
Circolare MIT n. 48/2026 / Procedura in deroga fino al 31.08.2027 trasporto IMDG piombo
ID 26385 | 03 Giugno 2026 / Allegato
Circolare MIT n. 48 del 9 marzo 2026
Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera / Serie Merci Pericolose
Trasporto marittimo di piombo e di manufatti contenenti piombo - Equivalenza alle prescrizioni del Codice IMDG.
La Circolare n. 48/2026 introduce una procedura transitoria, valida fino al 31 agosto 2027, che consente il trasporto marittimo di piombo e leghe contenenti piombo in regime di parziale equivalenza rispetto alle prescrizioni del Codice IMDG, allineando il settore marittimo alle deroghe già concesse per i trasporti stradali e ferroviari, nell'attesa che la filiera si adegui definitivamente alla nuova classificazione europea e che si completino i test industriali in corso.
Il provvedimento trae origine dal Regolamento delegato (UE) 2024/197, entrato in vigore il 1° settembre 2025, con cui la Commissione europea ha recepito le conclusioni del parere del RAC (Risk Assessment Committee) dell'ECHA del settembre 2021. Tale parere ha formalizzato la riclassificazione del piombo come sostanza pericolosa per l'ambiente acquatico.
Questa riclassificazione comporta conseguenze operative rilevanti:
Le sostanze e miscele solide contenenti piombo devono essere classificate come pericolose per l'ambiente acquatico quando la concentrazione di piombo supera determinate soglie:
≥ 0,25% di piombo in forma massiva (particelle di diametro ≥ 1 mm);
≥ 0,025% di piombo in polvere (particelle di diametro < 1 mm).
Tale classificazione estende automaticamente l'obbligo di conformità alla disciplina IMDG (per il trasporto marittimo) e ai Regolamenti ADR/RID (per i trasporti terrestri) a un'ampia categoria di prodotti e semilavorati metallici.
Per garantire la continuità del trasporto multimodale del piombo e dei manufatti contenenti piombo, e dopo aver acquisito il parere tecnico favorevole del Gruppo di lavoro sulle merci pericolose insediato presso il Comando Generale, la Guardia Costiera ha stabilito una procedura specifica, descritta nell'allegato alla circolare, per il trasporto marittimo di tali merci pericolose.
La procedura è dichiaratamente temporanea e valida non oltre il 31 agosto 2027.
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