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Decisione (UE) 2026/2233

Decisione (UE) 2026/2233

Decisione (UE) 2026/2233 / Via libera UE a modifiche ADR/ADN

ID 27207 | 02 Ottobre 2026 / Allegato

Decisione (UE) 2026/2233 del Consiglio, del 28 settembre 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

GU L 2026/2233 del 2.10.2026

_________

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) è entrato in vigore il 28 febbraio 2008.

(2) A norma dell’articolo 14 dell’ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche degli allegati dell’ADR. Il gruppo di lavoro per il trasporto di merci pericolose (WP.15) è l’organo competente per decidere sull’adozione di tali modifiche. A norma dell’articolo 20 dell’ADN, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche dei regolamenti allegati all’ADN. Il comitato amministrativo istituito nell’ambito dell’ADN («comitato amministrativo dell’ADN») è l’organo competente per decidere sull’adozione di tali modifiche.

(3) Durante il biennio tra il 2024 e il 2026, il WP.15 e il comitato amministrativo dell’ADN hanno adottato modifiche, rispettivamente, degli allegati all’ADR e dei regolamenti allegati all’ADN, sono state comunicate, rispettivamente, alle parti contraenti dell’ADR in data 1° luglio 2026 e alle parti contraenti dell’ADN in data 1° luglio 2026 e 1° settembre 2026.

(4) A norma dell’articolo 14 dell’ADR, le proposte di modifica degli allegati si considerano accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il segretario generale delle Nazioni Unite («segretario generale») le ha trasmesse, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse ove un terzo fosse superiore a questo numero, non si opponga a tali modifiche. A norma dell’articolo 20 dell’ADN, qualsiasi progetto di modifica dei regolamenti allegati all’ADN si considera accettato a meno che almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non si opponga a tali modifiche entro tre mesi dalla data in cui il segretario generale le ha diffuse.

(5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alle modifiche dell’ADR e dell’ADN, in quanto avranno carattere vincolante nel diritto internazionale e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva stabilisce prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne che si applicano all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all’ADR e all’ADN. Inoltre, tale direttiva dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi deve essere autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia (RID) e dell’ADN. Inoltre, conformemente all’articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adeguare l’allegato I, capo I.1, e l’allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE al progresso scientifico e tecnico, in particolare per tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID o all’ADN.

(6) L’Unione non è parte contraente dell’ADR o dell’ADN. Tuttavia, ciò non le impedisce di esercitare la sua competenza stabilendo, attraverso le sue istituzioni, una posizione da adottare a suo nome nell’organo istituito dall’uno o dall’altro accordo, in particolare attraverso gli Stati membri che sono parti contraenti dell’uno o dell’altro accordo e che agiscono congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

(7) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell’ADR e lo applicano, e 13 Stati membri sono parti contraenti dell’ADN e lo applicano.

(8) Le modifiche mirano a garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto nel contempo del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che potrebbero essere pericolosi durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all’interno dell’Unione sia tra l’Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell’ADR e dell’ADN.

(9) Le modifiche sono considerate adeguate per garantire il trasporto sicuro di merci pericolose in modo efficace sotto il profilo dei costi, sono giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall’Unione.

(10) La posizione dell’Unione riguardo alle modifiche degli allegati dell’ADR e alle modifiche dei regolamenti allegati all’ADN dovrà essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri che sono, rispettivamente, parti contraenti dell’ADR e dell’ADN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione è di approvare le modifiche degli allegati A e B dell’accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui alla notifica delle Nazioni Unite C.N. 252.2026.TREATIES-XI.B.14, in sede di gruppo di lavoro dell’UNECE sul trasporto di merci pericolose (WP.15), e le modifiche dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne e di cui alle notifiche delle Nazioni Unite C.N. 254.2026.TREATIES-XI.D.6 e C.N. 337.2026.TREATIES-XI.D.6, in sede di comitato amministrativo dell’ADN.

Articolo 2

Gli Stati membri che sono parti contraenti, rispettivamente, dell’ADR e dell’ADN esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’articolo 1 per quanto riguarda, rispettivamente, le modifiche degli allegati dell’ADR e le modifiche dei regolamenti allegati all’ADN.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alla posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Un riferimento alle modifiche accettate degli allegati dell’ADR e del regolamento allegato all’ADN è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con indicazione della data della loro entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

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