Il Preposto: Quadro normativo e giurisprudenza
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Il Preposto: Quadro normativo e giurisprudenza / Update Rev. 3.0 Ottobre 2024
ID 7820 | Rev. 3.0 del 22.10.2024 / Documenti allegati
Normativa, Giurisprudenza e Documenti sul Preposto: Formazione, Modello di nomina/formalizzazione dell’incarico, Sentenze rilevanti, Documenti elaborati sul Preposto 2022 ed altro aggiornato 2024.
1. Tutti gli art. del D.Lgs. 81/2008 sul Preposto aggiornati al l DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215)
2. Aggiornamento dell’Art. 19 del D.Lgs. 81/2008 da parte del DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215)
3. Formazione
4. Preposto di fatto
5. Circolari / Note
6. Interpelli
7. Giurisprudenza
8. I documenti elaborati sul Preposto 2022
Tutti i nuovi Documenti elaborati 2022:
1. I Nuovi obblighi preposto 2022
2. Obbligo del datore di lavoro 2022
3. Modulo nomina/incarico preposto 2022
4. Modulo di comunicazione preposto appaltatori e subappaltatori 2022
5. Obbligo formazione preposto 2022
Aggiunti:
Interpello n. 4 del 30 Settembre 2024
Interpello n. 5 del 01 Dicembre 2023
Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022
Aggiornati gli articoli 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/2008, così come modificati dal DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215)
Il Preposto sicurezza, alla luce delle modifiche introdotte dal DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215) al D.Lgs. 81/2008, in relazione agli obblighi di cui all'Art. 19, ha obblighi/poteri di interrompere l’attività del lavoratore, non previsti precedentemente (salvo comma 1 lett. c. istruzioni per l'abbandono del posto di lavoro/zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile), specificatamente:
- rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale (comma 1 lett. a -modificata);
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (comma 1 lett. f-bis - nuova).
Il preposto o i preposti devono essere individuati dal Datore di lavoro (non precedente indicato) secondo il nuovo comma 1 lettera b -bis) dell’Art. 18 introdotto dal DL n. 146/2021 alD.Lgs. 81/2008.
Vedi Documento
In allegato nuovo modulo nomina preposto alla luce delle modifiche introdotte dal DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215) D.Lgs. 81/2008.
Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Art. 2.Definizioni, riporta “1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;”.
La giurisprudenza (es. Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza 14 gennaio 2010 n. 1502) rileva che “il preposto è una delle tre figure (datore di lavoro, dirigente e preposto) cui, secondo la nostra legislazione antinfortunistica e secondo la giurisprudenza formatasi al riguardo, competono, nell’ambito dell’impresa, specifiche posizioni di garanzia autonomamente previste.
Il preposto, come il datore di lavoro e il dirigente, è individuato direttamente dalla legge e dalla giurisprudenza come soggetto cui competono poteri originari e specifici, differenziati tra loro e collegati alle funzioni a essi demandati, la cui inosservanza comporta la diretta responsabilità del soggetto iure proprio. Il preposto non è chiamato a rispondere in quanto delegato [o incaricato] dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto e personale per l’inosservanza di obblighi che allo stesso, come già si è detto, direttamente fanno capo. È pertanto del tutto improprio il richiamo alla assenza di delega da parte del datore di lavoro con il quale la difesa del preposto cerca di allontanare la responsabilità (responsabilità di fatto).
Documento completo in allegato
1. Gli Art. del D.Lgs. 81/2008 sul Preposto
In verde le modifiche introdotte dal DL n. 146/2021 al D.Lgs. 81/2008.
...
Art. 2. Definizioni
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e) "preposto": persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
...
Art. 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
….
b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»; (1)
...
Art. 19 - Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; (2)
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; (3)
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
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Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
...
8 -bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. (4)
Art. 35 - Riunione periodica
...
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
...
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
…
Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
…
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:
a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. (5)
…
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. (6)
…
7. ll datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso. (7)
...
7ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. (8)
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Art. 78. Obblighi dei lavoratori
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5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
...
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
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Art. 136 - Montaggio e smontaggio
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6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
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Art. 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.
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Art. 56 - Sanzioni per il preposto
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) ed f-bis; (9)
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
(Note)
(1) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(2) Lettera sostituita dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(3) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(4) Comma aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(5) Periodo aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(6) Periodo aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(7) Comma sostituito dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(8) Comma aggiunto dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
(9) Comma modificato dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
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2. Aggiornamento dell’Art. 19 del D.Lgs. 81/2008 da parte del DL n. 146/2021
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3. Formazione
Formazione Preposto (Estratto Accordo)
3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
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Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per:
- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento previsti al punto 9 del presente accordo;
- la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle metodologia di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
4. FORMAZIONE LAVORATORI
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Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato I:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
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5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti (punto 4 – ndr), e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti
Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
9. AGGIORNAMENTO
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Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito specificato:
a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.
Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
Fig. 1 - Ore Formazione Preposto
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4. Preposto di fatto
Ai sensi del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per il Datore di Lavoro o il Dirigente è ora penalmente rilevante.
Nonostante la permanenza del dettato dell’art. 299 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, sembra ragionevole ritenere (almeno provvisoriamente finché non verranno forniti dei chiarimenti da parte della giurisprudenza) che ora la presenza di un preposto di fatto all’interno di una realtà aziendale possa costituire una violazione della prescrizione di legge introdotta a dicembre 2021, per cui dovrà rispondere il Datore di Lavoro o il Dirigente.
Altresì, potrebbe essere ritenuta ammissibile la continuazione di questa prassi organizzativa in azienda e quindi legittima la permanenza della figura del preposto di fatto, in base al principio di effettività, ma in capo ad esso non dovrebbe più essere ravvisata alcuna responsabilità per i delitti di omicidio o lesioni personali colpose in materia di sicurezza sul lavoro.
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati
Relazione intermedia sull’attività svolta approvata dalla Commissione nella seduta del 20 aprile 2022 (Relatore: senatore BRESSA) Comunicata alla Presidenza il 21 aprile 2022
Si è o si diventa Preposti, quando si svolgono attività di coordinamento di un gruppo di lavoro. Tale ruolo prescinde dalla formale investitura da parte del datore di lavoro. Per la normativa, un qualsiasi lavoratore che eserciti anche temporaneamente attività di coordinamento di un gruppo di lavoratori, diventa “preposto di fatto”. Pertanto sarà obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica, come espressamente menzionato dall’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008.
Il “ preposto di fatto” è quel soggetto che pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza nei confronti di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici; secondo la Cassazione infatti, perché venga riconosciuta questa posizione di preposto di fatto, “occorre sia che quel lavoratore sia solito dare direttive ed impartire ordini sia che quella preposizione di fatto sia nota e, soprattutto riconosciuta, obbedendo alle direttive e agli ordini, dai lavoratori sui quali viene esercitata”.
Si ricordi poi che, come ricordato a più riprese dalla Suprema Corte, la sovrintendenza spetta al preposto come “compito non esclusivo ma sussidiario, spettando anzitutto al datore di lavoro e ai dirigenti” salvo il datore di lavoro “abbia conferito apposita delega a persona tecnicamente all’altezza” laddove consentito (cfr. art. 16 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).
Non accettare l’incarico di Preposto (formalizzazione) al fine di evitare le responsabilità, significa che quel lavoratore non può continuare ad operare nella mansione che presenti attività di coordinamento e/o direzione di altri lavoratori.
5. Circolari / Note
Circolare INL n. 1 del 16 febbraio 2022
Oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) - obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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6. Interpelli
Interpello n. 5/2023 del 01/12/2023 - Quesito sulla figura del preposto
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Interpello n. 4/2024 del 30/09/2024 - Quesito corretta interpretazione della figura del Preposto
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7. Giurisprudenza
Cassazione Penale, Sez. IV, 27 gennaio 2016 n. 3626 ha confermato la condanna di un RSPP e di un preposto per il reato di lesioni personali colpose in danno di un lavoratore dipendente di una ditta produttrice di ceramiche.
