
Obbligo del datore di lavoro 2022 (individuazione Preposto/i sicurezza)
ID 15504 | 20.01.2022 / Documento allegato
Il DL n. 146/2021 (convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215) ha apportato all'Art. 18 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente), la modifica di cui al comma 1. b-bis relativa all'individuazione del/i preposto/i, non precedentemente esplicitata.
L’obbligo di individuazione del/i Preposto/i da parte del Datore di lavoro (nuovo) di cui all’Art. 18 ante / post modifica attuata dal DL n. 146/2021:
Art. 18 - Obblighi datore di lavoro e dirigente / ante DL n. 146/2021
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Art. 18 - Obblighi datore di lavoro e dirigente / post DL n. 146/2021
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1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: |
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: |
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b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività»; (1)
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(1) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).
Come riportato al comma b-bis) secondo periodo:
1. Eventuali emolumenti possono essere riconosciuti al/i preposto/i se stabiliti dai contratti e gli accordi collettivi di lavoro;
2. Il/i preposto/i non può/possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Schematicamente:

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Sanzioni
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente del Dlgs 81/2008
Le nuove disposizioni del DL n. 146/2021, convertito in Legge 17 dicembre 2021 n. 215, sanzionano penalmente il datore di lavoro che non ottempera agli obblighi di nomina, di formazione del preposto e di comunicazione del nominativo del preposto nell’ambito degli appalti.
La formazione del datore di lavoro, rientrante tra gli obblighi dell’art. 37, comma 7, è soggetta alla sanzione già prevista per tale disposizione dall’art. 55, comma 5, lett. c) del Dlgs 81/2008. Mentre, la nomina e la comunicazione del nominativo del preposto nell’ambito degli appalti, sono sanzionate dall’art. 55, comma 5, lett. d) del Dlgs 81/2008.
Articolo 55 co.5 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente del Dlgs 81/2008
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
[...]
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a) , b -bis ), d) e z) , prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8 -bis;
In verde le modifiche di cui DL n. 146/2021, convertito / Legge 17 dicembre 2021 n. 215 al Dlgs 81/2008.
Art. 55 co. 5 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente / ante DL n. 146/2021
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Art. 55 co. 5 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente / post DL n. 146/2021
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5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
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5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
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c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
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c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
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d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.
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d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a) , b -bis ), d) e z) , prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8 -bis;
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