Decreto-Legge n. 208 del 30 dicembre 2008
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
(GU n. 304 del 31.12.2008)
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Decreto-Legge convertito con modificazioni da...
ID 27115 | 17 Settembre 2026 / Allegato
Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026
Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (Sostituzione deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018)
La Delibera allinea ed aggiorna i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attivita’ di gestione dei centri di raccolta a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026, con particolare riferimento alla qualificazione e formazione del personale addetto al centro di raccolta.
Entrata in vigore: 7 Settembre 2026
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Articolo 1 (requisiti per l’iscrizione)
1. I soggetti che intendono iscriversi all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta devono:
a) dimostrare i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2 del decreto 3 giugno 2014, n. 120;
b) dimostrare la dotazione minima di personale addetto individuata nell’allegato 1;
c) dimostrare la qualificazione, la formazione e l’addestramento del personale addetto secondo le modalità di cui all’allegato 2;
d) nominare almeno un responsabile tecnico munito dei requisiti stabiliti per la categoria 1 dalla delibera del Comitato nazionale n. 6 del 26 novembre 2025;
e) dimostrare il requisito di capacità finanziaria con gli importi individuati nell’allegato 3. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese che esercitano attività bancaria secondo lo schema riportato nell’allegato 4.
2. I soggetti già iscritti nella categoria 1 che intendono integrare l’iscrizione nella categoria stessa per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta dimostrano i requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e).
Articolo 2 (garanzie finanziarie)
1. L'iscrizione di cui all’articolo 1 è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, per i soli rifiuti urbani pericolosi e secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999.
2. I soggetti già iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie a condizione che l’attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazione dell’iscrizione.
Articolo 3 (disposizioni transitorie)
1. Le iscrizioni nella categoria 1, sottocategoria gestione centri di raccolta, effettuate alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, rimangono valide ed efficaci fino alla loro scadenza. Restano altresì valide le domande d’iscrizione o di rinnovo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, le quali sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni.
2. Le imprese già iscritte provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ad aggiornare la formazione degli addetti impiegati al centro di raccolta secondo i contenuti del decreto del 26 marzo 2026. Tale corso è valido ai fini della dimostrazione della formazione di aggiornamento necessaria per il rinnovo dell’iscrizione.
Articolo 4 (entrata in vigore)
1. La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.
[...] Segue in allegato
Fonte: ANGA
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