L’infortunio era avvenuto durante un'operazione di smontaggio, pulitura e rimontaggio di un atomizzatore: in particolare il lavoratore, “dopo avere rimosso il materiale che occludeva la parte inferiore dell'apparecchiatura attraverso lo smontaggio del cono inferiore dello stesso, veniva attinto alla gamba sinistra dal detto cono, del peso di circa 50 chilogrammi, caduto sotto la spinta di un blocco di materiale atomizzato distaccatosi dalle pareti dell'atomizzatore”.
Riguardo ai due imputati, “al C.B. il reato é contestato nella sua qualità di preposto al reparto macinazione dello stabilimento, per aver sottostimato i rischi di caduta di materiale dall'interno dell'apparecchiatura e per avere omesso di dare al [lavoratore] informazioni sulle regole di prevenzione e protezione da osservare, in violazione dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2008;
Per quanto concerne la posizione del preposto, la sentenza specifica che “é corretta e adeguata la motivazione della sussistenza, in capo al C.B., del profilo della colpa, non avendo egli (mentre era impegnato accanto al [lavoratore infortunatosi] nell'esecuzione della manovra) effettuato il controllo delle pareti interne con la dovuta diligenza, posto che l'evento poi verificatosi testimonia che egli, ove mai avesse effettuato il detto controllo, vi avrebbe provveduto in modo negligente e dunque non rispondente alle regole cautelari, come tale caratterizzato quanto meno da colpa generica. E' perciò corretto il ragionamento seguito dalla Corte territoriale laddove essa afferma che, qualora il controllo fosse stato eseguito in modo diligente, il C.B. avrebbe visto la presenza del blocco di materiale e avrebbe potuto quindi evitare che essa, cadendo, provocasse l'incidente.”
Secondo la Cassazione il preposto non avrebbe dovuto avallare “condizioni […] di altissimo rischio che, in ogni caso, al momento del suo allontanamento dal cantiere avrebbero dovuto consigliargli di ordinare l'integrale sospensione dei lavori.
In conclusione […] il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintende alle attività, impartisce istruzioni, dirige gli operai, attua le direttive ricevute e ne controlla l'esecuzione sicché egli risponde delle lesioni occorse ai dipendenti (Cass., Sez. 4, n. 9491 del 10/01/2013, dep. 27/02/2013, Rv. n. 254403).”
Cassazione Penale, Sez. IV, 18 gennaio 2016 n. 1836 è stata contestata ad un datore di lavoro e ad un preposto la responsabilità per un infortunio nel quale ha perso la vita un operaio investito dal carico di una gru che si era ribaltata all'interno dell'area di cantiere in cui egli stava lavorando.
In particolare erano stati ravvisati “profili di colpa generica (negligenza, imprudenza ed imperizia) e specifica, in relazione all'art. 7 D.Lgs.n.626/94 [ora art. 26 D.Lgs.81/08, n.d.r.], in quanto il datore di lavoro non aveva promosso quell'azione di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa in corso, al fine di garantire che l'autogrù operasse in cantiere in condizioni di assoluta sicurezza, ed il preposto perché non era intervenuto con azioni correttive nel momento in cui si era reso conto dell'assenza di tale coordinamento.”
La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con cui il Tribunale dichiarava di non doversi procedere e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale per l'ulteriore corso.
Cassazione Penale, Sez. IV, 15 dicembre 2015 n. 49361 ha confermato l’assoluzione del capo squadra di una ditta di Costruzioni nonché preposto alla sicurezza in cantiere “nell'esecuzione dei lavori edili commissionati dalla Raffineria di G. s.p.a.”, al quale era stato contestato il reato di lesioni personali ai danni di un lavoratore “per aver disposto l'esecuzione di lavorazioni contrastanti con il permesso di lavoro rilasciato dal responsabile della ditta committente, e per aver omesso di informare il lavoratore infortunato della presenza di zolfo liquido all'interno di una vasca di contenimento in prossimità del quale il lavoratore si era trovato ad eseguire la propria prestazione, così propiziandone la caduta all'interno della vasca e le conseguenti gravi ustioni dallo stesso riportate.”
