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Regolamento (CE) n. 1935/2004
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Fattispecie Rif. normativo
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Descrizione violazione
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Sanzione pecuniaria amministrativa
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Rif. Normativo Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29
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Articolo 3, lettera a)
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico, che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana
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da euro 10.000 a euro 80.000
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Articolo 2 co. 1
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Articolo 3, lettera b)
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Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione
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da euro 7.500 a euro 60.000
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Articolo 2 co. 2
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Articolo 3, lettera c)
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Salvo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, l'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche
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da euro 5.000 a euro 27.000
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Articolo 2 co. 3
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Articolo 3 paragrafo 2
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che regolamento, etichetta, pubblicizza o presenta materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
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da euro 1.500 a euro 25.000
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Articolo 2 co. 4
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Articolo 11, par. 5
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Il richiedente l'autorizzazione comunitaria o l'operatore economico che non effettua la comunicazione
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da euro 10.000 a euro 30.000
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Articolo 3 co. 1
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Articolo 15, paragrafi 1, 3, 7 e 8, del regolamento
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Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore economico che non ottempera agli obblighi in materia di etichettatura
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da euro 1.500 a euro 15.000.
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Articolo 4 co. 2
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Articolo 17 par. 1
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L'operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, essendo a conoscenza o potendo presumere, in base alle informazioni proprie del professionista di settore, la loro non conformità al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi
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da euro 3.000 ad euro 25.000
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Articolo 5 co.1
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Articolo 17 par. 2
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non dispone di sistemi e di procedure
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da euro 5.000 a euro 60.000
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Articolo 5 co.2
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Articolo 17 par. 2
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rende disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni
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da euro 5.000 a euro 50.000
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Articolo 5 co.3
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Articolo 17 par. 3
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 17,
paragrafo 3 ovvero che i materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario siano individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti
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euro 5.000 a euro 40.000
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Articolo 5 co.4
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Articolo 4, paragrafo 3
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L’operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori
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da euro 4.000 a euro 40.000
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Articolo 7 co.1
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Articolo 4 par. 4
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L'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori
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Da euro 2.500 a euro 30.000
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Articolo 7 co.2
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Regolamento (CE) n. 2023/2006
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Fattispecie Rif. normativo
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Descrizione violazione
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Sanzione pecuniaria amministrativa
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Rif. Normativo Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29
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Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi previsti ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6 del Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29 ovvero che:
1. Per consentire la effettuazione di controlli ufficiali conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, gli operatori economici dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti comunicano all'autorità sanitaria territorialmente competente gli
stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.
2. Nel caso in cui l'attività posta in essere dall'operatore economico sia soggetta a registrazione o a riconoscimento ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 la comunicazione di cui al comma 1 è riportata nella medesima segnalazione.
3. Gli operatori economici che già operano provvedono all'adempimento di cui ai commi 1 e 2 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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da euro 1.500 a euro 9.000
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Art. 6 co. 4
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Articolo 4, lettera a),
Articolo 5
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L'operatore economico che omette di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità
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Art. 6 co. 5
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Articolo 6
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L'operatore economico che, in violazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006, non istituisce o non mantiene un efficace sistema di controllo della qualità
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da euro 4.000 a euro 30.000
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Art. 6 co. 6
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Articolo 7
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L'operatore economico che non elabora e non conserva un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mette a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione
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da euro 2.500 a euro 25.000
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Art. 6 co. 7
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Articolo 4, lettera b)
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L'operatore economico che non rispetta le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione
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da euro 4.000 a euro 40.000
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Art. 6 co. 8
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Regolamento (CE) 450/2009
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Fattispecie Rif. normativo
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Descrizione violazione
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Sanzione pecuniaria amministrativa
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Rif. Normativo Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29
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Articolo 4, lettera a)
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati
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da euro 1.500 a euro 25.000
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Art. 7 co. 3
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Articolo 4, lettera e)
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II
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da euro 7.500 a euro 60.000
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Art. 7 co. 4
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Articolo 4, lettera d)
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dall'articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009
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da euro 1.500 a euro 15.000
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Art. 7 co. 5
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Articolo 4, lettera f)
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo
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da euro 1.500 ad euro 15.000
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Art. 7 co. 6
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Regolamento (UE) n 10/2011
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Fattispecie Rif. normativo
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Descrizione violazione
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Sanzione pecuniaria amministrativa
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Rif. Normativo Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29
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Articolo 4, lettera e)
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di composizione di cui ai Capi II e III
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da euro 6.000 a euro 60.000
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Art. 8 co. 1
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Articolo 4, lettera e) Articolo 15, par. 1
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione di cui al Capo IV
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da euro 1.500 a euro 15.000
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Art. 8 co. 2
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Regolamento (UE) 2022/1616 (Plastica riciclata)
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Fattispecie Rif. normativo
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Descrizione violazione
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Sanzione pecuniaria amministrativa
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Rif. Normativo Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29
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Articolo 4, paragrafo 4, lettera a) Articolo 23 e Allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7
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Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che produce o immette sul mercato materiali o oggetti,
destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato
ovvero la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata,
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da euro 7.200 a euro 72.000 sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione
Nei casi di particolare gravità o
di reiterazione della violazione, la sospensione dell’attività è disposta da tre a dodici mesi ed è comunicata alla
Commissione europea
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Art. 9 co. 1
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Articolo 4, paragrafo 4, lettera a) Articolo 23 e Allegato I, tabella 1, punto 1, colonna 7
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Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che utilizza materiali o oggetti, destinati al contatto con gli alimenti, contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclaggio non autorizzato ovvero la cui autorizzazione
sia stata sospesa o revocata
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da euro 6.000 a euro 60.000 È altresì disposto il richiamo, il ritiro, la rimozione
e la distruzione delle merci
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Art. 9 co. 2
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Se la violazione è commessa da un operatore economico rientrante nella definizione di piccola impresa o di microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
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da euro 4.000 a euro 40.000
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Art. 9 co. 2
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Articolo 4, paragrafo 4, lettera b)
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Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rispetta le prescrizioni o le condizioni stabilite
nell’autorizzazione del processo di riciclaggio
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da euro 3.000 a euro 30.000 Sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla
regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione. Nei casi di particolare gravità o
di reiterazione della violazione, la sospensione dell’attività è disposta da tre a dodici mesi ed è comunicata alla
Commissione europea
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Art. 9 co. 3
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Allegato I, tabella 1, punto 2, colonna 10
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Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che utilizza la tecnologia di riciclaggio a partire da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata
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da euro 4.000 a euro 30.000
e
Sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo da uno a sei mesi ovvero fino alla regolarizzazione, se intervenuta prima della consumazione del periodo di sospensione.
