Decreto 27 marzo 2019

Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)
Decreto Ministero della Salute 27 marzo 2019
(GU Serie Generale n.126 del 31-05-2019)
Entrata in vigore: 30.07.2019
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Art. 1. Adozione Lin...
ID 26124 | 29.04.2026
Decreto 26 marzo 2026
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
(GU n. 98 del 29.04.2026)
Entrata in vigore: 14.05.2026
I centri di raccolta già esistenti continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il 14.05.2027.
Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 maggio 2009 sono abrogati dal 14.05.2026.
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Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i centri di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera mm) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.
2. I centri di raccolta sono aree presidiate e allestite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
3. Le utenze non domestiche sono quelle di cui all’allegato L -quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 produttrici dei rifiuti di cui all’allegato L -quater del medesimo decreto legislativo, nonché quelle che conferiscono i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definiti all’art. 4, comma 1, lettera l) , del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Ai fini del presente decreto sono considerate altresì utenze non domestiche le strutture sanitarie produttrici di rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani di cui all’art. 2, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
4. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono essere ammesse ai centri di raccolta per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia dalle stesse promosse, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6.
5. Al fine di contribuire in modo efficace ed efficiente alla raccolta dei rifiuti urbani, gli enti di Governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, in coerenza con quanto previsto negli atti di pianificazione della gestione dei rifiuti, realizzano i centri di raccolta a livello comunale o intercomunale in relazione alle caratteristiche territoriali, al numero delle utenze servite e all’economicità del servizio. Gli enti di cui al primo periodo comunicano la realizzazione dei centri di raccolta alla provincia e alla regione.
6. Nell’ambito delle competenze ad essi attribuite, gli enti di Governo d’ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i comuni, disciplinano con regolamento, sulla base delle esigenze dell’utenza servita, l’organizzazione e la gestione dei centri di raccolta, ivi incluse le tipologie di rifiuti conferibili individuati tra quelli elencati nell’allegato 1 nonché le modalità di accesso delle utenze agli stessi.
[...] Segue in allegato
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