato 12.2023 (XVIII ATP) / Consolidato Certifico 11.2024
ID 90 | Update: 20.11.2024 / Regolamento CLP Testo Consolidato Certifico 2024: Regolamento (UE) 2024/2865
In data 20 Novembre 2024 pubblicato in GU L 2024/2865 il Regolamento (UE) 2024/2865 che aggiorna il Regolamento (CE) n. 1272/2008 "CLP" con nuove prescrizioni che adeguano il testo a diversi riscontri. Lettura obiettivi aggiornamento nei considerando.
In vigore dal 10 dicembre 2024, si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.
Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 2024/2865 del 20.11.2024) - Ed 16.0 Novembre Certifico Srl
Disponibile in allegato:
- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2024 tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2008 a Novembre 2024 (Certifico)
- Il Regolamento CLP Testo Consolidato 01.12.2023 Ufficiale IT/EN
Disponibile il testo consolidato del Regolamento CLP in formato PDF riservato Abbonati:
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- in Allegato alla pagina di presentazione dell'ebook
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La versione consolidata del regolamento (CE) n 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP) incorpora tutte le modifiche e le rettifiche al regolamento CLP fino alla data contrassegnata nella prima pagina del regolamento.
La classificazione e l'etichettatura armonizzate di alcune sostanze pericolose che figurano nelle tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI sono rese disponibili anche nella banca dati dell’inventario C&L dell'ECHA:
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.
(GU L 353/1 31.12.2008)
...
Articolo 53 Adeguamento al progresso tecnico e scientifico
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 53 bis, con cui modifica l’articolo 6, paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 3, gli articoli 12 e 14, l’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l’articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l’articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VIII, per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l’ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all’utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l’evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni.
Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
2. Gli Stati membri e la Commissione, nel modo appropriato ai rispettivi ruoli nelle sedi competenti delle Nazioni Unite, promuovono l'armonizzazione dei criteri di classificazione e di etichettatura delle sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT) e molto persistenti e molto bioaccumulanti (vPvB) a livello di Nazioni Unite.
Il Testo Consolidato 2024 tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche:
Modifiche:
n. | Regolamento | descrizione | GU | Oggetto | Data di applicazione (*) | Ed. CLP consolidato Certifico |
01 | Regolamento (CE) n. 790/2009 | della Commissione del 10 agosto 2009 | L 235/1 5.9.2009 | (I Adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica dal 1° dicembre 2010 | 1.0 Settembre 2016 |
02 | Regolamento (UE) n. 286/2011 | della Commissione del 10 marzo 2011 | L 83/1 30.3.2011 | (II Adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica: sostanze dal 1° dicembre 2012 miscele a dal 1° giugno 2015 |
1.0 Settembre 2016 |
03 | Regolamento (UE) n. 618/2012 | della Commissione del 10 luglio 2012 | L 179/3 11.7.2012 | (III Adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica dal 1° dicembre 2013. | 1.0 Settembre 2016 |
04 | Regolamento (UE) n. 487/2013 | della Commissione dell’8 maggio 2013 | L 149/1 1.6.2013 | (IV Adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica: sostanze dal 1° dicembre 2014 miscele a dal 1° giugno 2015 |
1.0 Settembre 2016 |
05 | Regolamento (UE) n. 517/2013 | del Consiglio del 13 maggio 2013 | L 158/1 10.6.2013 | (adeguamento taluni regolamenti CLP/REACH) | --- | 1.0 Settembre 2016 |
06 | Regolamento (UE) n. 758/2013 | della Commissione del 7 agosto 2013 | L 216/1 10.8.2013 | (corrigendum to Annex VI to CLP Regulation) | --- | 1.0 Settembre 2016 |