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso avanzato dal Procuratore Generale in virtù della “sostanziale inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa” e di un altro testimone nonché in virtù del fatto che risultava sufficientemente provata l’“abnormità della condotta di lavoro del prestatore infortunato”, elementi che sono “valsi a escludere l'acquisizione di una certezza, aldilà di ogni ragionevole dubbio, circa la colpevolezza dell'imputato”.
E’ interessante il punto della sentenza in cui la Cassazione sottolinea “l'impossibilità di radicare in capo all'imputato un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro […], specie se riferiti a un comportamento, quale quello verosimilmente tenuto dalla persona offesa, del tutto estraneo alle quotidiani e abituali attività degli operai, avendo peraltro l'imputato in ogni caso comprovato il dato di una presenza comunque assidua sul cantiere, in coerenza a quanto confermato da altri testi escussi, oltre alla stessa persona offesa”.
Cassazione Penale, Sez. IV, 2 febbraio 2016 n. 4325 ha confermato la condanna (per lesioni colpose) di un datore di lavoro e di un preposto i quali “nelle rispettive qualità hanno consentito che il [lavoratore] (e prima di lui altri operai), svolgesse un'attività di evidente pericolosità, senza mettere a sua disposizione l'unico mezzo di prevenzione sicuro, costituito dall'anello unico. Condotta questa aggravata dalla circostanza che la vittima era un mero apprendista al quale non era stata fornita una sufficiente formazione ed informazione dei rischi del lavoro che svolgeva.”
Il datore di lavoro, in particolare, aveva “omesso di adottare tutti i provvedimenti tecnici organizzativi e procedurali necessari, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori dell'impresa […] omettendo di scegliere una imbracatura ed i relativi accessori di sollevamento appropriati alla natura, alla forma ed al volume di una gabbia in ferro sagomato e barre in acciaio lunga metri 12 e del peso di kg. 1.633 agganciata per mezzo di catene ad una gru a ponte”.
La Corte precisa che “dell'incidente dovevano rispondere il datore di lavoro ed il preposto, considerato che [il lavoratore] non aveva avuto una sufficiente formazione ed informazione; nonché per il fatto che in azienda erano tollerate e non controllate prassi di lavoro pericolose.”
E conclude: riguardo al “G.P., in qualità di preposto, egli era garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, sovraintendendo alle attività, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando quindi le direttive ricevute. In ragione della sua “prossimità” al rischio aveva tutta la possibilità di evitare l'evento controllando ed impedendo prassi di lavoro pericolose in assenza della presenza di presidi che garantissero la sicurezza del lavoro.”
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8. I documenti elaborati sul Preposto 2022
8.1. Nuovi obblighi preposto 2022
8.2. Obbligo del datore di lavoro 2022
8.3. Modulo di nomina preposto 2022
8.4. Modulo di comunicazione preposto appaltatori e subappaltatori 2022
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8.5. Obbligo formazione preposto 2022
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0.0 | 21.02.2019 | --- | Certifico Srl |
Collegati
Novità sul Preposto sicurezza D.L. n. 146/2021
Modulo nomina Preposto sicurezza 2022
Conversione Decreto Legge n. 146/2021 (Sicurezza Draghi) Tabella di lettura nuove modifiche D.Lgs. 81/2008
Dirigente e Preposto di fatto e non: posizioni di garanzia e formazione
Responsabilità Sicurezza: I ruoli individuati dal T.U. n. 81/2008 e la delega di funzioni
Modelli Comunicazione preposto appalto e subappalto art. 26 co. 8 bis TUS
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