Direttiva 2009/54/CE

Direttiva 2009/54/CE / Direttiva acque minerali
ID 10726 | 07.05.2020
Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle ...

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
GU Serie Generale n.62 del 14-03-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2013
Art. 1. Oggetto
1. In applicazione dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento stabilisce i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di combustibile solido secondario (CSS), come definito all’articolo 183, comma 1, lettera cc) , del decreto legislativo medesimo, cessano di essere qualificate come rifiuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente regolamento stabilisce, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le procedure e le modalità affinché le fasi di produzione e utilizzo del CSS-Combustibile, ivi comprese le fasi propedeutiche alle stesse, avvengano senza pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio per l’ambiente, e in particolare senza:
a) creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. Gli allegati al presente regolamento sono parte integrante del medesimo.
Art. 4. Cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l’emissione della dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, comma 2, del presente regolamento.
2. Nelle fasi successive all’emissione della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 8, comma 2, il sottolotto di CSS-Combustibile è gestito in applicazione delle norme di cui ai Titoli III e IV del presente regolamento.
3. Il venir meno della conformità alle caratteristiche di classificazione di cui all’Allegato 1, Tabella 1, del sottolotto di CSS-Combustibile oggetto della dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 2, successivamente alla emissione della stessa, comporta per il detentore l’obbligo di gestire il predetto sottolotto come un rifiuto ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il soggetto che detiene il sottolotto al momento in cui è stata verificata la non conformità dello stesso alle specifiche tecniche di cui all’Allegato 1 è da qualificare come produttore iniziale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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