EN 13857 Distanze di sicurezza Zone pericolose arti superiori e inferiori
Il presente Documento è estratto dalla EN ISO 13857:2008 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.
La norma stabilisce i valori per le distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. Il presente documento è una norma di tipo B come definito nella ISO 12100.
Le disposizioni del presente documento possono essere integrate o modificate da una norma di tipo C.
Per le macchine che rientrano nello scopo e campo di applicazione di una norma di tipo C e che sono state progettate e costruite in conformità alle disposizioni di tale norma, le disposizioni della norma di tipo C prevalgono su quelle della presente norma di tipo B. Un metodo per eliminare o ridurre i rischi causati dal macchinario consiste nell'utilizzare distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori. La specificazione delle distanze di sicurezza richiede la considerazione di diversi aspetti, tra cui: - situazioni di accessibilità durante l'utilizzo del macchinario; - rilevazioni affidabili dei dati antropometrici, tenendo conto dei gruppi di popolazione che possono trovarsi nei paesi interessati; - fattori biomeccanici, come la compressione e la trazione di parti del corpo e limiti di rotazione delle articolazioni; - aspetti tecnici e pratici; e - misure supplementari per particolari gruppi di persone (per esempio, persone con esigenze speciali), che potrebbero essere richieste a causa di differenze rispetto alle dimensioni corporee specificate ...
Accesso oltre strutture di protezione (Basso rischio)
I valori indicati nel prospetto 1 devono essere utilizzati per determinare i valori corrispondenti dell'altezza della zona pericolosa, dell'altezza delle strutture di protezione e della distanza di sicurezza orizzontale dalla zona pericolosa. Se vi è un basso rischio da una zona pericolosa, i valori indicati nel prospetto 1 devono essere usati come valori minimi.
Non deve esservi interpolazione dei valori indicati nel prospetto 1. Di conseguenza, quando i valori noti di a, b o c si trovano tra due valori nel prospetto 1, deve essere utilizzata la distanza di sicurezza maggiore o la struttura di protezione più alta, o modificata (aumentata o ridotta) l'altezza della zona pericolosa.
Prospetto 1 Accesso oltre strutture di protezione - Basso rischio
Esempio 1: Per determinare l'altezza, b, della struttura di protezione con valori noti di a e c. Se l'altezza, a, della zona pericolosa è 1500 mm e la sua distanza orizzontale, c, dalla struttura di protezione proposta è 800 mm, utilizzando il prospetto 2 è possibile determinare l'altezza, b, della struttura di protezione come indicato di seguito. È selezionato il valore a = 1600 mm (vedere 1) in quanto il più vicino a 1 500 mm, con distanze di sicurezza in quella riga maggiori (più sicure) di a = 1400 mm. È selezionato il valore c = 800 mm (vedere 2). Il valore corrispondente dell'altezza, b, della struttura di protezione è 1 800 mm (vedere 3).
Una volta che la presente norma è stata citata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come rientrante in quella Direttiva e che è stata adottata come norma nazionale in almeno uno Stato membro, la conformità ai punti normativi della presente norma conferisce, entro i limiti dello scopo e campo di applicazione della presente norma, una presunzione di conformità con i corrispondenti requisiti essenziali dei RESS dell'Allegato I della Direttiva macchine 2006/42/CE:
- 1.1.2 Principi d'integrazione della sicurezza - 1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili - 1.4.1 Requisiti generali ripari e i dispositivi di protezione
1.1.2 Principi d'integrazione della sicurezza a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione. b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato: - eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina), - adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati, - informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale. c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile. La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata in modo anormale, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi. d) La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto delle limitazioni imposte all'operatore dall'uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuale. e) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza.
1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.
Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio, dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo sicuro.
Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.
1.4.1 Requisiti generali ripari e i dispositivi di protezione I ripari e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente,
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina.
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