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Art. 9 co. 4
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Articolo 5
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Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che non rispetta le prescrizioni relative alla documentazione, alle istruzioni e all’etichettatura
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da euro 3.000 a euro 18.000
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Art. 9 co. 5
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Articolo 6, paragrafi 1 e 2
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Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei rifiuti che partecipano alla catena di fornitura dell’input di materia plastica che non rispettano le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2,
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da euro 4.000 a euro 35.000
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Art. 9 co. 6
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Articolo 7
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Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non rispetta le prescrizioni relative all’ input di materia plastica e all’ output del processo di decontaminazione, all’esecuzione del processo di decontaminazione, all’impianto di decontaminazione, alla registrazione e alla conservazione delle informazioni sulla qualità dei singoli lotti
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da euro 4.000 a euro
35.000
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Art. 9 co. 7
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Articolo 8
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Salvo che il fatto costituisca reato, il trasformatore, l’operatore del settore alimentare o il rivenditore di materiali e oggetti di materia plastica riciclata che non rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 8
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da euro 3.000 a euro 18.000
Se la violazione di cui al primo periodo è commessa da un operatore del settore alimentare rientrante nella definizione di piccola impresa o di microimpresa, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000
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Art. 9 co. 8
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Articolo 9, paragrafo 1
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Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dello schema di riciclaggio che non adempie agli obblighi di informazione e aggiornamento delle informazioni nei confronti dell’autorità sanitaria territorialmente competente e della Commissione europea
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da euro 5.000 a euro 40.000
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Art. 9 co. 9
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Articolo 10, paragrafo 2,
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Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che non effettua la notifica della nuova tecnologia all’autorità sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea
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da euro 5.000 a euro 40.000
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Art. 9 co. 10
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Articoli 10, paragrafo
4, e 13, paragrafo 4
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Salvo che il fatto costituisca reato, lo sviluppatore che non pubblica la relazione
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da euro 1.000 a euro 8.000
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Art. 9 co. 11
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Articolo 12
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Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non rende disponibili presso l’impianto di decontaminazione le
informazioni di cui all’articolo 12
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da euro 3.000 a euro 20.000
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Art. 9 co. 12
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Articolo 21
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Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dell’autorizzazione di un processo di riciclaggio che non adempie agli obblighi informativi previsti dall’articolo 21
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da euro 3.000 a euro 18.000
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Art. 9 co. 13
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Articolo 25, paragrafi 1 e 4
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Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non effettua le notifiche all’autorità sanitaria territorialmente competente e alla Commissione europea
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da euro 5.000 a euro 40.000
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Art. 9 co. 14
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Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che non trasmette la scheda di sintesi del monitoraggio della conformità dell’impianto di decontaminazione entro il termine previsto dall’articolo 26, paragrafo 2
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Diffida dall’autorità competente a provvedere entro trenta giorni. In caso di mancato adempimento
nel termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
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Art. 9 co. 15
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Articolo 28, paragrafo 1
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Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che produce un lotto di materia plastica riciclata non conforme alle prescrizioni dell’articolo 28, paragrafo 1
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da euro 4.000 a euro 35.000
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Art. 9 co. 16
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Articolo 28, paragrafo 3
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Salvo che il fatto costituisca reato, il riciclatore che gestisce un impianto di riciclaggio non conforme alle prescrizioni dell’articolo 28, paragrafo 3
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Da euro 4.000 a euro 35.000
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Art. 9 co. 17
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Articolo 29 e Allegato III
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Salvo che il fatto costituisca reato, i riciclatori e i trasformatori che non rispettano le prescrizioni relative al contenuto delle dichiarazioni di conformità
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da euro 3.000 a euro 18.000
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Art. 9 co. 18
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N.B. Nella determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra un limite minimo e un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie, oltre ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo anche ai danni cagionati a cose o persone in conseguenza della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616.
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Regolamento (CE) n. 1895/2005
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Fattispecie Rif. normativo
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Descrizione violazione
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Sanzione pecuniaria amministrativa
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Rif. Normativo Dlgs 10 febbraio 2017 n. 29
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articoli 2, 3 e 4
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che non rispetta le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4
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da euro 6.000 a euro 60.000
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Art. 10 co.1
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articolo 5
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Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 5
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da euro 5.000 a euro 15.000
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Art. 10 co.2
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