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Vademecum Gestione / Funzionamento Centri di Raccolta - Decreto 26 marzo 2026

Vademecum Centri di Raccolta - Decreto 26 marzo 2026

Vademecum Gestione / Funzionamento Centri di Raccolta - Decreto 26 marzo 2026

ID 26138 | 03.05.2026 / Vademecum completo in allegato

Il presente vademecum illustra, con il supporto di immagini e schemi, le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione dei centri dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, oggetto di disciplina del nuovo Decreto 26 marzo 2026.

Il Decreto 26 marzo 2026 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, Pubblicato nella GU n. 98 del 29.04.2026 ed in vigore dal 14 maggio 2026, abroga dal 14 maggio 2026 il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009.

I centri di raccolta già esistenti continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del Decreto 26 marzo 2026 entro il 14.05.2027.

Il Decreto 26 marzo 2026 aggiorna la normativa sui centri di raccolta rifiuti, sostituendo i Decreto 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009. L'obiettivo è semplificare la gestione, disciplinare aree per il riutilizzo, definire i rifiuti conferibili (Allegato 1) e le procedure per utenze non domestiche.

Il decreto mira a supportare i comuni nell'ottimizzazione della raccolta differenziata e a promuovere l'economia circolare, facilitando il recupero di beni direttamente presso i centri di raccolta.

Il Decreto 26 marzo 2026 disciplina i centri di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.

Figura 1 - DM 26 marzo 2026

Figura 1 - DM 26 marzo 2026

[...]

Il Vademecum risulta essere così strutturato

Sommario

Premessa    
1. Riferimenti normativi centri di raccolta    
2. Campo di applicazione    
3. Rifiuti conferibili    
4. Gestione dei centri di raccolta    
5. Gestione di particolari tipologie di rifiuti    
6. Caratteristiche dei centri di raccolta    
7. Requisiti per la gestione e il funzionamento    
8. Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo    
9. Durata del deposito    
10. Tenuta dei registri
11. RENTRI ed obblighi dei gestori dei centri di raccolta    
12. Nuova disciplina sanzioni in materia di gestione rifiuti    
13. Norme tecniche di prevenzione incendi per stabilimenti/impianti di stoccaggio rifiuti e centri di raccolta    
Fonti

Gestione dei centri di raccolta

Le operazioni di conferimento e deposito dei rifiuti per tipologie omogenee nei centri di raccolta sono effettuate in condizioni di sicurezza.

I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell’esame visivo effettuato dal personale addetto, sono collocati per flussi omogenei in aree distinte del centro, attraverso l’individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, garantendo la separazione dei rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Nei centri di raccolta, al fine di migliorare i livelli di qualità della raccolta differenziata e favorire le successive fasi di recupero, può essere prevista la raccolta dei rifiuti identificati dal medesimo codice CER in specifici contenitori distinti per tipologie omogenee.

Immagine 1 - Codice CER contenitori

Immagine 1 - Codice EER contenitori

Fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate sui rifiuti solidi non pericolosi per facilitarne il trasporto, il deposito dei rifiuti nei centri di raccolta è effettuato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendo il successivo recupero. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

I contenitori, fissi o mobili, utilizzati all’interno dei centri di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

I gestori dei centri di raccolta provvedono, nelle giornate di apertura, alla rimozione dei rifiuti che dovessero trovarsi al di fuori dei contenitori appositamente dedicati o all’esterno del centro e, laddove necessario, avviano le procedure per la rimozione e la gestione in sicurezza dei rifiuti non conferibili nei medesimi centri.

Gestione di particolari tipologie di rifiuti

Nei centri di raccolta possono essere conferiti i rifiuti di cui all’allegato 1. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti di cui all’allegato 1 coincidenti con quelli di cui all’allegato L -quater del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici di cui all’art. 4, comma 1, lettera l) , del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 nonché i rifiuti da prodotti assorbenti per la persona provenienti dalle strutture sanitarie.

I gestori dei centri di raccolta garantiscono la sorveglianza durante gli orari di apertura all’utenza, effettuano la costante manutenzione al fine di garantirne il funzionamento e provvedono alla periodica disinfestazione.

I rifiuti abbandonati di cui all’art. 183, comma 1, lettera b -ter), punto 4, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, possono essere conferiti ai centri di raccolta dal soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico o da altro soggetto, individuato dal comune, incaricato alla rimozione.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere ammessi al conferimento esclusivamente nei centri di raccolta dotati di sufficiente disponibilità di superficie e in grado di assicurare il regolare e continuo svolgimento del servizio per le tipologie di rifiuti urbani comunemente conferiti dall’utenza domestica.

I rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione sono depositati in contenitori dotati di apposita copertura impermeabile volta a proteggere gli stessi dalle acque meteoriche e a contenere la dispersione di polveri.

Immagine 2 – Contenitori Rifiuti attività di costruzione e demolizione

Immagine 2 – Contenitori Rifiuti attività di costruzione e demolizione

I rifiuti di batterie, pile e accumulatori sono depositati in appositi contenitori a tenuta stagna, dotati di sistemi di raccolta per contenere l’eventuale fuoriuscita di liquidi. I rifiuti di batterie al litio per mezzi di trasporto leggeri, come definiti all’art. 3, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1542, sono raccolti nella loro normale posizione di montaggio, vale a dire mai capovolti e in ambienti ben ventilati e coperti da un isolante in gomma ad alta tensione e secondo le specifiche norme di settore in materia di sicurezza. I rifiuti di batterie al litio portatili, come definite all’art. 3, punto 9) del regolamento 2023/1542/UE, sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti di batterie, in ambienti ben ventilati al riparo da intemperie e luce solare, e secondo le specifiche norme di settore in materia di sicurezza.

Immagine 6 - Contenitori Batterie

Immagine 6 - Contenitori Batterie

[...] Segue in allegato

Durata del deposito

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta, definita in via preventiva da parte del gestore, non deve superare i tre mesi indipendentemente dalla quantità raccolta o, in alternativa, i 30 metri cubi per i rifiuti non pericolosi e i 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi. 

In ogni caso il deposito non può avere comunque durata superiore ad un anno.

Figura 4 - Durata del deposito senza limite quantitativo / limite volumetrico

Figura 4 - Durata del deposito senza limite quantitativo / limite volumetrico

Al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene, adottando tutte le misure necessarie per il loro contenimento, la durata del deposito nel centro di raccolta dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei mercati non deve superare le settantadue ore, mentre la durata del deposito dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) non deve superare i sette giorni. La durata del deposito di è elevata a trenta giorni nel caso di rifiuti biodegradabili di parchi e giardini.

La durata del deposito delle frazioni merceologiche conferite al centro di raccolta non deve compromettere la continuità del servizio e pregiudicare le successive operazioni di recupero.

Figura 5 – Durata del deposito rifiuti biodegradabili e PAP

Figura 5 - Durata del deposito rifiuti biodegradabili e PAP

[...] Segue in allegato

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