Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 / Aggiornato 01.01.2026
ID 15433 | Update 27.02.2026
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di at...

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
GU Serie Generale n.62 del 14-03-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2013
Art. 1. Oggetto
1. In applicazione dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc) , del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente, e in particolare senza:
a) creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. Gli allegati al presente regolamento sono parte integrante del medesimo.
Art. 4. Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
2. Nelle fasi successive all’emissione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 8, comma 2, il sottolotto di CSS-Combustibile è gestito in applicazione delle norme di cui ai Titoli III e IV del presente regolamento.
3. Il venir meno della conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 1, del sottolotto di CSS-Combustibile oggetto della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 2, successivamente alla emissione della stessa, comporta per il detentore l’obbligo di gestire il predetto sottolotto come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il soggetto che detiene il sottolotto al momento in cui è stata verificata la non conformità dello stesso alle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1 è da qualificare come produttore iniziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
_______
Collegati:

ID 15433 | Update 27.02.2026
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011 recante disposizioni di at...

Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale ...

ID 10393 | 18.03.2020
L'Art. 113 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Misure economiche COVID-19, rinvia la scadenza degli adem...
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 del registro periodici della cancelleria del Tribunale di Perugia in data 19.11.2024