Slide background
Certifico: Informazione tecnica HSE / 25° anno

/ Documenti disponibili: 41.964
/ Totale documenti scaricati: 28.007.406

Vedi Abbonamenti, Prodotti tecnici e Software 2025

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
 
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.007.406 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile



Vedi Promo Store fino al 30 Giugno -20% ticket "CERTIFICO20"
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile




/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.007.406 *

Vedi Abbonamenti, Prodotti e Software 2024


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2024: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.007.406 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.007.406 *


Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile


/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.007.406 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023


* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20% ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

Abbonamenti Promo fino al 20 Agosto - 20%

ticket "CERTIFICO20"

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2023
Slide background
Certifico 2000/2023: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.007.406 *

Vedi Abbonamenti Promo 2023

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.007.406 *


Vedi Abbonamenti Promo 2022

* Dati in real-time da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
Certifico 2000/2022: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.


Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2022
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

/ Documenti disponibili: 41.964 *

/ Totale documenti scaricati: 28.007.406 *

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021

* Dati da Aprile 2014 alla data odierna.
Slide background
CEM4: certifico machinery directive

Il software per Direttiva macchine

da Marzo 2000

Promo Anniversary 21°
Slide background
Certifico 2000/2021: Informazione Utile

Tutti i Software, Prodotti e Documenti Tecnici presenti sono elaborati direttamente

o selezionati su Norme Tecniche & Standards riconosciuti.

Vedi Abbonamenti Promo: 2X, 3X, 4X, Full | 2021
Slide background
Certifico 2000/2020: Informazione Utile

Tutta la Documentazione presente è elaborata

o selezionata dalla nostra redazione su Standards riconosciuti.

Vedi i nostri abbonamenti e prodotti

Slide background








Europe, Rome

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

ID 22953 | | Visite: 532 | Regolamento CLPPermalink: https://www.certifico.com/id/22953

Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024

ID 22953 | 18.11.2024

Rettifica del regolamento delegato 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023)

GU L 2024/90724 del 18.11.2024

_________

In tutto il testo l’espressione «Applicazione nel tempo» è sostituita dall’espressione «Tempistica di applicazione».

Alla pagina 12, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, tabella 3.11.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva, e alla pagina 16, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, tabella 4.2.1, seconda riga, seconda colonna, secondo comma, frase introduttiva,

anziché:

«La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente su almeno una delle seguenti categorie di evidenze:»,

leggasi:

«La classificazione nella categoria 1 si basa principalmente sulle evidenze ottenute da almeno una delle tipologie di dati seguenti:».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, frase introduttiva,

anziché:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 3.11.2.3.1 presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:»,

leggasi:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 3.11.2.3.1 deve in particolare considerare tutti i seguenti fattori:».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, lettera c), e alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera d),

anziché:

«la qualità e la coerenza dei dati, considerate la configurazione e la coerenza dei risultati in studi di disegno analogo, tra studi di disegno analogo e tra diverse specie;»,

leggasi:

«la qualità e la consistenza dei dati, considerando lo schema e la coerenza dei risultati all’interno e tra studi di disegno simile e tra diverse specie;».

Alla pagina 13, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.2.3.2, lettera e), e alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera f),

anziché:

«il concetto di dose limite (concentrazione) e le linee guida internazionali sulle dosi massime raccomandate (concentrazioni) e sulla valutazione degli effetti di confondimento dell’eccessiva tossicità.»,

leggasi:

«il concetto di dose (concentrazione) limite e le linee guida internazionali sulle dosi (concentrazioni) massime raccomandate e sulla valutazione degli effetti confondenti dell’eccessiva tossicità;».

Alla pagina 14, allegato I, punto 1) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 3, punto 3.11 aggiunto, punto 3.11.3.1.1, tabella 3.11.2, nota 1,

anziché:

«se un interferente endocrino per la salute umana di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.»,

leggasi:

«se un interferente endocrino per la salute umana di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza».

Alla pagina 17, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, frase introduttiva,

anziché:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 4.2.2.3.1 presta particolare attenzione a tutti i seguenti fattori:»,

leggasi:

«Nel determinare la forza probante dei dati con l’ausilio del giudizio di esperti, la valutazione dei dati scientifici di cui al punto 4.2.2.3.1 deve in particolare considerare tutti i seguenti fattori:».

Alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.2.3.2, lettera g),

anziché:

«g) se disponibili, i dati di monitoraggio o raccolti sul campo e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazioni appropriati, attendibili e rappresentativi.»,

leggasi:

«g) se disponibili, i dati di monitoraggio o raccolti sul campo e/o i risultati ottenuti da modelli di popolazione appropriati, attendibili e rappresentativi.».

Alla pagina 18, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.2 aggiunto, punto 4.2.3.1.1, tabella 4.2.2, nota 1,

anziché:

«se un interferente endocrino per l’ambiente di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.»,

leggasi:

«se un interferente endocrino per l’ambiente di categoria 2 è presente come componente nella miscela in concentrazione ≥ 0,1 %, per tale miscela è disponibile su richiesta una scheda di dati di sicurezza.».

Alla pagina 21, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.3, secondo comma,

anziché:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.»,

leggasi:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PBT/vPvB si fondano su dati ottenuti in condizioni pertinenti.».