07 | Regolamento (UE) n. 944/2013 | della Commissione del 2 ottobre 2013 | L 261/5 3.10.2013 | (V Adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica: sostanze dal 1° dicembre 2014 miscele a dal 1° giugno 2015 |
1.0 Settembre 2016 |
08 | Regolamento (UE) n. 605/2014 | della Commissione del 5 giugno 2014 | L 167/36 6.6.2014 | (VI Adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica: sostanze dal 1° dicembre 2014 miscele a dal 1° giugno 2015 |
1.0 Settembre 2016 |
10 | Regolamento (UE) n. 2015/491 | della Commissione del 23 marzo 2015 | L 78/12 24.3.2015 | (differimento Regolamento (UE) n. 605/2014) | --- | 1.0 Settembre 2016 |
11 | Regolamento (UE) n. 1297/2014 | della Commissione del 5 dicembre 2014 | L 350/1 6.12.2014 | (procedura d'urgenza detergenti per bucato) | --- | 1.0 Settembre 2016 |
12 | Regolamento (UE) n. 2015/1221 | della Commissione del 24 luglio 2015 | L 197/10 25.7.2015 | (VII Adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica dal 1° gennaio 2017 | 2.0 Marzo 2017 |
13 | Regolamento (UE) n. 2016/918 | della Commissione del 19 maggio 2016 | L 156/1 14.6.2016 | (VIII Adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica dal 1° febbraio 2018 | 6.0 Febbraio 2018 |
14 | Regolamento (UE) n. 2016/1179 | della Commissione del 19 luglio 2016 | L 195/12 20.7.2016 | (IX adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica dal 1° marzo 2018 | 1.0 Settembre 2016 |
15 | Regolamento (UE) n. 2017/542 | della Commissione del 22 marzo 2017 | L 78/1 23.03.2017 | (informazioni emergenza sanitaria - All. VIII CLP) | Si applica dal 1° gennaio 2020 | 8.0 Gennaio 2020 |
16 | Regolamento (UE) 2017/776 | della Commissione del 4 maggio 2017 | L 116/1 05.05.2017 | (X adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica dal 1° dicembre 2018 | 4.0 Maggio 2017 |
17 | Regolamento (UE) 2018/669 | della Commissione del 16 aprile 2018 | L 115/1 04.05.2018 | (XI adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica dal 1° dicembre 2019 | 8.0 Gennaio 2020 |
18 | Regolamento (UE) 2018/1480 | della Commissione del 4 ottobre 2018 | L 251/1 05.10.2018 | (XIII adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica dal 1° dicembre 2019 Si applica dal 1° maggio 2020 |
8.0 Gennaio 2020 |
19 | Regolamento (UE) 2019/521 | della Commissione, del 27 marzo 2019 | L86/1 28.03.2019 | (XII adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica dal 17 ottobre 2020 | 10.0 Febbraio 2020 |
20 | Regolamento (UE) 2019/1243 | della Commissione del 29 ottobre 2019 | L 6/8 del 10.01.2020 | Ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo | 26.07.2019 | 8.0 Gennaio 2020 |
21 | Regolamento del. (UE) 2020/11 | della Commissione del 29 ottobre 2019 | L 6/8 del 10.01.2020 | (informazioni emergenza sanitaria All. VIII CLP) | Si applica dal 01 gennaio 2020 | 8.0 Gennaio 2020 |
22 | Regolamento delegato (UE) 2020/217 | della Commissione del 4 ottobre 2019 | L 44/1 del 18.02.2020 | (XIV adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021 | 9.0 Febbraio 2020 |
23 | Regolamento delegato (UE) 2020/1182 | della Commissione del 19 maggio 2020 | L 261 dell' 11.8.2020 | (XV adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica a decorrere dal 1° marzo 2022 | --- |
24 | Regolamento delegato (UE) 2020/1413 | della Commissione del 29 giugno 2020 | L 326 dell'8.10.2020 | (non riguarda la versione italiana) | (non riguarda la versione italiana) | --- |
25 | Regolamento delegato (UE) 2020/1676 | della Commissione del 31 agosto 2020 | GU L 379/1 del 13.11.2020 | Pitture personalizzate | 14.11.2020 | 11.0 Novembre 2020 |
26 | Regolamento delegato (UE) 2020/1677 | della Commissione del 31 agosto 2020 | GU L 379/3 del 13.11.2020 | (informazioni emergenza sanitaria All. VIII CLP) | 14.11.2020 | 11.0 Novembre 2020 |
27 | Regolamento delegato (UE) 2021/643 | della Commissione del 3 febbraio 2021 | GU L 133/5 del 20.4.2021 | (XVI adeguamento al Progresso Tecnico) | 10.05.2021 | 12.0 Aprile 2021 |
28 | Regolamento delegato (UE) 2021/797 | della Commissione dell'08 Marzo 2021 | GU L 176/1 del 19.05.2021 | Rettifica alcune versioni linguistiche allegati II e VI | 19.05.2021 | 12.1 Maggio 2021 |
