Biossido di titanio: Avviso GU che recepisce sentenza di annullamento classificazione armonizzata Carc. 2 H351

Biossido di titanio: Avviso GU che recepisce sentenza di annullamento della classificazione armonizzata Carc. 2 H351
ID 25270 | 08.01.2026 / In allegato
Avviso relativo alla classificazione armonizzata del biossido di titanio come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (C/2025/6670)
Avviso C/2025/6670 del 10.12.2025
A seguito di diverse richieste (cause T-279/20, T-283/20 e T-288/20) riunite ai fini della sentenza, il Tribunale, con sentenza del 23 novembre 2022, ha parzialmente annullato il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione(1)per quanto riguarda la classificazione e l'etichettatura armonizzate del biossido di titanio in polvere contenente l'1 % o più di particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm. La Francia e la Commissione hanno impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha respinto le impugnazioni con sentenza del 1oagosto 2025 nelle cause riunite C-71/23 P e C-82/23 P. L'annullamento parziale del regolamento delegato (UE) 2020/217 da parte del Tribunale è pertanto confermato.
Di conseguenza il biossido di titanio in polvere contenente l'1 % o più di particelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm non è soggetto alla classificazione armonizzata come sostanza cancerogena di categoria 2 per inalazione, in quanto la riga corrispondente al numero indice 022-006-00-2 di cui all'allegato III, sezione 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/217 è annullata.
Inoltre sono considerate annullate anche le seguenti parti del regolamento delegato (UE) 2020/217:
a) allegato I;
b) allegato II;
c) nell'allegato III, note W e 10.
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