Alla pagina 21, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.3, terzo comma,

anziché:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.»,

leggasi:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PBT/vPvB dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza pertinenti e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.1, ultimo comma, prima frase, e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.1, ultimo comma, prima frase,

anziché:

«Alla qualità e alla coerenza dei dati è attribuita la dovuta importanza.»,

leggasi:

«Alla qualità e alla consistenza dei dati è attribuita la dovuta importanza.».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.2, lettera a), punto i), e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.2, lettera a), punto i),

anziché:

«i) risultati dei saggi sulla biodegradazione veloce;»,

leggasi:

«i) risultati dei saggi sulla pronta biodegradazione;».

Alla pagina 23, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.3 aggiunto, punto 4.3.2.4.2, lettera c), punto i), e alla pagina 27, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.4.2, lettera c), punto i),

anziché:

«i) tossicità per l’ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);».

leggasi:

«i) tossicità per l’ambiente acquatico a breve termine (ad esempio risultati ottenuti da saggi di tossicità acuta su invertebrati, alghe o piante acquatiche o pesci, saggi di tossicità acuta in vitro su linea cellulare di pesce);».

Alla pagina 24, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.1.1, ultimo comma,

anziché:

« “log Koc ”: il logaritmo comune del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc).»,

leggasi:

« “log Koc ”: il logaritmo in base 10 del coefficiente di ripartizione carbonio organico/acqua (ossia Koc).».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3, secondo comma,

anziché:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni di analisi pertinenti.»,

leggasi:

«Le informazioni utilizzate per valutare le proprietà PMT/vPvM si fondano su dati ottenuti in condizioni pertinenti.».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3, terzo comma,

anziché:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.»,

leggasi:

«L’identificazione tiene inoltre conto delle proprietà PMT/vPvM dei costituenti, degli additivi o delle impurezze della sostanza pertinenti e dei prodotti di trasformazione o degradazione pertinenti.».

Alla pagina 26, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.2.3.2, lettera a),

anziché:

«a) risultati delle prove di adsorbimento/desorbimento;»,

leggasi:

«a) risultati dei saggi di adsorbimento/desorbimento;».

Alla pagina 28, allegato I, punto 2) che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, parte 4, punto 4.4 aggiunto, punto 4.4.4.1,

anziché:

«Sull’etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in quesra classe di pericolo (Proprietà PMT e vPvM) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.4.1.»,

leggasi:

«Sull’etichetta delle sostanze o delle miscele che rispondono ai criteri di classificazione in questa classe di pericolo (Proprietà PMT e vPvM) figurano gli elementi indicati nella tabella 4.4.1.».

...

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Rettifica regolamento delegato 2023 707 - 18.11.2024.pdf)Rettifica regolamento delegato 2023/707 - 18.11.2024
 
IT466 kB69

Tags: Chemicals Regolamento CLP

Ultimi inseriti

Gen 21, 2025 97

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025

Rettifica regolamento (UE) 2024/1157 - 21.01.2025 ID 23333 | 21.01.2025 Rettifica del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento… Leggi tutto
Gen 20, 2025 86

Circolare MIT Prot. n. 1078 del 17.01.2025

Circolare MIT Prot n. 1078 del 17.01.2025 / Chiarimenti e indicazioni operative mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza unità da diporto ID 23331 | 20.01.2025 / In allegato Chiarimenti e indicazioni operative sui mezzi di salvataggio e sulle dotazioni di sicurezza delle unità da diporto, a… Leggi tutto
Gen 20, 2025 74

Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 219

in News
Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 219 / Albo nazionale attività commerciali, botteghe ed esercizi pubblici valorizzati ID 23330 | 20.01.2025 Decreto Legislativo 27 dicembre 2024 n. 219Costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi… Leggi tutto
Gen 20, 2025 135

Regolamento (CE) n. 2245/2002

in News
Regolamento (CE) n. 2245/2002 ID 23328 | 20.01.2025 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari GU L 341/28 del 17.12.2002 Entrata in vigore: 24.12.2002 ... In… Leggi tutto
Gen 20, 2025 130

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73

in News
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73 ID 23327 | 20.01.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/73 della Commissione, del 17 gennaio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 2245/2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari GU L… Leggi tutto
RID 2025
Gen 19, 2025 128

RID 2025

International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) - OTIF 2025 ID 23326 | 19.01.2025 / Attached The 2025 edition of the Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID) is online on the website of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by… Leggi tutto
Gen 19, 2025 93

Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75

in News
Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ID 23325 | 19.01.2025 Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),… Leggi tutto

Ultimi Documenti Abbonati

ISO 20553 2025
Gen 17, 2025 112

ISO 20553:2025

ISO 20553:2025 ID 23316 | 17.01.2025 / Preview attached ISO 20553:2025Radiation protection - Monitoring of workers occupationally exposed to a risk of internal contamination with radioactive material This document specifies the minimum requirements for the design of programmes to monitor workers… Leggi tutto
ISO 18436 6 2021  Requirements for certification of personnel Part 6
Gen 16, 2025 127

ISO 18436-6:2021- Requirements for certification of personnel Part 6

ISO 18436-6:2021: Requirements for certification of personnel Part 6: Acoustic emission ID 23310 | 16.01.2025 / Preview attached ISO 18436-6:2021 Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for certification of personnel Part 6: Acoustic emission This document specifies the… Leggi tutto