29 | Regolamento delegato (UE) 2021/1962 | della Commissione del 12 agosto 2021 | GU L 400/16 del 12.11.2021 | Modifica Allegato VI | Si applica a decorrere dal 1° ottobre 2021 |
--- |
30 | Regolamento delegato (UE) 2021/849 | della Commissione dell’11 marzo 2021 | GU L 188/27 del 28.5.2021 | (XVII adeguamento al Progresso Tecnico) | 17.12.2022 | --- |
31 | Regolamento delegato (UE) 2023/707 | della Commissione del 19 dicembre 2022 | GU L 93/7 del 31.3.2023 | Classi di pericolo e prescrizioni sostanze/miscele interferenti endocrini |
Si applica a decorrere dal 20.04.2023 | Ed. 13.0 Marzo 2023 |
32 | Regolamento delegato (UE) 2022/692 | della Commissione del 16 febbraio 2022 | GU L 129/1 del 3.5.2022 | (XVIII adeguamento al Progresso Tecnico) | Si applica a decorrere dal 1° dicembre 2023 (data rettificata) | --- |
33 | Regolamento delegato (UE) 2023/1434 | della Commissione del 25 aprile 2023 | GU L 176/3 dell' 11.7.2023 |
(XIX adeguamento al Progresso Tecnico) |
Entrata in vigore: 31.07.2023 | Ed. 14.0 Luglio 2023 |
34 | Regolamento delegato (UE) 2023/1435 | della Commissione del 2 maggio 2023 | GU L 176/6 dell' 11.7.2023 |
(XX adeguamento al Progresso Tecnico) |
Entrata in vigore: 31.07.2023 Applicazione dal 1° febbraio 2025 |
--- |
35 | Regolamento delegato (UE) 2024/197 | della Commissione del 19 ottobre 2023 | GU L 2024/197 del 05.01.2024 |
(XXI adeguamento al Progresso Tecnico) |
Entrata in vigore: 25.01.2024 Applicazione dal 1° settembre 2025 |
--- |
36 | Regolamento delegato (UE) 2024/2564 | della Commissione del 19 giugno 2024 | GU L 2024/2564 del 30.9.2024 |
(XXII adeguamento al Progresso Tecnico) |
Entrata in vigore: 20.10.2024 |
--- |
37 | Regolamento (UE) 2024/2865 | del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 | GU L 2024/2865 del 20.11.2024 |
Modifiche CLP |
Entrata in vigore: 10.12.2024 |
Ed. 16.0 Novembre 2024 |
(*) Vedi atto
Rettifiche:
n. | Rettifica | GU | Ed. CLP consolidato |
01 | Rettifica regolamento delegato 2023/707 | GU L 2024/90724 del 18.11.2024 | 15.0 Novembre 2024 |
01 | Rettifica Regolamento (CE) 1272/2008 | GU L 16 20.1.2011 pag. 1 | 1.0 Settembre 2016 |
02 | Rettifica Regolamento (UE) n. 286/2011 | GU L 138 del 26.5.2011 pag. 66 | 1.0 Settembre 2016 |
03 | Rettifica Regolamento (UE) n. 286/2011 | GU L 246 del 23.9.2011 pag. 34 | 1.0 Settembre 2016 |
04 | Rettifica Regolamento (CE) 1272/2008 | GU L 349 del 21.12.2016 pag. 59 | 1.0 Settembre 2016 |
05 | Rettifica Regolamento (UE) n. 944/2013 | GU L 153 del 10.6.2016 pag. 39 | 2.0 Marzo 2017 |
06 | Rettifica Regolamento (CE) 1272/2008 | GU L 349 del 21.12.2016, pag. 1 | 2.0 Marzo 2017 |
07 | Rettifica Regolamento (UE) 2017/776 | GU L 166 del 29.6.2017, pag. 82 | 6.0 Febbraio 2018 |
08 | Rettifica Regolamento (UE) 2016/1179 | GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 | 7.0 Febbraio 2019 |
Decreti IT:
Atto | Oggetto | GU | Ed. CLP consolidato | |
01 | Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 | Testo consolidato 2018 | Disciplina sanzionatoria REACH / CLP | GU n. 266 del 15-11-2011 | 5.0 Novembre 2017 |
02 | Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 | Disciplina sanzionatoria esportazione sostanze | GU n. 65 del 18.03.2017 | 4.0 Maggio 2017 |
Il testo consolidato è integrato con i seguenti Regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, altri e Decreto 10 febbraio 2017, n. 28 (disciplina sanzionatoria)
Altro
- Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019.
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020
Ed. 16.0 2024
Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2024 tiene conto delle modifiche di cui al:
- Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 2024/2865 del 20.11.2024).
Entrata in vigore: 10.12.2024
Applicazione: L’articolo 1, punto 3), lettera b), l’articolo 1, punti da 4) a 7), l’articolo 1, punto 12), lettera a), l’articolo 1, punti 13) e 14), l’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), l’articolo 1, punti 17), 18), 22), 23), 26) e 27), l’allegato I, punti 4), 8), 10) e 11), e l’allegato II si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026.
L’articolo 1, punto 1), l’articolo 1, punto 9), l’articolo 1, punto 15), lettera c), l’articolo 1, punto 24), lettere b) e d), l’allegato I, punti 2) e 3), e l’allegato IV si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
In deroga all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, all’articolo 9, paragrafi 3 e 4, all’articolo 10, all’articolo 25, paragrafo 3, all’articolo 29, all’articolo 30, all’articolo 31, paragrafo 1, all’articolo 35, all’articolo 40, paragrafi 1 e 2, all’articolo 42, paragrafo 1, terzo comma, e all’articolo 48, all’allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, e all’allegato II, parti 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 30 giugno 2026 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’articolo 1, punti da 4) a 7), dall’articolo 1, punto 12), lettera a), dall’articolo 1, punti 13) e 14), dall’articolo 1, punto 15), lettere a) e b), dall’articolo 1, punti 18) e 22), dall’articolo 1, punto 23), lettera a), e dall’articolo 1, punto 26), dall’allegato I, punti 4), 8) e 10), e dall’allegato II del presente regolamento.
In deroga all’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 18, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e all’allegato I, parte A, punto 1.2.1, all’allegato VIII, parte A, punto 1, all’allegato VIII, parte A, punto 2.1, all’allegato VIII, parte B, punto 2.4, primo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 1, all’allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all’allegato VIII, parte B, punto 3.6, all’allegato VIII, parte B, punto 3.7, tabella 3, prima riga, all’allegato VIII, parte C, punto 4.1, primo capoverso, all’allegato VIII, punti 1.2 e 1.4, e all’allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, a seconda dei casi, d’applicazione al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono essere classificate, etichettate e imballate fino al 31 dicembre 2026 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come modificato dall’articolo 1, punti 1) e 9), dall’articolo 1, punto 15), lettera c), dall’articolo 1, punto 24), lettere b) e d), del presente regolamento, e dall’allegato I, punti 2) e 3), e dall’allegato IV del presente regolamento.
Modifiche:
Articolo 1. Inserita nota (N)
Articolo 2. Inserita nota (N)
Articolo 4. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 5. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 6. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 9. Inserita nota (N)
Articolo 10. Inserita nota (N)
Articolo 13. Inserita nota (N)
Articolo 18. Inserita nota (N)
Articolo 23. Inserita nota (N)
Articolo 24. Inserita nota (N)
Articolo 25. Inserite note (N1), (N2) e (N3)
Articolo 29. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 30. Inserita nota (N)
Articolo 31. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 32. (soppresso paragrafo 6)
Articolo 34 bis. Inserita nota (N)
Articolo 34 ter. Inserita nota (N)
Articolo 35. Inserita nota (N)
Articolo 31. Inserite note (N), (N1) e (N2)
Articolo 37. Inserite note (N), (N1) e (N2)
Articolo 38. Inserita nota (N)
Articolo 40. Inserite note (N), (N1), (N2) e (N3)
Articolo 42. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 45. Inserite note (N), (N1) e (N2)
Articolo 46. Inserita nota (N)
Articolo 48. Inserita nota (N)
Articolo 48 bis. Inserita nota (N)
Articolo 50. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 52. Inserita nota (N)
Articolo 53. Inserite note (N) e (N1)
Articolo 53 bis. Inserita nota (N)
Articolo 53 quater. Inserita nota (N)
Articolo 54. Inserita nota (N)
Articolo 54 bis. Inserita nota (N)
Articolo 61. Inserita nota (N)
Allegato I parte 1. Inserite note (N) e (N1)
Allegato II parte 3. Inserita nota (N)
Allegato II parte 5. Inserita nota (N)
Allegato VI parte 2. Inserita nota (N)
Allegato VIII. Inserita nota (N)
Ed. 15.0 2024
- Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023). GU L 2024/90724 del 18.11.2024
Dettaglio Rettifiche:
Allegato I, parte 3, punto 3.11, tabella 3.11.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva. Inserita nota (N)
Allegato I, parte 4, punto 4.2, tabella 4.2.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva. Inserita nota (N)
Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, frase introduttiva. Inserita nota (N)
Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, lettera c). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.2, punto 4.2.2.3.2, lettera d). Inserita nota (N)
Allegato I parte 3, punto 3.11, punto 3.11.2.3.2, lettera e). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.2, punto 4.2.2.3.2, lettera f). Inserita nota (N)
Allegato I parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.3.1.1, tabella 3.11.2, nota 1. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, frase introduttiva. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera g). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.3.1.1, tabella 4.2.2, nota 1. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.3, secondo comma. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.3, terzo comma. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.1, ultimo comma, prima frase. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.4.1, ultimo comma, prima frase. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.2, lettera a), punto i). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4 , punto 4.4.2.4.2, lettera a), punto i). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.3, punto 4.3.2.4.2, lettera c), punto i). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.4.2, lettera c), punto i). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.1.1, ultimo comma. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3, secondo comma. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3, terzo comma. Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.2.3.2, lettera a). Inserita nota (N)
Allegato I parte 4, punto 4.4, punto 4.4.4.1. Inserita nota (N)
Ed. 14.0 2023
Modifica:
- Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3. (GU L 176/3 dell'11.7.2023). Entrata in vigore: 31.07.2023
Dettaglio Modifiche:
- Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1 aggiunta nota X. Inserita nota (N1)
- Allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, sono aggiunte le note 11 e 12. Inserita nota (N1)
Update 13.0
Modifica:
- Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. (GU L 93/7 del 31.3.2023). Entrata in vigore: 20.04.2023
Dettaglio modifiche:
- Allegato I
Aggiunto 3.11. Inserita nota (N)
Aggiunto punti 4.2. Inserita nota (N1)
Aggiunto punti 4.3. Inserita nota (N2)
Aggiunto punti 4.4. Inserita nota (N3)
- Allegato II
Parte 2, punto 2.10, primo paragrafo. Inserita nota (N)
- Allegato III
Parte 1. Inserita nota (N)
Tabella 1.2. Inserita nota (N1)
Tabella 1.3. Inserita nota (N2)
- Allegato VI
Parte 1, punto 1.1.2.1.1, Tabella 1.1. Inserita nota (N)
Update 12.1
Modifica
Regolamento delegato (UE) 2021/797 della Commissione dell’8 marzo 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche degli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 176/1 del 19.05.2021).
Update 12.0
Modifica
Regolamento delegato (UE) 2021/643 della Commissione del 3 febbraio 2021 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 133/5 del 20.4.2021)
Update 11.0
Modifiche:
- Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria (GU L 379/3 del 13.11.2020)
- Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione del 31 agosto 2020 che modifica l’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate (GU L 379/1 del 13.11.2020)
Update 10.0
Modifica
- Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L86/1 del 28.03.2019)
Update 9.0
Modifica:
- Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione del 4 ottobre 2019 che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44/1 del 18.2.2020)
Update Ed. 8.0
Modifica:
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 (L 115/1 04.05.2018)
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 (L 251/1 05.10.2018)
- Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 198 del 25.7.2019)
- Regolamento (UE) n. 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 (L 78 23.03.2017)
- Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 (GU L 6/8 del 10.01.2020)
- Inserito ALLEGATO VII Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente regolamento
Update Ed. 7.0
- Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03;
- Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179);
- Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti:
- Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019.
- Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020
Update Ed. 6.0
02 Febbraio 2017: 8° adeguamento al progresso tecnico e scientifico
- Regolamento (UE) n. 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(GU L 156 1 14.6.2016)
Regolamento (UE) n. 2016/918
- Rettifica, GU L 166 del 29.6.2017, pag. 82 (2017/776).
- Aggiustamenti consultazione.
Update Ed. 5.0
30 Novembre 2017: Disciplina sanzionatoria CLP /REACH
- Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga la direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.
(GU n. 266 del 15.11.2011)
Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 | Testo consolidato 2018
Update Ed. 4.0
05 maggio 2017: 10° adeguamento al progresso tecnico e scientifico
- Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione del 4 maggio 2017 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
(GU L116/1 05.05.2017)
Regolamento (UE) 2017/776
18 marzo 2017: Disciplina sanzionatoria esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.
(GU n. 65 del 18.03.2017)
Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 28
Update Ed. 3.0
24 luglio 2015: 7° adeguamento al progresso tecnico e scientifico
- Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico.
(GU L 197/10 25.7.2015)
Regolamento (UE) 2015/1221: Modifica allegato VI CLP
19 maggio 2016: 8° adeguamento al progresso tecnico e scientifico
- Regolamento (UE) 2016/918 della Commissione del 19 maggio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
(GU L 156/1 14.6.2016)
Regolamento (UE) 2016/918
19 luglio 2016: 9° adeguamento al progresso tecnico e scientifico
- Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(GU L 195/12 20.7.2016)
Regolamento (UE) 2016/1179
22 marzo 2017: Informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria
- Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.
(GU L 78/1 23.03.2017)
Regolamento (UE) n. 2017/542
Fonte: ECHA/ISS/EURLex
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Regolamento CLP Testo consolidato 2024
Tags: Chemicals Regolamento CLP Abbonati Chemicals Testo consolidato